Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28357 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28357 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 18/12/2013

Vizio motivazione.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MASTERFLEX SRL con sede in Carmignano, persona del
legale rappresentante pro tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.156/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 13, in data
07.07.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
1

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29198/2011 è stata

l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.156/13/2010, pronunziata dalla CTR di Firenze,
Sezione n. 13, il 07.07.2010 e DEPOSITATA il 14 ottobre
2010, con cui è stato respinto l’appello dell’Agenzia
Entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento, nella considerazione che, alla stregua
della documentazione in atti, le operazioni
commerciali, ritenute dall’Agenzia inesistenti, erano,
in effetti, reali.
L’Agenzia, affida l’impugnazione a due mezzi, con i
quali censura l’impugnata decisione per violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 41, 46 e 50 del D.L. n.
331/1993 convertito in Legge n.427/1993, nonché per
insufficiente motivazione su fatti controversi e
decisivi.
2 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
3 – La CTR ha ritenuto sussistenti i presupposti
impositivi, sulla base dell’apodittica affermazione
“che la documentazione in atti prodotta dalla parte
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

valga a provare la reale sussistenza delle operazioni
commerciali intercorse tra la Masterflex e la Magneto
Latex”.
la censura della ricorrente Agenzia,

affidata al secondo mezzo,

sembra manifestamente

fondata, giacché non può ritenersi assolto l’obbligo
motivazionale, essendo principio consolidato quello
secondo cui è configurabile l’omessa motivazione,
“quando il giudice di merito omette di indicare nella
sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indica tali elementi senza una
approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal
modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
4 – Nel caso, la sentenza disattende tale consolidato e
condiviso principio, in quanto le espressioni
utilizzate risultano generiche, non venendo indicati i
concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale per
giungere a considerare provata la sussistenza delle
contestate operazioni commerciali.
L’Agenzia, peraltro ha sostenuto e dedotto, ed anche in
questa sede indicato, concreti elementi pretermessi,
ritenuti idonei a considerare sussistente il
presupposto

e,

impositivo
3

segnatamente,

anche

Ciò posto,

l’incontestata “circostanza della mancata attribuzione
del codice identificativo ESB83055657 ad alcun soggetto
IVA spagnolo”.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone,

causa in Camera di Consiglio e di accogliere il secondo
motivo del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
4

ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la

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Giudiziple

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

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