Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28360 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10262/2006 proposto da:

ANAS SPA, in persona del Capo Ufficio legale Avv. P.G.

C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso

lo studio dell’avvocato MAIONE NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARAMUZZINO Pasqualino;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2006 del GIUDICE DI PACE di ACRI, depositata

il 10/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Di no VALENZA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SCARAMUZZINO Pasqualino, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 16 C.d.S., comma 1, lett. b), artt. 4 e 5 C.d.S. per avere realizzato una costruzione (un portico) in corrispondenza del KM (OMISSIS), a distanza di ml. 14 e, quindi, inferiore a 30 metri dal confine della strada statale.

L’opponente deduceva che la costruzione era stata realizzata nel centro urbano di Acri e in conformità a regolare concessione edilizia.

L’ANAS si costituiva replicando che il tratto di strada interessato ricadeva fuori delle delimitazione di traversa interna del centro abitato di (OMISSIS) e produceva planimetria.

Il Giudice di Pace con sentenza del 10/1/2006 accoglieva l’opposizione rilevando che:

la costruzione si trovava allocata nel perimetro urbano che, come risultava dalla planimetria, finiva al KM (OMISSIS); la nuova delimitazione che fissava la fine del perimetro urbano al KM (OMISSIS), attuata con verbale di consegna approvato il 23/9/2005, era successiva al permesso di costruire del 28/4/2005;

il Comune di Acri superava i 10.000 abitanti e siccome era dotato di PRG e di regolamento di esecuzione, la distanza da rispettare era di dieci metri.

L’ANAS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il collegio ha stabilito la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, sostenendo che anche nella zona qualificata come centro abitato ai sensi della legge urbanistica e ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, può concorrere la competenza sia del Comune, sia dell’ente proprietario della strada quando trattasi di competenze differenti, attinenti una al rilascio della concessione urbanistico – edilizia e l’altra alle previsioni del C.d.S. e delle relative sanzioni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: si sostiene che l’opera doveva considerarsi realizzata al di fuori del perimetro urbano perchè all’epoca dei fatti l’ANAS aveva ricevuto in consegna il tratto stradale del quale era comunque proprietaria e questa circostanza assorbe, secondo la ricorrente, l’ulteriore motivazione per la quale nella fattispecie sarebbe applicabile, in terna di distanze, l’art. 26 comma 3 del regolamento di attuazione del codice della strada.

3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto concernenti l’individuazione delle distanze minime dal confine stradale previste dal codice della strada che, secondo l’ANAS, sarebbero state violate dal R. con la costruzione posta a distanza di 14 metri dal ciglio della strada, in quanto avrebbe dovuto rispettare il limite di 30 metri e, invece, secondo il giudici di pace la normativa del codice della strada non sarebbe stata violata.

I motivi sono inammissibili per irrilevanza nella parte in cui contestano l’individuazione del perimetro urbano ed extraurbano al tempo della realizzazione dell’opera perchè non attingono e non inficiano la dirimente motivazione aggiunta dal Giudice di Pace secondo la quale la distanza da rispettare ai sensi dell’art. 26 comma 3 del regolamento di esecuzione al C.d.S. (che stabilisce la fascia di rispetto fuori dai centri abitati) era di dieci metri (nella specie rispettata).

La norma richiamata dal Giudice di Pace, infatti, stabilisce che fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo B;

c) 10 m per le strade di tipo C. La ricorrente si limita a rilevare che l’ANAS al tempo dell’accertata infrazione era proprietaria del tratto stradale e che il motivo addotto dal GdP sarebbe assorbito da tale circostanza, ma non spiega per quale motivo questa circostanza dovrebbe determinare l’assorbimento della questione relativa alla distanza, posto che:

– su tale questione non incide la proprietà del bene che rileva ai soli fini della competenza in ordine alla emanazione dei provvedimenti repressivi;

– che la fascia di rispetto non è di proprietà del proprietario della strada;

– che non risulta che sia stata determinata dall’Ente competente, una distanza maggiore rispetto a quella indicata nella norma regolamentare.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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