Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28362 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28362 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è dcmiciliata in Roma in via dei Portcghesi n.
12;
–
ricorrente
–
contro
FALLIMENTO UVAS srl,
in persona del curatore, rappresentata e
difesa dall’avv. Vittorio Tarsia ed elettivmente damiciliata in
Roma presso lo studio legale Manzari alla via S. Némesio n. 6;
–
con troricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Puglia, sezione 09, n. 31/06, depositata il 28 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Maria Pia Càmassa per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Data pubblicazione: 19/12/2013
IRPEG e ILOR
sentenza d’appell<
- difetto assolut<
di motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Cannissione tributaria regionale della Puglia che, rigettandone
l'appello, e rigettando l'appello incidentale della contribuente,
ha confermato l'accoglimento parziale del ricorso introduttivo
proposto dalla srl UVAB, in persona del curatore fallimentare,
con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini utile dichiarato di euro 57.440, veniva determinato un utile di
euro 1.654.826, venendo ripresi a tassazione ammortamenti
indeducibili, costi non di competenza, costi non inerenti, costi
non documentati, perdite su crediti indeducibili e accantonamenti
indeducibili.
La Commissione regionale ha motivato il rigetto
dell'appello principale come segue: "la sentenza di primo grado
non merita alcuna censura; i primi giudici, can motivazioni
logiche, esaustive, che questo Collegio fa proprie, dopo aver
analiticamente esaminato tutte le questioni in fatto e in
diritto, hanno esattanente individuato gli illegittimi recuperi
posti in essere dall'amministrazione. I primi giudici hanno
esaminato i singoli aspetti del ricorso, specificando le
illegittimità poste in essere dall'anministrazione sui recuperi
effettuati e perché detti recuperi non dovevano essere operati.
L'appellante principale si limita a contestare le decisioni della
Commissione tributaria provinciale, riportandosi alle deduzioni e
difese di primo grado non chiarendo in alcun modo quali gli
eventuali errori commessi e le incongruenze contenute nella
sentenza appellata. L'appello principale, pertanto, privo di
qualsiasi pregio giuridico, deve essere rigettato".
La società contribuente resiste con controricorso.
morm DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando "violazione
degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.
proc. civ., e 111 Cbst. Mbtivazione inesistente - nullità della
sentenza, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.",
l'amninistrazione assume che violerebbe le disposizioni in
epigrafe il giudice di secondo grado che, carne nella specie, si dell'IRPEG e dell'ILOR per il 1995, can il quale, a fronte di un limiti nella motivazione a richiamare per relatianem la decisione
di primo grado senza operare alcuna valutazione dei motivi
d'appello e impedendo così di ricostruire 1' iter logico della
decisione.
Il ricorso è sostanzialmente fondato.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che
"ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunziàbile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, camma di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio
conv-incinento ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile
ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento" (Cass. n. 9113 del 2012, n. 1756 del 2006).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è del
tutto generica e tautologica, priva di ogni accenno a "tutte le
questioni di fatto e di diritto" che il giudice di primo grado ha
"analiticamente esaminato"; il suo carattere neramente "formale"
emerge poi a fronte dell'analiticità ed articolazione delle
censure svolte nell'appello principale dalranministrazione trascritto in parte nel ricorso per cassazione -, in ordine alle
quali non viene spesa parola.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Puglia. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Ccrrmissione
tributaria regionale della Puglia.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013. primo, n. 5, cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta