Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2836 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31499-2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv.to RAFFAELE RIGAMONTI,

con studio in Lecco, via Turati 71,

(raffaele.rigamonti.lecco.pecavvocati.it) elettivamente domiciliato

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2272/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il proprio villaggio nel 2015 facendo ingresso in Italia nel 2018 e di essere fuggito in quanto perseguitato, maltrattato e minacciato di morte dalla seconda moglie del padre, visto che sua madre, affetta da una patologia psichiatrica era fuggita di casa senza farvi più ritorno.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 sostenendo che la sentenza impugnata aveva escluso erroneamente la sua vulnerabilità: assume tale statuizione era fondata sulle medesime valutazioni spese per la protezione sussidiaria e che con essa non era stato considerato che lo spettro di ipotesi previsto per la protezione umanitaria era di gran lunga più ampio dei circoscritti presupposti previsti per le protezioni “maggiori”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La censura, infatti, limitata alla generica argomentazione sopra riportata è generica ed inconducente: a fronte di una motivazione con la quale è stata ritenuta insussistente una condizione di vulnerabilità soggettiva (cfr. pag. 7 terz’ultimo cpv della sentenza impugnata) il ricorrente omette del tutto di riportare il corrispondente motivo d’appello e di indicare quali aspetti ulteriori la Corte non avrebbe considerato, limitandosi letteralmente ad enunciare che “non poteva essere escluso che la situazione di vulnerabilità ai fini del rilascio del permesso umanitario siano diversi da quelli necessari per la concessione della protezione sussidiaria e possano derivare anche da situazioni ove il richiedente non sia nelle condizioni nel proprio paese di esercitare i diritti fondamentali previsti dalla costituzione italiana come anche richiamato dall’art. 10 Cost.”.

1.3. La censura, quindi, di tenore perplesso, manca di specificità ed autosufficienza.

2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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