Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28357 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17495/2011 R.G. proposto da:

M.P., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Riccardo Carboni e dall’avv. Mauro Cupitò, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo in via Baldo

degli Ubaldi n. 112, scala B, int. A;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a. rappresentata e difesa giusta delega in atti

dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci, elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ ultimo in VIA DELLE

QUATTRO FONTANE N. 161;

– controricorrente –

e nei confronti di:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

73/21/10 depositata il 24/05/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

9/5/2018 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del contribuente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il contribuente con ricorso affidato a un unico motivo. Resiste il riscossore con controricorso;

– con il solo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR erroneamente interpretato le disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e all’art. 140 c.p.c., oltre che per aver motivato in modo erroneo e insufficiente in ordine all’applicabilità di tali disposizioni; tal interpretazione della CTR sarebbe illegittima e avrebbe quindi erroneamente ritenuto valide ed efficaci le notifiche precedenti conclude quindi il contribuente che dovendosi viceversa dichiarare invalide e non perfezionatesi tali notifiche, la cartella impugnata notificata una terza volta sarebbe evidentemente viziata in quanto tardivamente posta a conoscenza del contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va premesso che il contribuente ha sostenuto di non aver ricevuto le prime due notifiche (datate 21 febbraio 2006 e 14 settembre 2006), ma solo la terza, che è evidentemente tardiva rispetto al termine di legge; la deduzione di tal circostanza (il non aver ricevuto le notifiche) da un lato gli imponeva di formulare il motivo di ricorso di fronte a questa Corte nel rispetto del principio di autosufficienza (con onere a suo carico di riprodurre in ricorso le relate di notifica) ma d’altro canto risulta però in concreto per questi impossibile, come è ovvio, trascrivere il contenuto di un documento che si contesta di aver ricevuto;

– Nel processo interpretativo diretto quindi a conciliare il rispetto del requisito dell’autosufficienza che deve governare la formulazione del motivo con il corretto riparto dell’onere probatorio, questa Corte ha già statuito come in termini generali (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 22729 del 09/11/2016) in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente impugni l’avviso di mora per la mancata notifica della cartella di pagamento, e salva la previsione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore, su cui incombe l’onere probatorio, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, del concessionario del servizio alla riscossione perchè provveda a produrre la documentazione in suo possesso;

– Di fronte all’eccezione con la quale si sostiene di non aver ricevuto l’atto impugnato, va precisato, spetta quindi alla controparte fornire la prova di aver invece correttamente ed efficacemente provveduto alla notifica, producendo in atti le relate di notifica;

– Conseguentemente, nel presente caso alla luce dell’eccezione del contribuente questi può limitarsi a dedurre la mancata ricezione, provocando l’insorgenza in capo al riscossore dell’onere di paralizzarla dando la prova della corretta esecuzione della notifica;

– E infatti, il riscossore ha versato in atti le relate di notifica che ritiene validamente perfezionatesi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, con ciò rispondendo all’eccezione del ricorrente;

– il principio di cui sopra si ricava anche da quelle giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013) nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull’assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella);

– ancora, questa Corte ha ulteriormente precisato (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 25928 del 15/12/2016) che in tema di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, la mancata allegazione della relata di notifica dell’atto opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificarne una dichiarazione di inammissibilità “in limine litis”, sicchè, in mancanza di una prova certa ed inconfutabile, ogni ulteriore accertamento al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione, cui è perciò necessario dare corso, ben potendo la tempestività essere accertata in forza di produzioni successive;

– alla luce delle sopra svolte considerazioni il ricorso del contribuente quindi risulta ammissibile, non potendo da un lato ritenersi in questo caso assente il requisito dell’autosufficienza dei motivi, e peraltro senza dubbio gravando sul notificante riscossore l’onere della prova potendo quindi il notificatario contribuente limitarsi a sostenere di non aver ricevuto alcunchè;

– peraltro, in tema di contestazioni relative al perfezionamento della notifica, anche ai fini della intervenuta prescrizione decennale nei casi ove essa si applica, è evidente che il contribuente che tal estinzione del credito eccepisca sollecita in tal modo il riscossore a replicare e ne vincola la difesa sul punto circoscrivendo la prova da fornirsi alla relata di notifica dell’atto; in difetto di prova siffatta, l’eccezione dovrà accogliersi quindi anche in ossequio al principio “actore non probante reus absolvitur”;

– venendo ora alla questione di diritto che si pone, questa Corte osserva di aver già ritenuto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7067 del 17/03/2008) che gli atti tributari, nel caso di temporanea assenza, incapacità o rifiuto del destinatario di ricevere l’atto, vanno notificati – in assenza di diverse previsioni normative – con le forme previste dall’art. 140 c.p.c., mentre la differente procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deve essere utilizzata solo nei casi in cui il destinatario dell’avviso risulti trasferito in luogo sconosciuto. In specifico, non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l’ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell’interno che il richiedente la notifica indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e non può limitarsi invece – tanto più in un ampio e moderno contesto urbano – a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre “persone del luogo” (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11138 del 16/07/2003);

– la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in materia di notifica degli accertamenti tributari si applicano le disposizioni del codice di procedura civile stante l’espresso rinvio a tali norme da parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ed, in particolare, nel caso in cui il notificatario, destinatario dell’atto, non sia reperito nel domicilio che risulta all’ufficio notificatore, nè vi siano reperite persone idonee a ricevere la notifica, si deve provvedere a tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale e spedizione della raccomandata, contenente, l’avviso di deposito, con avviso di ricevimento), non essendo sufficiente il solo deposito nella casa comunale (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 3294 e 10057 del 1994, 5100 del 1997);

– Peraltro la necessità della spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è stata ribadita recentemente – sino a ritenerla dunque principio generale del sistema delle notificazioni tutte, riferite quindi a ogni genere di atto ricettizio – con anche con la sentenza n. 627 del 2008 dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di notifica di ricorso per cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto in assenza di produzione della ricevuta di ritorno o di documentazione equipollente e della costituzione della parte intimata;

– Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere cassata; inoltre, poichè la causa può esser decisa nel merito, non risultando necessari accertamenti di fatto e vertendo il giudizio unicamente sulla tempestività dell’esercizio dell’azione di riscossione, detta tempestività deve escludersi in quanto è pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la notifica operata in data 12 febbraio 2007 – la sola che resiste, a questo punto – è certamente tardiva.

– Pertanto, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), annulla conseguentemente l’atto impugnato e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.295,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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