Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28356 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 11/12/2020), n.28356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7686/2016 proposto da:

C.G., elett.te domic. in Roma, al c so Trieste n. 87,

presso l’avv. Arturo Antonucci che lo rappres. e difende, unitamente

all’avv. Enrico Facchini, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FCB s.r.l., in liquidazione – già Financial Consultant & Broker

SIM s.p.a. – elett.te domic. in Roma, alla via Pinciana n. 25,

presso l’avv. Francesco Sciaudone, il quale la rappres. e difende,

unitamente agli avv.ti Davide, e Giorgio Contini, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/15 emessa dalla Corte d’Appello di

Brescia, depositata il 24.2.15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione notificata il 21.7.05 C.G. conveniva innanzi al Tribunale di Mantova la Financial Consultants & Broken-FBC Sim s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno per Euro 27.141,62, oltre interessi e rivalutazione dal 22.1.03 al 22.8.03, esponendo: di aver investito nei primi mesi del 2003 la somma di Euro 41.273,71 in un servizio di gestione individuale di patrimoni prestato dalla società svedese CTA Lind & Co. Scan. AB, collocato in Italia tramite la società convenuta con propri promotori; che il contratto prevedeva che la società svedese si dovesse attenere alla normativa italiana, ed aveva ad oggetto l’investimento in strumenti finanziari derivati collegati a materie prime, valute, indici azionari, e titoli obbligazionari, con un valore massimo di leva finanziaria; che per alcuni mesi erano pervenuti, con notevole ritardo, i rendiconti da cui s’evinceva una notevole flessione del portafoglio (con perdite complessive di circa il 48% al maggio del 2003); di aver sottoscritto il 10.7.03 la documentazione necessaria per interrompere il rapporto di gestione cui la C.T.A. diede esecuzione il 20 agosto successivo, registrandosi così ulteriori perdite oltre il 50% dell’investito, essendogli stata restituita la somma di Euro 23.697,10; durante la gestione furono commesse plurime violazioni del TUF e del regolamento attuativo (quali, l’omesso rendiconto sull’andamento del benchmark di riferimento; mancata indicazione dei costi; lacunosità della rendicontazione sulle disponibilità finanziarie dei mesi di aprile e maggio 2003, in violazione dell’art. 28, comma 4 reg. att.; riduzione del capitale della società per oltre il 30h non comunicata all’investitore; mancata riduzione della leva finanziaria; tardiva esecuzione dell’ordine di disinvestimento); la FCB non era estranea alle denunciate violazioni avendo il dovere di dotarsi di idonee misure volte ad assicurare ai clienti l’efficiente svolgimento dei servizi.

Si costituì la FCB resistendo alla domanda.

Con sentenza del 15.5.2008 il Tribunale respinse la domanda, osservando che: non sussisteva la nullità relativa alla mancanza di autorizzazione in capo alla CTA; non erano risarcibili da parte dell’intermediario le perdite registrate ad aprile 2003 non essendo emersi profili d’inadempimento; in ordine ai danni patiti dall’investitore dopo aprile 2003, la Sim aveva provveduto al ristoro restituendo all’attore la somma di Euro 23.697,10.

Il C. propose appello che, con sentenza del 26.11.2014, la Corte d’appello di Brescia accolse parzialmente, previa parziale riforma della sentenza impugnata, condannando la FCB Sim s.p.a., al pagamento della somma di Euro 4862,48 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata, rilevando che: i motivi di gravame riguardavano la condotta contrattuale di CTA e non erano ascrivibili alla FCB Sim in quanto essa non era parte contrattuale, nè era ipotizzabile una sua responsabilità per le perdite subite dall’appellante per l’inosservanza delle regole di comportamento degli intermediari finanziari, non avendo la stessa FCB prestato servizi d’investimento avendo invece svolto un ruolo esclusivo – anche attraverso il proprio promotore – di agente per l’offerta del servizio di terzi; in ogni caso, tale attività di offerta a terzi non aveva riguardato strumenti finanziari, non rientrando le gestioni patrimoniali in tale ambito, essendo invece essa stessa un servizio d’investimento ex art. 1, comma 5 TUF; l’investitore era consapevole della particolare rischiosità del prodotto offertogli, come desumibile dalle clausole contrattuali e dalle informative da lui rese; pertanto, le perdite del mese di aprile 2003 erano da ascrivere al mero andamento negativo dei mercati; non era stato impugnato il capo della sentenza di primo grado nella parte relativa all’accertamento della responsabilità della FCB in concorso con la CTA, in relazione alle perdite dei mesi di maggio e giugno 2003, per cui sul punto si era formato il giudicato; dalla documentazione prodotta dall’attore si desumeva che la somma corrispostagli non comprendeva quella di Euro 4862,48 riguardante le suddette perdite, fatto non specificamente contestato dall’appellata. C.G. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Resiste la FCB s.r.l. in liquidazione – già FCB Sim s.p.a. – con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, il collegio ritiene di adottare la forma semplificata della motivazione.

