Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28360 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18489/2015 proposto da:

S. G. di S.P. & C. s.a.s., in liquidazione, nonchè

A.F. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Ombrone n. 14,

presso lo studio dell’avvocato Gobbi Massimiliano, rappresentate e

difese dall’avvocato Chirico Mario, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banco Popolare Società Cooperativa, quale incorporante della Banca

Popolare di Novara s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gian Giacomo Porro

n. 8, presso lo studio dell’avvocato Grosso Andrea Clemente, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2015 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Chirico, che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Carlevaro, (delega

scritta) che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – S. G. s.a.s. conveniva innanzi al Tribunale di Torino la Banca Popolare di Novara deducendo di aver intrattenuto con essa un rapporto di conto corrente; domandava che fosse accertata l’applicazione, in proprio danno, di interessi ultralegali non pattuiti e capitalizzati trimestralmente, l’addebito di spese e commissioni di massimo scoperto pure non convenute e l’illegittima contabilizzazione delle valute; chiedeva che, in conseguenza di tali accertamenti, la banca fosse condannata alla restituzione delle somme da essa percepite in eccesso rispetto al dovuto.

La convenuta, nel costituirsi, domandava il rigetto delle domande ed eccepiva la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito; in via riconvenzionale spiegava domanda di pagamento della somma di Euro 122.786,45 che assumeva maturata a suo credito con riferimento a un rapporto di anticipo di fatture.

Il Tribunale di Torino rideterminava il saldo del conto corrente e del conto anticipi e condannava l’attrice al pagamento della somma di Euro 94.893,13.

2. – S. G. e la cessionaria del credito A.F. s.r.l. impugnavano la pronuncia. Con sentenza del 20 maggio 2015 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava l’importo oggetto della condanna nei confronti di S. G. nella somma di Euro 67.724,73.

3. – S. G. e A.F. hanno impugnato la pronuncia proponendo un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. A tale ricorso resiste Banco Popolare società cooperativa, la quale ha incorporato la Banca Popolare di Novara. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione. Lamentano le ricorrenti che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca nella propria comparsa conclusionale di appello: eccezione nuova rispetto a quella formulata in primo grado poichè fondata su distinta causa petendi, “ovvero il carattere solutorio di una o più rimesse affluite sul conto corrente, e quindi l’entità degli affidamenti concessi al correntista in costanza di rapporto”. Rilevano le istanti che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in primo grado era riferita indistintamente a tutte le rimesse operate nel periodo anteriore al decennio che precedeva la chiusura del conto, mentre in appello l’eccezione era stata fondata sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Deducono, in particolare, che nella predetta comparsa conclusionale la banca aveva mutato la propria prospettazione e, introducendo la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista, aveva eccepito la prescrizione avendo riguardo alle rimesse solutorie operate prima del decennio dalla data di cessazione del rapporto.

Il motivo non ha fondamento.

La censura investe l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’eccezione di prescrizione doveva ritenersi validamente proposta: ad avviso del giudice del gravame, infatti, tale eccezione si sarebbe fondata sulla mera inerzia del titolare, che nella fattispecie era stata allegata; inoltre doveva tenersi conto che l’indicazione delle rimesse solutorie da parte della società attrice non era “affatto avvenuta in modo puntuale e specifico, ma, in sostanza, mediante il riferimento alla documentazione prodotta”, con la conseguenza che “non si poteva pretendere che le rimesse prescritte venissero indicate in modo più specifico rispetto al modo in cui era stato individuato l’oggetto della domanda”.

Quanto rilevato dalla Corte di Torino è conforme al principio, di recente enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895, la quale ha avuto modo pure di precisare, in motivazione, come meriti condivisione la considerazione, pure svolta dalla Corte di appello di Torino, “che esalta la simmetria (…)richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione”: simmetria in base alla quale, spiegano le Sezioni Unite, nel mentre il correntista può limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, la banca, dal canto suo, può limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare).

2. – Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 163,164 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c.. Ad avviso delle ricorrenti, la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che, in forza dell’eccezione di prescrizione, sollevata in appello, fosse onere della correntista dimostrare l’esistenza e il limite dell’affidamento per il periodo antecedente il 4 aprile 1991: onere affermato nonostante la banca convenuta non avesse “mai contestato in primo grado il presupposto della ripetizione di indebito formulata dall’attrice, ovvero che il conto corrente fosse ab origine affidato”.

Il motivo è inammissibile.

E’ qui anzitutto da rilevare che il giudice distrettuale ha ritenuto che non esistesse prova di affidamenti nel periodo tra il 31 dicembre 1982 e il 4 aprile 1991. La ritenuta inesistenza di tali rapporti nell’arco di tempo indicato ha ovviamente implicato che alle rimesse eseguite nello stesso periodo fosse attribuita natura solutoria: con la conseguenza che il diritto di ripetizione dell’indebito correlato ad esse fosse dichiarato prescritto (secondo la fondamentale ricostruzione della disciplina della materia operata da Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

Ciò posto, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704), grava sul correntista che intenda contrastare l’eccezione di prescrizione l’onere di provare l’esistenza del contratto di apertura di credito (il quale è idoneo a escludere che la prescrizione di alcune rimesse – precisamente di quelle che, per essere dirette a ripianare l’esposizione debitoria maturata entro il limite dell’affidamento concesso, presentano natura ripristinatoria, e non solutoria – decorra dal momento in cui sono poste in essere).

