Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28361 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17179/2017 proposto da:

Unaproa s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa 57, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe Russo Corvace, che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agea, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata

in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 4/7/2002, l’UNAPROA Società Consortile a r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 1.524.421,26 a titolo di saldo del contributo dovuto a sostegno del progetto (OMISSIS), avente ad oggetto il miglioramento qualitativo e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

A fondamento della domanda UNAPROA ha dedotto che l’AIMA, poi divenuta AGEA, aveva approvato tale progetto che comportava una spesa complessiva di Lire (vecchie Lire) 27.000.000.000, con l’erogazione di un contributo pari al 90% e cioè di Lire 24.300.000.000, poi ridotto a Lire 21.930.000.000 e ha aggiunto che AIMA si era impegnata a “riconoscere a parte l’IVA se e in quanto dovuta”.

Si è costituita AGEA, sostenendo di aver erogato il contributo nella somma massima prevista di Lire 21.930.000.000 con la conseguenza che null’altro era dovuto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 9038/2006, ha rigettato la domanda.

2. L’appello proposto da UNAPROA è stato accolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3795/2010, depositata il 27/9/2010 e notificata il 13/5/2011; la Corte di appello ha ritenuto che i contributi in questione fossero qualificabili come corrispettivi di servizi resi dall’ente finanziato e che, di conseguenza, gli stessi fossero assoggettabili ad IVA.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura nei confronti di UNAPROA, affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

Con sentenza n. 282 del 10/1/2017 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di UNAPROA relativamente all’assoggettabilità dei contributi in questione all’imposta sul valore aggiunto e ha condannato UNAPROA al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

4. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e ex art. 395 c.p.c., n. 4, UNAPROA con atto notificato il 30/6/2017 affidato a unico motivo.

Con atto notificato il 26/7/2017 ha proposto controricorso AGEA, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Agea ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente denuncia il travisamento della sua domanda giudiziale che riguardava il richiesto riconoscimento della “rendicontabilità” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) rimasta a suo carico, da essa non scaricabile, in quanto ente non commerciale, e quindi costituente una componente effettiva di costo.

1.1. Tale domanda non era mai stata oggetto di pronuncia perchè il Tribunale aveva escluso la contribuzione oltre l’importo predeterminato, mentre la Corte di appello aveva riconosciuto l’assoggettamento ad IVA dei contributi, assimilandoli a corrispettivi per prestazioni di servizio, con la pronuncia cassata dalla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, sviata dalla motivazione della sentenza di appello, si era concentrata sulla assoggettabilità o meno ad IVA dei contributi, escludendola (principio questo assolutamente pacifico e indiscusso, pure dalla parte attrice controricorrente) e non aveva esaminato, decidendo nel merito, l’unica domanda realmente formulata da UNAPROA: questa infatti intendeva far valere la clausola della convenzione inter partes che prevedeva il rimborso a parte dell’IVA, se e in quanto dovuta sulle singole prestazioni da essa acquisite nell’ambito delle attività del programma, in aggiunta rispetto al tetto del contributo erogato.

1.2. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente puntualizza che la Corte di Cassazione ha inteso decidere nel merito la controversia, dopo aver accolto il ricorso di AGEA volto a censurare la decisione della Corte capitolina che aveva erroneamente affermato l’assoggettabilità all’imposta sul valore aggiunto delle somme erogate a titolo di contributi comunitari a sostegno della produzione agricola da AGEA a UNAPROA.

Secondo UNAPROA, nel far ciò la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente supposto che la domanda proposta in giudizio da UNAPROA fosse proprio quella che la Corte di appello aveva inteso accogliere con la pronuncia viziata, ossia che l’attuale ricorrente volesse sentirsi attribuire l’importo dell’IVA sulle somme percepite a titolo di contributo.

Altrettanto erroneamente la Cassazione avrebbe ignorato il contenuto reale della domanda di UNAPROA, puntualmente dedotto nel ricorso e positivamente riscontrabile in atti, che era invece diretta a farsi attribuire in forza di una specifica clausola dell’accordo intercorso con il capitolato inter partes, non solo la somma di Euro 20.931.000 ma anche l’imposta sul valore aggiunto pagata a soggetti terzi a fronte delle spese sostenute e oggetto di rendiconto, ossia l’IVA applicata dai soggetti fornitori per beni e servizi acquistati e non suscettibile di essere posta in detrazione.

Tale domanda era stata rigettata nel merito in primo grado sul presupposto che la somma di Lire 20.931.000.000 fosse un tetto insuperabile anche in applicazione della clausola relativa al rimborso dell’I.v.a. ed era stata oggetto dell’equivoco in cui è incorsa la Corte di appello che aveva attribuito all’attrice appellante l’IVA sull’intero contributo, cosa che non era mai stata richiesta da UNAPROA.

1.3. Il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è consentito se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), ossia se la decisione è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicchè i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Sez. 3, 06/12/2018, n. 31563).

L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall’art. 391 bis codice di rito, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali (Sez. U, n. 9882 del 20/07/2001, Rv. 548338 – 01); l’errore revocatorio inoltre deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; 6) riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., perchè, se invece l’errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Sez. 1, n. 8295 del 20/04/2005, Rv. 581562 01; Sez. 1, n. 4295 del 01/03/2005, Rv. 583237 – 01; Sez. U, n. 26022 del 30/10/2008, Rv. 605295 – 01); in particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369 c.p.c., comma 1, ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nonchè il fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perchè siano emerse questioni processuali rilevabili d’ufficio (Sez. 1, n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593234 01).

1.4. Nella specie nella fase rescissoria del giudizio svoltosi dinanzi alla Cassazione viene denunciato un errore di identificazione della domanda, che era addebitabile semmai alla Corte di appello e non poteva essere rilevato dalla Corte di Cassazione in mancanza di specifica censura della parte interessata (l’attuale ricorrente, allora controricorrente), che avrebbe dovuto sul punto proporre ricorso incidentale condizionato denunciando l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda che aveva effettivamente proposto.

L’attrice appellante, odierna ricorrente, sostiene di essersi vista accogliere una domanda che non aveva proposto per l’errore della Corte di appello che aveva errato nell’interpretare la sua domanda e si era conseguentemente pronunciata su di una domanda non proposta (di maggior petitum e basata su diversa causa petendi) e aveva ignorato quella effettivamente formulata, con duplice errore ex art. 112 c.p.c.; di conseguenza essa avrebbe dovuto impugnare la sentenza di appello con ricorso incidentale condizionato denunciando l’errore di interpretazione della domanda e la violazione dell’art. 112 c.p.c. (quale parte soccombente nella qualificazione della domanda) per evitare la preclusione pro judicato sul punto.

In altri termini, la Cassazione non poteva porsi d’ufficio il problema dell’errore sulla identificazione della domanda che non gli era stato proposto dalla parte controricorrente con tempestiva impugnazione e doveva limitarsi, come ha fatto, a statuire sulla correttezza o meno della decisione sulla domanda che la Corte di appello aveva ritenuto che fosse stata proposta.

1.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 15.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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