Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28355 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28355 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Variazione dati.
Notifica – Onere
comunicazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
STRADA ESTERNA CASTIGLIONE S.C.A.R.L. con sede a
Catania, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

Data pubblicazione: 18/12/2013

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.270/17/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
17, in data 24.06.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

)\/

Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.270/17/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo,
Sezione Staccata di Catania n. 17, il 24.06.2010 e
DEPOSITATA il 14 ottobre 2010, con cui è stato accolto
l’appello della contribuente ed è stato riconosciuto il
diritto al chiesto rimborso IVA.
L’Agenzia affida l’impugnazione ad un mezzo, con il
quale censura l’impugnata decisione per violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 30, 38 bis e 35 del dpr
n.633/1972.
2 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
3 – La questione posta dal ricorso va esaminata,
tenendo conto dei principi, desumibili da pregresse
pronunce.
E’ stato affermato che “In

tema

di

imposta

valore aggiunto, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R.
ottobre

sul
26

1972, n. 633, ogni variazione degli elementi

che connotano l’attivita’ d’impresa, come indicati
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.26224/2011 è stata

nella denunzia di inizio

dell’attivita’

(ivi

compreso il luogo di esercizio: secondo comma,

n. 4),

deve essere dichiarato entro trenta giorni all’ufficio
in mancanza della denunzia di

IVA competente;

esercizio dell’attivita’, cosi’ come la modificazione
di ogni altro elemento indicato nella denunzia, e
inopponibile all’amministrazione finanziaria” (Cass.
n. 18818/2006).
D’altronde,

consolidato

per

orientamento

giurisprudenziale, si ritiene che in tema di rimborso
di

imposte,

contribuente(Cass.

probatorio

l’onere

n.29613/2011,

grava

sul

n.19187/2006,

n.22567/2004).
Nel caso, la decisione impugnata non appare in linea
con richiamati principi, in quanto, pur essendo
incontestate le circostanze che la sede della società
non risultava più ubicata all’indirizzo indicato nella
denuncia di inizio dell’attività e che non era stata
prodotta alcuna comunicazione di variazione, la CTR ha
ritenuto di accogliere la domanda di rimborso,
argomentando che l’operato dell’Amministrazione
finanziaria era censurabile, in quanto avrebbe dovuto
svolgere ulteriori indagini, sottese ad acclarare la
nuova sede sociale, così ritenendo che il relativo
3

variazione, ogni trasferimento del luogo di

onere probatorio gravasse sull’Agenzia.
4 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
definizione, proponendosi

Consiglio e la relativa

delle censure, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
4

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA