Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28361 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 05/11/2019), n.28361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1123/2013 R.G. proposto da:

CAD 2000 SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ENRICO CANEPA,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. BEATRICE AURELI in Roma, Via

Romeo Romei, 27;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria, n. 136/7/11, depositata il 17 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Genova, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso avvisi di rettifica e atti di irrogazione di sanzioni con i quali, sulla base di una indagine OLAF, era stato accertato che le merci – lampade fluorescenti di origine malese (CFL) – erano state importate sulla base di certificati di origine falsi e per i quali era stata accertata l’origine cinese, con applicazione di dazi antidumping;

che la CTR della Liguria, con sentenza in data 17 novembre 2011, ha rigettato l’appello, rilevando che:

– il certificato FORM-A che aveva consentito l’importazione dalla Malaysia si è rivelato materialmente falso;

– la società esportatrice intestataria dei certificati si è rivelata società collegata (“consociata”) di altra società cinese, produttrice della merce;

– la merce risulta fatturata dalla società cinese e la società esportatrice si è limitata a riprodurre “pedissequamente” le fatture della società cinese;

– in presenza di certificati di origine falsi non trova applicazione nè il principio della buona fede di cui all’art. 220 Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), nè l’art. 239 CDC;

sussiste la responsabilità solidale di parte contribuente in qualità di rappresentante indiretto a termini dell’art. 201 CDC;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la sentenza impugnata esaminato la questione secondo cui il diniego dell’origine malese della merce non comporta l’accertamento che la merce sia di origine cinese; rileva il ricorrente come l’accertamento dell’origine cinese della merce non è contenuto nelle indagini OLAF, rilevando come fosse emerso dagli avvisi di accertamento che le autorità malesi non avessero rilasciato alcun documento all’esportatore e che l’esportatore fosse soggetto inesistente; ritiene che le indagini dell’Ufficio abbiano solo fatto sorgere il sospetto che le merci siano di origine cinese, senza alcuna prova in proposito; riferisce il ricorrente come non sia stato tenuto in alcun conto l’esito di attività investigative compiute dalla ricorrente e come non sia stata valorizzata la circostanza secondo cui il legale rappresentante dell’importatore fosse stato mandato assolto nel procedimento penale;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 220 Reg. (CEE) n. 2913/1992, per avere il giudice omesso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede del contribuente in presenza della accertata falsità dei certificati Form-A; rileva il ricorrente come non vi si sia adeguata motivazione in ordine al principio dell’affidamento e alla non riconoscibilità dell’errore; deduce come siano rilevanti, in proposito, il fatto che non vi fossero avvertimenti relativi alla falsità dei certificati di origine, il fatto che l’Autorità competente del Paese esportatore ha rilasciato il certificato, il fatto che non vi sia stata alcuna procedura di cooperazione amministrativa e, anche sotto tale profilo, il fatto che il legale rappresentante dell’importatore è stato mandato assolto in sede penale;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce, pur senza indicare analiticamente il vizio denunciato e il parametro normativo di riferimento, “difetto di legittimazione passiva del CAD”, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto responsabile il contribuente a termini dell’art. 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992, assumendo che il rappresentante indiretto non risponde delle dichiarazioni in dogana che dovessero risultare errate, in particolar modo ove la responsabilità sorga per effetto di irregolarità accertabili solo con le prerogative di un organo di polizia giudiziaria, come in caso di indagini OLAF;

che il primo motivo è inammissibile, posto che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata (secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 precedente la novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) conferisce al giudice di legittimità il controllo del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito ma non anche l’individuazione delle fonti del convincimento, che spetta in via esclusiva al giudice del merito (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148);

che la sindacabilità del ragionamento del giudice del merito è consentita solo laddove emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero ove si evinca l’obiettiva carenza del procedimento logico che lo ha indotto al convincimento (Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2005, n. 8718); diversamente, si richiederebbe al giudice di legittimità di riesaminare il materiale probatorio acquisito e di apprezzare diversamente i fatti, circostanze attinenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526; Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 91), ossia una nuova pronuncia sul fatto (Cass., Sez. Lav., 20 aprile 2006, n. 9233), non essendo la Corte giudice del fatto in senso sostanziale (Cass., Sez. V, 28 novembre 2014, n. 25332);

che il giudice del merito ha illustrato, sia pure con sintetica motivazione, immune da contraddizioni, le ragioni per le quali, anche facendo uso di presunzioni, è stata ritenuta l’origine cinese della merce ed è al giudice del merito che spetta la scelta degli elementi di prova;

che il secondo motivo è infondato, avendo il giudice di appello motivato l’esclusione della buona fede a termini dell’art. 220, par. 2, lett. b) Reg. (CEE) n. 2913/1992 (“l’importo dei dazi (…) non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana”) in forza della accertata falsità dei certificati FOR()M-A, ritenendo che la buona fede può essere invocata solo per errore imputabile al fatto dell’autorità doganale del Paese esportatore; interpretazione conforme alla giurisprudenza di questa Corte, ferma nel ritenere che in caso di non corrispondenza al vero dei certificati di origine della merce, l’esimente della buona fede, a tenore dell’art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/1992, va provata dal contribuente allegando che l’affidamento è stato ingenerato da un “comportamento attivo” della autorità doganale competente, non costituendo errore rilevante ai fini della esimente in oggetto (cd. errore attivo) quello ingenerato dalle inesatte dichiarazioni rilasciate dall’esportatore “non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore o di altri soggetti”, cosa che rientra nel normale rischio commerciale dell’importatore, costretto a sopportare eventuali irregolarità o falsità di un documento commerciale rivelatosi tale in occasione di un successivo controllo (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2016, n. 22141; Cass., Sez. V, 6 luglio 2016, n. 13770);

che il terzo motivo,da intendersi quale deduzione del vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/1992, è infondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che il responsabile dell’obbligazione doganale è il dichiarante, anche in caso di contabilizzazione a posteriori, laddove l’obbligazione doganale sorga (come nella specie) per effetto della dichiarazione di importazione e non per introduzione irregolare (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019. n. 5560); nè il certificato di origine preferenziale osta all’esercizio di controlli a posteriori, posto che al momento dell’accettazione iniziale della dichiarazione in dogana la predetta autorità non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, delle quali quest’ultimo si assume la responsabilità (Cass., Sez. V, 8 febbraio 2019, n. 3739);

che il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo complesso e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna CAD 2000 SRL al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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