Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28358 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28358 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 16755-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
NESE CARMELO NSECML38T07E037T, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio
dell’avvocato FUSCO GIANLUCA, rappresentato e difeso da sé
medesimo, unitamente agli avvocati DE MARCO ANGELO,
GIANLUCA FUSCO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controrícorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

nonchè contro
EQUITALIA ESATRI SPA – Agente della Riscossione per la
Provincia di Milano;

– intimata –

Regionale di MILANO del 20.4.2010, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTIMO SEPE.

Ric. 2011 n. 16755 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 52/38/2010 della Commissione Tributaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: cartella pagamento, disconoscimento concordato preventivo
Reg. Gen.16755/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Carmelo Nese; Equitalia Esatri spa
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre peiL5 aAigzione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia i-215-n0 del 27 aprile 2010 che rigettava l’appello
dell’Ufficio avvero la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittima la cartella di
pagamento emessa a cario del contribuente e relativa all’anno 2004 .
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Nel caso di specie infatti l’affermazione di un credito tributario discendeva dal disconoscimento
della validità del concordato preventivo di cui alla legge 47/2004; cioè dalla contestazione di un
elemento evidenziato dal contribuente nella sua dichiarazione dei redditi.
Tale disconoscimento doveva essere preceduto, in base all’art. 6 della legge 212/2000, da una
contestazione al contribuente.
Tale contestazione sarebbe stata inviata all’avv.to Nese, ma l’Agenzia ammette di aver provveduto
all’incombente per posta ordinaria. Tale mezzo di comunicazione è sicuramente legittimo, ma è
esposto alla contestazione del destinatario. Ove cioè quest’ultimo neghi di aver ricevuto alcunché
ricade sull’Agenzia l’onere di dimostrare non solo di aver spedito la comunicazione, ma anche che
questa abbia raggiunto la sfera giuridica del destinatario. Il che nel caso di specie non è avvenuto.
Stante la complessità della questione si ritiene opportuno compensare le spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013
Il pres

11 FUriZialltiO Giudizìttio

ODDO

ouo

73t1CANCELLErast
DE.F.OESC‘

nte e relatore

•\
.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA