Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2836 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20880-2016 proposto da:

L.M.N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SELLITTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOLA, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI

VISCIANO, REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

e contro

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO IODICE;

– resistente con atto di costituzione –

Nonchè da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato TIZIANA PANE;

-controricorrente incidentale-

contro

L.M.N.S.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 956/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza 956/2016 la CTR di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Napoli dichiarando la legittimità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle impugnate da L.M.N.S. con la sola eccezione dell’intimazione di pagamento nr (OMISSIS) riferita alla cartella nr (OMISSIS) relativa ad un credito del Comune di Visciano riguardante la Tarsu per l’anno 2004.

Il giudice di appello rilevava che la società concessionaria, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito la ritualità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e in ordine a tali eccezioni era stata dimostrata la correttezza del procedimento notificatorio per 12 delle 13 cartelle prodotte.

Escludeva infine, alla luce della regolarità delle notifiche delle cartelle, la prescrizione della pretesa tributaria azionata.

Avverso tale sentenza L.M.N.S. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso la società Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. proponendo fra sua voltai ricorso incidentale condizionato, nonchè la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 170.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n.4.

Lamenta che la CTR sarebbe incorsa in un errore di extrapetizione pronunciando su di un motivo non dedotto dalla società concessionaria la quale non aveva impugnato il capo della sentenza della CTP con cui era stata dichiarata la contumacia della società concessionaria.

Sostiene che tale error in procedendo ben può essere accertata dalla Corte di cassazione mediante cognizione diretta degli atti di causa.

Con un secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Critica in particolare il passaggio motivazionale con cui la CTR ha ritenuto la ritualità delle notifiche, sulla base della sola produzione di copia fotostatica delle relate di notifica delle stesse.

Osserva che, in base agli atti prodotti in primo grado, la società Equitalia Sud non aveva proposto alcuna eccezione relativa alla avvenuta notificazione delle cartelle sottostanti agli atti di intimazione entro il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1.

Da ultimo,con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Censura,in particolare, la valutazione espressa dalla CTR in ordine alla eccepita prescrizione del credito contestando che la relativa questione sia stata proposta in termini generici.

Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse nonchè per violazione dell’art. 366 c.p.c.

Sotto il primo profilo non si può non rilevare come dalla prospettata irregolarità processuale non sia derivata alcuna lesione agli interessi del ricorrente, trattandosi della denuncia di un vizio processuale alla quale non risulta allegata l’indicazione del concreto pregiudizio eventualmente sofferto dal contribuente per effetto della violazione processuale denunciata.

Sotto l’altro aspetto occorre ricordare che al fine di evitare di incorrere in un vizio di genericità del motivo per il mancato rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente è tenuto ad indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto della decisione che si assume viziata allo scopo di consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti.

Difatti la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in -procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2/2/2017 n. 2771, Cass. 30/09/2015 n. 19410).

Principio questo che nel caso in esame non può dirsi rispettato posto che non solo il contribuente non riporta l’affermazione di diritto della sentenza che assume in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ma neppure l’allega agli atti di causa incorrendo nella violazione dell’art. 366 c.p.c.

Analoghe considerazioni vanno svolte anche per quel che attiene il secondo motivo ove il ricorrente si duole di una prospettata tardività dell’eccezione di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

La questione veicolata attraverso il motivo è comunque infondata nel merito.

E’ principio pacifico, in tema di contenzioso tributario, che “la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicchè, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32” (Cass. n. 6734/2015).

La censura del ricorrente. ricomprende l’esame del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in considerazione dell’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, della utilizzabilità delle prove documentali prodotte, a sostegno delle proprie difese, dalla società concessionaria, tardivamente, in primo grado, e riprodotte in grado di appello ed alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c., ed alle condizioni ivi previste di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 6734/2015; n. 20109/2012; n. 18907/2011; n. 1915/2007).

Il richiamato art. 58, comma 2, infatti, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011).

Con riguardo all’ultimo motivo va osservato che la decisione impugnata ha respinto l’eccezione di prescrizione su una duplice ratio decidendi avendo, da un lato, rilevato che in conseguenza della ritualità delle notifiche delle cartelle una tale eccezione non potesse avere ingresso e, dall’altro, avendo rilevato la genericità della contestazione alla luce della molteplicità dei tributi posti a base della pretesa impositiva e quindi della diversità dei termini prescrizionali applicabili.

Ora, come si evince dall’esame del motivo, il ricorrente ha impugnato solo quest’ultima ma non anche la prima che è rimasta invero, non censurata, risultando dal medesimo conseguentemente non osservato il consolidato principio secondo cui è sufficiente che- anche una sola delle rationes su cui- si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362; Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254: Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le conclusioni raggiunte in punto ricorso principale portano all’assobimento delle questioni introdotte in via di ricorso incidentale presentato da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a..

Il ricorrente è tenuto a rifondere gli oneri processuali della fase di legittimità in favore di Equitalia Sud e della Camera di Commercio secondo i criteri attualmente vigenti.

Nessuna determinazione in punto spese nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente a rifondere a Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. e alla Camera di Commercio di Napoli le spese della presente fase che si liquidano in favore di ciascuna parte in complessive Euro 2000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; nulla per le spese per l’Agenzia delle Entrate; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quella previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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