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendo la motivazione apparente in ordine al rigetto di alcuni motivi d’appello, nonchè la violazione dell’art. 116 c.p.c. riguardo all’omesso esame delle risultanze istruttorie.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto delle plurime violazioni delle norme del TUF e del relativo regolamento di attuazione compiute dalla CTA (specie riguardo all’utilizzo della leva finanziaria nella gestione patrimoniale superiore a 1 una volta raggiunto il limite massimo delle perdite pari al 30% come previsto dall’allegato 4 del contratto di gestione), violazioni di cui dovrebbe rispondere anche la convenuta FCA Sim s.p.a.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., alla luce dell’art. 12 preleggi, e dell’art. 111 Cost., nonchè contraddittoria motivazione, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in quanto la Corte d’appello aveva limitato la responsabilità solidale della FCA s.p.a. – accertata con autorità di giudicato non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado sul punto- alle sole perdite registrate dalla gestione nei mesi di maggio e giugno 2003 e non anche per il mese di aprile, pur emergendo parimenti numerosi e gravi inadempimenti nella gestione patrimoniale.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. Invero, la doglianza relativa al profilo dell’apparenza della motivazione e della violazione dell’art. 116 c.p.c., non può essere accolta, in quanto la motivazione sussiste, è comprensibile e non apparente; nè è configurabile alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello giudicato in base ad elementi acquisiti agli atti. Le censure del ricorrente integrano piuttosto, nella sostanza, critiche di insufficiente motivazione (non più denunciabile, a seguito dell’ultima modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5) o addirittura critiche di merito relative alle lamentate violazioni del TUF in ordine alla natura speculativa degli investimenti effettuati.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., la motivazione apparente in ordine al mancato esame delle risultanze ispettive della banca d’Italia, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c., per aver il giudice di secondo grado omesso del tutto l’esame delle prove documentali, e dell’art. 21 TUF, artt. 26,27,28,29,56,62 e 167 reg. Consob e art. 2697 c.c. Al riguardo, il ricorrente si duole che: la Corte territoriale abbia pronunciato ultra petita sulla questione della responsabilità solidale fra FCA Sim e CTA, non ostante essa non abbia costituito oggetto di appello ed era, pertanto, coperta dal giudicato interno; la Corte d’appello abbia omesso di esaminare il contenuto dell’ispezione della Banca d’Italia dalla quale emergono varie irregolarità nelle gestioni patrimoniali (tra cui l’opacità delle relazioni intercorse con la società svedese, la negligenza nell’esame della documentazione resa dalla CTA alla Sim e alla clientela con riguardo ai rendiconti delle gestioni, privi delle indicazioni di legge), rilevate anche dal c.t.u.; la Corte d’appello abbia qualificato l’accordo tra FCM e CTA quale contratto di agenzia per l’offerta di servizi di terzi, senza considerare la mancata produzione di tale documento, pervenendo, di fatto, ad un ribaltamento dell’onere probatorio a carico del ricorrente.

Il motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti, riguardanti, come si è detto, la ratio decidendi autonoma alternativa a quella censurata con il motivo in esame, ovvero l’asserita violazione degli obblighi gravanti sul gestore CTA.

Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, avendo il giudice d’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (in misura superiore alla somma al cui pagamento è stata condannata la FCA Sim) senza tener conto della parziale soccombenza della controparte.

Tale motivo è fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 26918 e 1572/18) secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.

Nel caso concreto, infatti, la Corte d’appello, pur avendo accolto parzialmente l’impugnazione, condannando la FCB Sim s.p.a. al pagamento della somma di Euro 4862,48, ha però compensato le spese di lite per un terzo, condannando lo stesso appellante alla refusione delle ulteriori somme liquidate in Euro 8400,00.

Ora, tale condanna al pagamento delle spese, sebbene compensate per un terzo, viola il suddetto principio secondo cui, accolto parzialmente l’appello, la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese, neppure parzialmente.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale condannato la stessa FCB s.r.l. al risarcimento dei danni per le perdite accusate dalla gestione patrimoniale, stipulata dal ricorrente con la CTA, nei mesi di maggio e giugno 2003, senza alcun riscontro probatorio delle violazioni contrattuali lamentate e della loro riconducibilità eziologica alla condotta della ricorrente incidentale.

Il motivo è inammissibile perchè si sostanzia in una censura di merito, che presuppone il riesame degli atti di causa non ammesso in sede di legittimità.

Per quanto esposto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, anche per il regime delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta i primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, limitatamente al motivo accolto. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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