Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28362 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4059/2013 R.G. proposto da:

ATALA SPA (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv. ANGELO

OSNATO e dall’Avv. ALESSANDRO ALESSANDRI, elettivamente domiciliato

presso quest’ultimo in Roma, Piazza dei Carracci, 1;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 54/22/12, depositata il 29 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Parte contribuente ha impugnato alcuni avvisi di rettifica e atti di contestazione di sanzioni, conseguenti alla importazione con Modello “Form A” e conseguente origine preferenziale, da parte della ricorrente, di cicli dalla Cambogia, relativamente alle cui importazioni era stata esclusa l’origine preferenziale sulla base di una indagine OLAF relativa alla provenienza componentistica delle merci importate;

la CTP di Venezia, previa riunione dei ricorsi, ha accolto i ricorsi della contribuente;

la CTR del Veneto, con sentenza in data 29 giugno 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, evidenziando che:

– è irrilevante la mancata informazione dell’avvio dell’indagine in Cambogia da parte dell’OLAF e che al processo verbale è stato allegato il documento con cui I’OLAF, di intesa con le autorità cambogiane, ha invalidato i certificati;

– non sussiste la buona fede di cui all’art. 220, comma 2, lett. b) Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913;

– non è stata data la prova dell’origine ASEAN della componentistica delle biciclette importate;

l’esportatore facesse parte di un gruppo multinazionale di un produttore taiwanese, che la società emittente le fatture fosse registrata alle Isole Vergini e operativa allo stesso indirizzo di Taiwan, il che dimostrerebbe che la contribuente non ha posto in essere tutti gli accorgimenti contrattuale per assicurare il rispetto dell’origine preferenziale.

Avverso la sentenza propone ricorso parte contribuente affidato a due motivi, cui resiste l’Ufficio;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, ha depositato le proprie conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Parte ricorrente ha prodotto istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati – nonchè i singoli provvedimenti di annullamento in autotutela – con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

che l’istanza di annullamento è stata presentata sulla base dell’annullamento del dazio all’importazione nei confronti di un concorrente della contribuente sito in altro Stato dell’Unione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2012)8694 del 30 novembre 2012, successiva alla sentenza impugnata, deducendo trattarsi della medesima situazione sostanziale, per cui ha chiesto anche il rimborso di quanto pagato in dipendenza degli atti impugnati;

che è stato autorizzato lo sgravio dei dazi con provvedimenti del 5.08.2013 e del 10.09.2013 e che, con provvedimento in data 11.06.2014, è stato autorizzato il rimborso dei dazi anche di cui agli avvisi di accertamento per cui è causa, annullandosi con altro provvedimento in data 11.06.2014 l’atto di contestazione delle sanzioni per cui è causa;

che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione del contendere e che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di comportamento dell’Ufficio adesivo alla menzionata Decisione della Commissione Europea.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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