Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28361 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28361 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.

12;
-ricarrente
/-

contro

t5

TISO EMNCO

e

FARINA MELIDE WhriaA,

rappresentati e difesi

dall’avv. Massimo Bricchi ed elettivamente domiciliati in Roma
presso l’avv. Bernardo De Stasio alla via Giuseppe Mangili n. 3;
– controricorrentí TISO MARCO;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 69/50/06, depositata il 16 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella tubblica
udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentini per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 19/12/2013

Imposte dirette società di persone
– responsabilità
del socio

Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base ‘ di due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto da Franco Tiso,
Marco Tiso, Melide Maria Farina quale erede di Giuseppe Tiso, in
cessata e cancellata dal registro delle imprese, con
l’impugnazione della cartella esattoriale intestata alla società
ed emessa a seguito di iscrizione a ruolo a carico della società
di imposta sostitutiva IRPEF su plusvalenze, ha confermato
l’annullamento della cartella, correggendone la motivazione,
imperniata sull’avere provveduto “i soci a versare ciascuno
l’imposta di propria pertinenza, e pertanto la cartella
costituiva un’indebita duplicazione”.
Secondo il giudice d’appello, posto che al momento
dell’emissione della cartella la società era già cessata e
cancellata dal registro delle imprese, la pretesa tributaria nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili non poteva
manifestarsi con la semplice notifica della cartella, essendo
necessario che, come previsto in tema di responsabilità di
amministratori liquidatori e soci di persone giuridiche dall’art.
36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, accertata la incapienza
del patrimonio sociale, la pretesa impositiva sia manifestata con
atto di accertamento motivato rivolto direttamente ai soci. Non
era perciò legittima “l’iscrizione a ruolo della società cessata
e la notifica della cartella ai soci, nella misura in cui tale
modo di procedere si manifesti come primo atto di riscossione nei
confronti dei soci.
La società contribuente, non costituita in appello, resiste
con controricorso.
MDTIVI DMA DECISINE

Con il primo motivo l’amministrazione denuncia il vizio di
ultrapetizione costituito dall’avere la sentenza impugnata
confermato l’annullamento della cartella – rettificando la

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proprio e per la snc Tiso Bruno e Tiso Franco e Giuseppe, società

motivazione della sentenza di primo grado – rilevando un vizio
mai dedotto dal contribuente.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge
assume che, in base all’art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, per la riscossione di tributi ancora dovuti da una società
di persone ormai cessata possa procedersi alla notifica di
cartella esattoriale ai soci responsabili in solido in forza
dell’art. 2304 cod. civ., senza la preventiva notificazione agli
Il secondo motivo del ricorso è fondato, ove si consideri
che, come questa Corte ha affermato, il socio di società di
persone è direttamente responsabile, ancorché in via sussidiaria
(art. 2304 cod. civ.), per le tutte le obbligazioni sociali, e
perciò anche tributarie. Ne consegue che, essendo il debito del
socio il medesimo della società, l’amministrazione finanziaria
non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento
o di rettifica, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti
della società ha effetto anche nei confronti del socio – così
come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone
costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci -, e
può quindi limitarsi a notificargli, nella vigenza dell’art. 46
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’avviso di mora ovvero la
cartella di pagamento (come nella specie), potendo il
contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche
l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che possa
ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa (Cass. n. 19188
del 2006).
Si è in particolare chiarito come “il socio di una società
in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di
quest’ultima, ai sensi dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che
sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi
finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che
l’amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva
nei confronti del socio, ancorché receduto, il cui diritto di
difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di
impugnativa dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe
potuto far valere avverso l’avviso di accertamento, in quanto

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stessi di un atto di accertamento o di imposizione.

M
socio all’epoca in cui il debito tributario è sorto” (Cass.

n.

11228 del 2006).
Il ricorso, assorbito l’esame del primo motivo, deve essere
pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo dei contribuenti.
Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito
il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

parti delle spese dell’intero giudizio.

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