Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2836 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 297-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO

COLUCCI, ANGELO CIMA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 20/04/2015, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR Molise ha ritenuto tempestivamente proposto appello del contribuente contro la decisione di primo grado, rigettando dunque l’eccezione di inammissibilità fatta dall’agenzia.

Il contribuente aveva, in altri termini, depositato) l’appello il 21.3.2013, avverso una sentenza di primo grado depositata l’1.3.2012.

La parte appellante aveva invocato una rimessione in termini, sostenendo di avere avuto conoscenza della sentenza di primo grado solo in occasione dell’invio della cartella esattoriale, in quanto la sentenza era stata notificata al difensore che però non era il domiciliatario della parte.

La CTR ha ritenuto fondata questa tesi, sostenendo che la sentenza andava notificata alla parte e non al difensore e che dunque perciò la parte non ne aveva avuto conoscenza se non con la notifica della cartella esattoriale, solo avverso la quale ha potuto presentare appello. La notifica nel domicilio errato dunque vale a rimettere la parte in termini.

L’Agenzia propone due motivi di ricorso, a cui si oppone la contribuente con controricorso.

Con il primo motivo denuncia motivazione apparente in quanto la corte di secondo grado non avrebbe spiegato perchè non ha ritenuto che, al contrario di quanto affermato dal contribuente, v’era una chiara elezione di domicilio presso il difensore. Con il secondo motivo invece denuncia violazione di legge per avere la sentenza erroneamente applicato in questo caso l’istituto della rimessione in termini.

Il ricorso è fondato.

Per ragioni di ordine logico il secondo motivo va esaminato per primo ed assorbe il primo.

Risulta pacifico, di fatto, e ne dà atto la stessa CTR, che la sentenza è stata notificata al difensore, ed altrettanto accertato in fatto risulta essere che, con il ricorso introduttivo il contribuente ha eletto domicilio in Campobasso presso lo studio dell’avvocato (ricorso presentato in data 17.1.2011, cfr. quanto riportato in ricorso a pg. 7). L’elezione di domicilio effettuata in primo grado, se non revocata, vale anche per il grado successivo (Cass. n. 2882 del 2009; Cass. n. 20220 del 2010).

Così che la notifica della sentenza è avvenuta presso il domicilio eletto.

Non può ritenersi dunque un diritto della parte ad essere rimessa in termini, per non avere avuto, a causa di tale notifica al suo difensore, tempestiva conoscenza dell’atto.

Infatti la notificazione della sentenza presso il difensore costituito per il giudizio è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l’esigenza che l’atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere corrispondenti atti di resistenza e di difesa (Cass. n. 9 del 2015).

La sentenza va cassata, ma la causa può essere decisa nel merito – con il rigetto del ricorso introduttivo -, ai sensi dell’art. 382, u.c., posto che l’appello, tardivamente proposto, non poteva proseguire.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei giudizi di merito, e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in 4000,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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