Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28362 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 7713 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

COGEI Compagnia Generale Investigazioni s.r.l., in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale per atto del notaio C.P. di

Milano del (OMISSIS), in atti, dagli avvocati Claudio Lucisani e

Stefano Carmini, elettivamente domiciliato presso lo studio del

primo in Roma, alla via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 8/31/2010, depositata in data 3

febbraio 2010, non notificata;

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale dott. CUOMO Luigi, il quale ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

giugno 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 8/31/2010, depositata in data 3 febbraio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di COGEI Compagnia Generale Investigazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 337/20/2007 della Commissione tributaria provinciale di Milano, dichiarando, in riforma di quest’ultima, la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della detta società, a seguito del mancato perfezionamento della procedura, L. n. 289 del 2002, ex art. 9bis di definizione di “omessi e ritardati versamenti” di Iva, Irpeg, e Irap, in relazione all’anno di imposta 2000;

– il giudice a quo, in punto di diritto, per quanto interessa, ha osservato che, “in assenza di un’espressa disposizione che preveda che l’omesso versamento rateale non determina l’inefficacia della definizione automatica”, l’obbligazione da adempiere per fruire del condono è quella di versare integralmente e tempestivamente le rate alle scadenze previste, nella specie, l’ultima rata entro il 30 novembre 2004;

– avverso la sentenza della CTR, la s.rl. COGEI- Compagnia Generale Investigazioni in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9bis per avere erroneamente la CTR ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, senza che l’art. 9bis cit. preveda alcuna decadenza dal trattamento premiale qualora il contribuente ometta o ritardi il pagamento degli importi oggetto del condono;

– la censura è infondata;

– questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui: “il condono previsto dalla L. n. 289 del 2012, art. 9bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata” (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016);

– pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 8,9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), nonchè dall’art. 16, comma 2 medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745);

– a ciò va aggiunto, con riguardo all’Iva, che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 medesima Legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, cosi come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06;

– va perciò disapplicato, con riferimento all’Iva, il citato L. n. 289 del 2002, art. 9-bis che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; n. 19895 del 2016; n. 14293 del 2016; n. 12312 del 2016);

– nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un., 18 dicembre 2006, n. 26948);

– nella specie, il giudice a quo nel ritenere non perfezionata la procedura di definizione agevolata in mancanza del versamento da parte della società contribuente della terza rata entro il 30 novembre 2004, si è attenuto ai suddetti principi;

– le considerazioni che precedono, le quali evidenziano la diversità di presupposti e, quindi, di fattispecie, dell’ipotesi regolate dall’art. 9-bis rispetto a quelle regolare dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 e 17 palesano la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – prospettata col secondo motivo di ricorso – dell’art. 9bis cit. “nella parte in cui non sancisce il perfezionamento della definizione con la presentazione dell’istanza di condono e il versamento della prima rata analogamente a quanto previsto dalle ipotesi di definizione previste dalla stessa legge n. 289/2002″; ciò anche in considerazione della già rimarcata eccezionalità di ciascuna norma condonistica;

– inammissibile è, infine, il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale la società si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sul percorso logico seguito. Tanto perchè, in dispregio rispetto a quanto statuito da questa Corte (vedi, in particolare, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non già, come fa la società nel caso in esame, a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate;

– in conclusione il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna COGEI Compagnia Generale Investigazioni s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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