Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28360 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28360 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette
redditi di lavoro

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
lollunuA ERA/4=SC°,

rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo

Pennino e dall’avv. Franco Garcea, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Roma alla via Silvio Pellico n. 16;
– riccxorente contro
P1:23NZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato,

presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– controrioorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 198/63/06, depositata il 20 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLSEMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 19/12/2013

Francesco Moietta propone ricorso per cassazione, affidato
a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
‘ tributaria regionale della Lombardia che, accogliendone solo
parzialmente l’appello, nel giudizio promosso con l’impugnazione
degli avvisi di accertamento di una maggiore IRPEF dovuta, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, su emolumenti percepiti, indicati
come indennità di trasferta ma da considerarsi come retribuzione
per prestazioni effettivamente svolte, ha ridotto gli importi
comuni diversi dalla sede operativa della società datrice di
lavoro, effettivamente provate documentaImente dal contribuente.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DEIIALDECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta omessa pronuncia
sulla domanda diretta a far valere la nullità dell’atto
impugnato, proposta in primo grado e reiterata nelle
controdeduzioni in appello, “per omessa allegazione di atti
richiamati, in violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000
e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973”.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 42,
terzo coma, del d.P.R. n. 600 del 1973, assume che, poiché le
circostanze contenute nei verbali di accertamento degli ispettori
dell’INAIL e dell’INPS non avrebbero “alcun valore precostituito
neanche di presunzione semplice, l’atto impositivo motivato per
relationem ad un verbale di accertamento INAIL-INPS, allegato
allo stesso atto, da ritenere contraddittorio ed inattendibile,
non può soddisfare l’obbligo della motivazione se l’ufficio non
indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato il recupero delle imposte”.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto legati,
sono privi di pregio.
Questa Corte ha chiarito come nell’accertamento delle
imposte sui redditi, “l’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nella parte in cui, già in base al testo originario e,
comunque, in virtù dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
– e dunque prima ancora della previsione introdotta dall’art. 7
della legge 27 luglio 2000, n. 212 e, poi, della specifica
modifica operata dall’art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 -,

2

accertati, in relazione alle trasferte, tanto in Olanda che in

richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento dei
“presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che lo hanno
determinato, persegue il fine di porre il contribuente in
condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da
consentirgli sia

di valutare l’opportunità di esperire

l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare
efficacemente l’flan” e il “quantum debeatur”. Detti elementi
conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo
provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di
determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un
esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”(Cass. n. 15842
del 2006).
Nel caso in esame il giudice d’appello, pronunciandosi
espressamente sul punto di cui al primo motivo, ha ritenuto,
“diversamente dal primo giudice, che l’atto impugnato sia
sufficientemente motivato in relazione agli atti ivi richiamati,
i quali sono allegati, come il verbale INPS-INAIL, o ne è
riprodotto il contenuto essenziale, come il PVC della Guardia di
finanza di Cagliari di cui è riportata con precisione la somma
riferibile al contribuente per ogni anno di imposta”. Ha quindi
rilevato come l’ufficio non avrebbe dovuto ulteriormente motivare
oltre quanto già indicato chiaramente nel verbale INPS-INAIL in
cui sono manifestate le conclusioni cui sono giunti
verbalizzanti e le ragioni di tali conclusioni”.
Con il terzo motivo sostiene, denunciando violazione di
legge e vizio di motivazione, che con riguardo alle somme
percepite a qualsiasi titolo nel periodo d’imposta nell’ambito
del rapporto di lavoro, qualora il contribuente dichiari somme
che non vi concorrono, spetterebbe all’ufficio provare che le
somme concorrono alla formazione del reddito indicandone le
ragioni.
Il motivo è infondato, ove si consideri che “in tema di
redditi di lavoro dipendente, l’indennità di trasferta percepita
dal lavoratore ha natura retributiva e deve, pertanto, essere
assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 48
del d.P.R.

22

dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile

“ratione temporis”, e cioè in quello anteriore alla sostituzione

3

tempestivamente (e cioè inserendoli “ab origine” nel

é:SENTE
Ai SENSI L
– N. 5
N 131 Tt•U5.
-nvAi3TARIA
,

operata dall’art. 3 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ovvero
in quello da essa risultante. Alla luce del principio generale
posto dal primo coma dello stesso art. 48 del t.u.i.r., il
reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi
percepiti nel periodo d’imposta, in dipendenza del rapporto di
lavoro, sicché per escludere tale natura reddituale è necessaria
o una espressa previsione di legge in senso contrario, o la
prova, che spetta al lavoratore fornire, che si tratta di somme
percepite esclusivamente a titolo di rimborso spese sostenute
di

lavoro, ed eccedenti la misura

nell’interesse del datore

normale delle spese di produzione del reddito stabilita dall’art.
13, primo comma, del t.u.i.r.”(Cass. n. 1798 del 2005).
A

conclusione dell’illustrazione del quarto motivo del

ricorso viene formulato il seguente quesito di diritto: “viola la
norma di diritto il giudice d’appello che, in assenza di una
specifica domanda, decida il giudizio oltre i limiti fissati
dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti in causa,
incorrendo nel vizio di ultra o extra petizione e, quindi, nella
violazione dell’art. 112 qpc”.
Il motivo è inammissibile, non essendo il quesito,
articolato in forma del tutto generica e privo di riferimento
alla fattispecie, conforme alle prescrizioni dell’art. 366 bis
cod. proc. civ.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre alle spese prenotate a

1::573A.

debito.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

9 irj.í:

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