La Corte di merito si è conformata a tale principio, osservando, in sintesi, come attraverso la deduzione di affidamenti venga introdotta una controeccezione che incombe al correntista provare nei suoi presupposti applicativi.

Le ricorrenti tentano di superare tale quadro processuale assumendo la mancata contestazione, da parte della banca, circa il fatto che il conto fosse fin dall’inizio affidato. Sennonchè la doglianza è carente della necessaria specificità, giacchè gli istanti non hanno nè riprodotto i brani della citazione introduttiva aventi ad oggetto l’allegazione che si assume non contestata, nè gli stralci della comparsa di risposta da cui si sarebbe potuto desumere che il fatto oggetto di allegazione fosse pacifico in causa. Va rammentato, in proposito, che quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorrente ha l’onere di indicare, in osservanza del principio di autosufficienza, con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto e in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 18 luglio 2007, n. 15961; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062; in tema, altresì, Cass. 23 luglio 2009, n. 17253; Cass. 9 agosto 2016, n. 16655).

3. – Con il terzo motivo è dedotta l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della causa. Assumono le ricorrenti che la Corte territoriale aveva ritenuto che il conto corrente fosse affidato solo a decorrere dal 5 aprile 1991: e ciò sulla base di una lettera di apertura di credito acquisita al giudizio; rilevano che a pag. 3 della detta missiva era menzione di altra apertura di credito, risalente al 10 aprile 1986, per Lire 50.000.000: onde il documento in questione, ad avviso delle istanti, forniva la prova dell’esistenza dell’affidamento e del correlativo limite per il periodo intercorrente tra il 10 aprile 1986 e il 5 aprile 1991 (rectius: 4 aprile 1991). Viene pertanto dedotto che la Corte di merito non avrebbe potuto assegnare valore solutorio a tutte le rimesse eseguite nel detto periodo.

Anche tale emotivo è inammissibile.

In sede di legittimità rileva, difatti, l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, ed esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Quel che è documentato nella menzionata missiva (che è, per l’appunto, una risultanza processuale) non può essere dunque posto a fondamento di una censura di omessa motivazione; quanto all’insufficienza di motivazione è assorbente il rilievo per cui tale vizio, come si è visto, non è più astrattamente configurabile in base alla disciplina vigente.

Nè alle ricorrenti gioverebbe una riqualificazione della censura in termini di omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). E ciò in quanto le medesime non hanno precisato come e quando il “fatto storico” del richiamo, asseritamente contenuto nella menzionata lettera di apertura di credito, al precedente affidamento, fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti (secondo quanto precisato, in tema, da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.).

4. – Il quarto motivo oppone la violazione dell’art. 1362 c.c. e il vizio di motivazione. Secondo le società istanti tra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito esisteva un collegamento meramente occasionale, inidoneo a stabilire un nesso di interdipendenza tra i negozi che fosse rilevante sul piano della validità e dell’efficacia degli stessi. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel ricostruire la volontà delle parti, ravvisando, nella specie, un unico rapporto negoziale. In conseguenza, il giudice del gravame avrebbe dovuto ricostruire il saldo del conto corrente applicando per le operazioni passive il tasso di interesse legale, e non il tasso convenuto con riguardo all’apertura di credito.

Il motivo è inammissibile.

La censura riguarda quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha escluso l’applicazione degli interessi legali a fronte della lamentata illegittimità della clausola che faceva riferimento agli “usi piazza”, ritenendo, invece, che fossero da applicare i tassi indicate nelle diverse lettere di credito della banca, per i distinti periodi in cui ciascuna di esse era destinata ad operare. Ha osservato, in particolare, il giudice distrettuale che il saldo debitorio prodottosi era sostanzialmente relativo a un conto anticipi su fattura, e non alla generale operatività del conto corrente su cui le operazioni di anticipazione venivano poi contabilizzate, sulla base di un’apposita disposizione convenzionale: sul conto corrente – ha spiegato la Corte di Torino – erano dunque confluite le perdite maturate con riferimento ai diversi rapporti di finanziamento che avevano una propria, distinta, regolamentazione pattizia.

Le ricorrenti si limitano ad affermare che la Corte di merito avrebbe errato nella ricostruzione della volontà negoziale delle parti, ravvisando l’esistenza di un unico rapporto negoziale, laddove avrebbe dovuto tener distinti il rapporto di conto corrente e i singoli rapporti di anticipazione.

Ora, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 29 novembre 2017, n. 28319; Cass. 27 giugno 2018, n. 16987). Nella fattispecie, una tale indicazione è del tutto assente, essendosi le ricorrenti limitate a un richiamo, generico e non argomentato, all’art. 1362 c.c..

Ma il motivo è soprattutto carente di aderenza alla ratio decidendi della pronuncia impugnata (la quale non affronta il tema del collegamento negoziale, evocato dalle ricorrenti, e tantomeno postula che nella fattispecie ricorrerebbe “un unico rapporto negoziale”). In particolare, la censura manca di misurarsi con l’affermazione della Corte di appello per cui il debito di S. G. si era generato sul conto anticipi – che regolava autonomamente le singole operazioni di anticipazione, anche con riguardo ai relativi interessi – ed era stato poi riversato, in forza di apposita pattuizione, sul conto corrente. La pronuncia, dunque, evidenzia un profilo argomentativo che le società istanti avrebbero dovuto specificamente censurare: infatti, col ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

5. – Il ricorso è dunque respinto.

6. – Segue la condanna delle ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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