Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28358 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18145/2011 R.G. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Francesco Conforti ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del difensore, in Maiori via Santa Tecla n. 24;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a., rappresentata e difesa giusta delega in atti

dagli avv.ti Giuseppe Fiertler e Salvatore Torrisi con domicilio

eletto presso il secondo difensore in Roma, via F. Cesi n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

73/42/10 depositata il 28/05/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

9/5/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la CTR della Lombardia rigettava l’appello del contribuente avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso del medesimo;

Ricorre a questa Corte il contribuente con ricorso affidato a quattro motivi;

Con il primo motivo (rubricato in ricorso A1) si censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il secondo giudice motivato in modo insufficiente sulla questione relativa all’inesistenza della notifica difettando la relata dell’indicazione del soggetto notificatore e di completa compilazione dei dati che essa relata deve contenere;

Con il secondo motivo (rubricato in ricorso A2) si duole il contribuente della violazione dell’art. 7, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente essendo mancante la cartella di pagamento della motivazione della pretesa ivi contenuta, con riferimento all’indicazione solo generica di “omesso o carente versamento” e con ulteriore particolare riferimento alla mancanza totale di indicazione della percentuale applicata al tasso di interesse;

Con il terzo motivo (rubricato in ricorso sub B) il contribuente denuncia la violazione dell’art. 6, commi 2 e 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, oltre che del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il mancato invio della comunicazione di irregolarità prevista dalla norma dello Statuto sopra riportata non costituisca causa di illegittimità della cartella successivamente notificata e qui impugnata;

Con il quarto motivo (rubricato in ricorso sub C) il ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso di motivare quanto all’eccezione relativa all’applicazione al caso di specie del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3, comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo (rubricato in ricorso A1) è infondato;

questa Corte ha ritenuto (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014) che In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta;

In ogni modo, rilievo assorbente ha sul punto l’applicazione dei principi già enunciati da questa Corte secondo i quali (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017) la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria;

Ogni vizio di cui sopra quindi deve ritenersi sanato dall’impugnativa del contribuente, dal momento che il difetto di indicazione del soggetto notificante e l’assenza di relata, quindi, ove la cartella sia – come è stato nel presente caso – stata oggetto di impugnazione tempestiva, non costituiscono vizi dell’atto stante l’intervenuta sanatoria;

Quanto al secondo motivo, rubricato in ricorso A2, esso nondimeno è infondato;

Questa Corte ha sancito (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 11612 del 11/05/2017) che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, nel caso in cui si proceda alla liquidazione dell’imposta mediante rettifica in eccedenza sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili nell’anagrafe tributaria e la cartella di pagamento si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, l’onere di motivazione è assolto mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima, poichè il contribuente si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale;

Non solo: si è anche chiarito che (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14236 del 07/06/2017) in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima; pertanto anche la contestazione relativa alla genericità di indicazione degli interessi richiesti in cartella di pagamento risulta infondata;

Pure il terzo motivo è infondato; questa Corte ritiene invero da tempo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non seguita dal versamento di quanto dovuto);

In poche parole, deve quindi distinguersi il caso di cui all’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente da quello che qui ci occupa, in quanto nella presente fattispecie non sussista alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; semplicemente quanto dichiarato non è stato versato;

Sul punto, questa Corte ha ritenuto e chiarito (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017)che in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso;

Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato;

L’inammissibilità deriva dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016) secondo la quale l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’ art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa;

Comunque, la doglianza relativa alla mancata applicazione da parte della CTR del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, invero, non trova riscontro nella sentenza impugnata, che sia pur con motivazione sintetica, proprio nel periodo citato dal ricorrente a pag., 18 del suo atto, ha dimostrato di averla presa in considerazione e risolta;

D’altro canto, il richiamo alla ridetta disposizione di legge appare pure non puntualmente conferente rispetto alla fattispecie concreta riferendosi essa ai casi di parziale pagamento e parziale sgravio in via di autotutela, casi del tutto differenti da quello oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico della parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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