Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28358 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28358
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12790/2006 proposto da:
T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO
GRAZTOLI LANTE 30, presso lo studio dell’avvocato NAZZARO IDA,
rappresentata e difesa dall’avvocato VAGLIO Mauro;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POMEZIA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 102/2005 del GIUDICE DI PACE di ALBANO
LAZIALE; depositata il 03/03/2005;
udita la relazione della causa svelta nella pubblica udienza del
28/11/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato VAGLIO Mauro, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (1^
motivo) assorbito il resto.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
Con sentenza del 3/3/2005 il Giudice di Pace di Albano Laziale respingeva l’opposizione proposta da T.F. avverso il verbale di contestazione di infrazione all’art. 158 C.d.S., per sosta del suo veicolo sull’attraversamento pedonale.
L’opposizione era stata proposta nel confronti del Comune di Pomezia in persona del Sindaco pro tempore per far valere l’estinzione dell’obbligo di pagamento in conseguenza di notifica dell’accertamento effettuata oltre il termine di 150 giorni dall’accertamento e per nullità della notifica del verbale per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, oltre che per errore di fatto nell’individuazione del veicolo (censura che esula dall’oggetto dell’odierno ricorso); all’udienza era inoltre eccepita la nullità del verbale per mancanza della firma del dirigente responsabile del procedimento; nel processo il Comune di Pomezia era difeso dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale all’uopo delegato.
Il Giudice di Pace con sentenza del 3/3/2005 rigettava l’opposizione rilevando:
– che la prima notifica (tentata nei termini di legge) non era andata a buon per irreperibilità del destinatario all’indirizzo, ma che la seconda notifica era avvenuta tempestivamente in quanto nei 150 giorni dal momento in cui l’Amministrazione ha potuto apprendere che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo risultante dalla Banca dati della MCTC (ossia dalla data di infruttuosa notifica);
– che la mancanza della firma autografa del dirigente non determinava nullità, trattandosi di verbale redatto su modello meccanizzato.
T.F. ha proposto ricorso fondato su due motivi.
L’intimato Comune di Pomezia non si è costituito.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Come risulta dalla relata di notifica, il ricorso per Cassazione è stato notificato all’avv. Stefano Sorbino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Pomezia quale procuratore costituito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, del Comune di Pomezia in persona del Sindaco pro tempore, ossia avvalendosi di funzionario delegato, come consente la norma specificamente richiamata.
Pertanto il Comune davanti al giudice di Pace è stato in giudizio personalmente e non con il ministero di un difensore munito di procura alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c..
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l’autorità opposta si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per Cassazione deve essere notificato all’autorità stessa presso la sua sede legale (cfr, Cass. n. 53/2000 in tema di amministrazione statale che si è difesa senza il ministero dell’avvocatura erariale).
Tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’ufficio del Sindaco intimato. Ciò è possibile perchè la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il destinatario della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione per effetto della quale possa considerarsi normale la conoscenza dell’atto da parte del destinatario (v. Cass. n. 21418/2009).
Va, quindi, dichiarata la nullità della notifica del ricorso, disponendosene il rinnovo con rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della notifica del ricorso e visto l’art. 291 c.p.c., ne dispone il rinnovo da effettuarsi al Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore, nel suo domicilio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011