Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28360 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19645/2015 proposto da:

INFO&TEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMALDO, rappresentata e difesa

dagli avvocati ENRICO DEREVIZIIS, PIETRO PESACANE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi darli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A., (già concessionario SEM S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 657/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/02/2015 R.G.N. 730/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

INFO&TEL s.r.l. propose opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di differenze contributive, somme aggiuntive ed una tantum in ragione del disconoscimento di cinque contratti di formazione e lavoro conseguente al verbale di accertamento ispettivo n. (OMISSIS);

con ricorso successivo, la stessa società propose opposizione avverso la cartella n. (OMISSIS) relativa a somme pretese dall’INPS a titolo di contribuzione dovuta al SSN per il periodo compreso tra maggio 1996 – 31 dicembre 1997 ed il Tribunale di Potenza, riuniti i giudizi e dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla pretesa relativa ai contributi per il SSN, accolse l’opposizione avverso la cartella relativa ai contributi previdenziali;

la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 657/2014, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) confermando per il resto la pronuncia di primo grado;

la Corte di merito riteneva, quanto alla simulazione dei contratti di formazione e lavoro, raggiunta la prova del fatto che i cinque lavoratori non avessero fruito di alcuna formazione avendo continuato a svolgere le medesime mansioni passando dalle dipendenze di INFO&TEL s.n.c. ad INFO&TEL s.r.l., come emerso dalle dichiarazioni rese da tali lavoratori nell’immediatezza dei fatti in sede ispettiva e confermato dalla istruttoria espletata in giudizio a mezzo prove testimoniali;

avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione INFO&TEL s.r.l. sulla base di tre motivi; l’Inps ha depositato procura; Equitalia Basilicata s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., per non aver l’INPS impugnato in appello, con una specifica e circostanziata censura, una seconda ratio decidendi della sentenza di primo grado impugnata e precisamente l’affermazione che dalle dichiarazioni dei testi M., D.P., B. e R. era emersa l’effettiva necessità di formazione a seguito dell’assunzione presso INFO&TEL s.r.l. e la reale formazione impartita dalla datrice di lavoro;

il motivo è inammissibile;

si lamenta un difetto di specificità dell’appello senza neanche riportare in seno al ricorso per cassazione il contenuto, almeno nei suoi aspetti essenziali, dell’atto d’appello né della sentenza di primo grado di cui è riportato solo un passo;

questa Corte di legittimità (vd. Cass. SS.UU. 8077 del 2012; Cass. n. 23508 del 2014) ha affermato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4);

con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni rese ai funzionari dell’INPS non avevano trovato alcun riscontro nell’istruttoria espletata ed anche la produzione in giudizio dei relativi verbali da parte dell’INPS non era avvenuta tempestivamente;

con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c., giacché l’INPS, essendosi costituito solo il giorno prima dell’originaria udienza di discussione, prima che il giudice ordinasse, senza che ciò fosse necessario, la rinnovazione della notifica ad SCCI s.p.a., era decaduto dalla possibilità di produrre in giudizio i verbali ispettivi con la conseguenza che tali documenti non avrebbero potuto essere utilizzati;

con il quarto motivo, si censura nuovamente la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione, in ragione del fatto che non era stata la sola teste D.P.L. a discostarsi dalle precedenti dichiarazioni rese agli ispettori dell’INPS, bensì tutti gli altri dipendenti;

con il quinto motivo, nuovamente si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e difetto di motivazione in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle testimonianze, di cui riporta gli stralci delle relative dichiarazioni, di coloro i quali avevano in concreto formato i lavoratori e che, se ritenuti falsi, avrebbero dovuto subirne le conseguenze;

il terzo motivo, che attenendo a profili processuali incidenti sull’iter di acquisizione del materiale probatorio prodotto dall’INPS va trattato per primo, è inammissibile giacché non si confronta con la sentenza impugnata che, a proposito del valore da attribuire ai verbali ispettivi, afferma sul piano generale, ma con implicite ricadute concrete sul processo in essere, che essi possono essere acquisiti ex art. 421 c.p.c. (pagg. 10 – 11) in quanto funzionali a consentire al giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;

i restanti motivi vanno trattati congiuntamente in quanto tutti connessi dall’unico tema dell’individuazione della regola di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e della sua concreta applicazione nella fattispecie relativa alle agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro;

in via generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (da ultimo Cass. n. 10428 del 2017) il tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell’obbligo del pagamento integrale; si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull’obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa;

grava, dunque, sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche laddove, come nella specie, i benefici contributivi, di cui l’Ente impositore nega la spettanza, trovino il loro (preteso) fondamento nell’avvenuta conclusioni di contratti di formazione e lavoro, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi;

la Corte territoriale non ha affrontato la questione sotto il profilo del concreto riparto dell’onere probatorio ma ha deciso valutando in concreto il materiale probatorio acquisito, ragion per cui sono inammissibili le denunce di violazione dell’art. 2697 c.c., più volte ripetute dal ricorrente in applicazione del principio secondo il quale la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 19064 del 2006);

la Corte territoriale ha valutato secondo il proprio prudente apprezzamento i contenuti delle deposizioni testimoniali, compresi quelli dei testi che avevano affermato di aver posto in essere l’attività formativa, ed è giunta alla conclusione che i rapporti di lavoro in questione, formalmente qualificati come di formazione e lavoro, non ne avessero in realtà i contenuti essenziali non essendo emersa l’effettiva erogazione della formazione in favore dei lavoratori in questione;

non ricorrevano, dunque, i presupposti di validità ed efficacia e correttamente la sentenza impugnata ha negato fosse raggiunta la prova sui presupposti del diritto alla fruizione degli sgravi da parte del datore di lavoro;

ancora, parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dal giudice del merito circa la fittizietà dei contratti di formazione e lavoro che mascheravano una attuazione del rapporto nelle forme tipiche della subordinazione con assenza di causa formativa, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità;

la sentenza impugnata ha accertato che già dall’esame della documentazione versata in atti dall’INPS, nonché dalle stesse dichiarazioni rese dai cinque lavoratori in sede ispettiva, si rendeva evidente la simulazione addotta dall’INPS, anche alla luce della genericità delle dichiarazioni testimoniali acquisite su richiesta della datrice di lavoro nel senso dell’effettività della formazione resa;

e’ dunque inammissibile il motivo relativo al vizio di motivazione articolato in ricorso, giacché, come noto, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) in ordine al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile al caso che ci occupa, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, hanno affermato i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;

i profili denunciati dalla ricorrente risultano irrispettosi di tali enunciati, pretendendo una diversa valutazione delle risultanze processuali e non enucleando un singolo fatto storico decisivo, traducendosi piuttosto in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello espresso nel grado di merito;

il ricorso va, dunque, rigettato;

non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva da parte dell’INPS e di Equitalia Basilicata s.p.a..

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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