Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28361 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14447/2006 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 SO A/M, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANARA DANIELE;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA GENOVA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO in persona del
Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3328/2005 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,
depositata il 12/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e
decisione nel merito (rigetto dell’opposizione).
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.P. proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione del Prefetto di Genova per violazione dell’art. 146 C.d.S. (prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa).
L’opponente deduceva che:
a) l’ordinanza ingiunzione era nulla perchè non firmata dal Prefetto, ma da altro funzionario;
b) il Prefetto non aveva proceduto all’audizione di Tiziana Saporiti che aveva richiesto di essere sentita;
c) l’infrazione era stata commessa da altro soggetto, indicato nell’atto di opposizione avverso il verbale di accertamento;
d) il Prefetto non poteva confermare l’accertamento in quanto il medesimo era viziato per l’inserimento dell’avvertimento che il ricorso all’autorità giudiziaria si sarebbe potuto proporre solo versando una somma pari alla metà del massimo della sanzione, secondo una norma che invece era stata dichiarata incostituzionale;
e) doveva essere sollevata questione di costituzionalità della norma, applicata dal Prefetto, per effetto della quale era irrogata, all’esito del ricorso amministrativo una sanzione non inferiore al doppio del minimo;
f) doveva essere sollevata questione di illegittimità costituzionale del sistema per il quale sarebbe mantenuta ferma la responsabilità amministrativa del proprietario anche nell’ipotesi in cui sia accertata l’identità dell’autore dell’infrazione;
g) l’ordinanza prefettizia era illegittima perchè non motivata.
Il Giudice di Pace con sentenza del 12/7/2006 rigettava l’opposizione rilevando che:
– l’opponente aveva chiesto l’annullamento per mancata immediata contestazione e sollevando eccezioni sulla congruità della motivazione della sentenza impugnata;
– ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, gli agenti operatori erano esonerati dall’obbligo di immediata contestazione ed era stata data esauriente motivazione della mancata immediata contestazione “fermare il veicolo avrebbe provocato grave intralcio e pericolo”);
era provato il transito con il semaforo che proiettava luce rossa sulla base del verbale dell’agente di Polizia e nessuna prova in contrario era fornita dall’opponente;
– erano infondati gli ulteriori motivi di ricorso.
Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Non si è costituita l’intimata Prefettura.
Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di conseguenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Si assume che l’ufficiale giudiziario nella relata di notifica negativa avrebbe semplicemente dato atto degli adempimenti previsti dall’art. 139 c.p.c., e non di quelli consequenziali di cui all’art. 140 c.p.c..
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla mancata comparizione ai sensi dell’art. 116 c.p.c., nella specie non applicabile perchè la mancata comparizione era conseguente ad un vizio della notifica.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione degli ulteriori motivi di opposizione;
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di rito senza indicare quali e pertanto il motivo è inammissibile;
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento ai motivi per i quali si è ritenuto che fosse legittima la mancata immediata contestazione dell’infrazione.
6. Il primo motivo è preliminare rispetto agli ulteriori motivi ed è fondato.
Vertendosi in tema di errar in procedendo, può essere esaminato il fascicolo di ufficio e, dall’esame degli atti, risulta semplicemente la mancata consegna dell’atto (decreto di fissazione di udienza) alla quale non hanno fatto seguito gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c..
Il successivo procedimento davanti al giudice di pace si è svolto in assenza dell’opponente in quanto mai avvisato dell’udienza; ne discende la nullità del procedimento e la conseguente nullità della sentenza che lo ha definito per violazione del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).
A questa conclusione non varrebbe opporre che, nella concreta fattispecie, sarebbe sufficiente applicare norme di diritto a fatti già accertati.
Al riguardo è decisivo osservare che anche rispetto alle questioni di diritto la soluzione non si presenta come necessariamente data, ma che le parti debbono poter contraddire tra loro in posizione di parità; la decisione, intesa come convincimento, deve formarsi nel giudice dopo che tutte le parti sono state messe in grado di orientarla.
Gli altri motivi sono assorbiti.
7. – Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Genova, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e rinvia, anche per le spese, a diverso Giudice di Pace di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011