Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28355 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. I, 11/12/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 11/12/2020), n.28355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6401/2016 proposto da:

P.G., elett.te domic. presso l’avv. Alberto Boer, il

quale lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINECOBANK s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. presso l’avv. Giammaria Camici, rappres. e difesa dagli

avv.ti Giovanni A. Sagramoso, e Luisella Barbero, con procura

speciale in calce al controricorso;

G.M., elett.te domic. presso l’avv. Lucio Golino, rappres.

e difeso dall’avv. Angelo Riva, con procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 869/15 emessa dalla Corte d’appello di

Brescia, depositata il 10.8.15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione depositata il 5.6.09, a norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 2 P.G. convenne innanzi al Tribunale di Brescia la Finecobank s.p.a. e G.M., deducendo che: l’attore, sin dal 2006, a seguito della stipula del contratto di conto corrente e di deposito-titoli con la banca convenuta, aveva effettuato occasionali investimenti in titoli azionari; allorchè, il 20.10.06, egli aveva ricevuto notizia dell’imminente rilascio di dividendi ai possessori dei titoli della Sirti s.p.a., si era rivolto al proprio consulente finanziario, G.M., per averne chiarimenti e, in tale occasione, era stato sollecitato ad orientare i propri investimenti, in via esclusiva, sull’acquisto delle azioni Italease s.p.a.; successivamente, il 30.10.06, l’attore aveva acquistato i suddetti titoli azionari per un importo complessivo di Euro 259.535,00, e in data 3.11.06, per ulteriore somma di Euro 265.248,00 con una perdita di Euro 14.958,18; in date 24.4. e 31.5.07, l’attore aveva acquistato titoli Italease per le somme di Euro 462.312,01 e 518.098,44 e tra il 31.5 e l’8.2.08 per ulteriore somma complessiva di Euro 857.649,99; a seguito della riduzione della quotazione del titolo azionario acquistato la perdita finanziaria accusata ammontava a Euro 98.000,00; la banca convenuta era a conoscenza del grave dissesto della Italease s.p.a. e, in particolare, del fatto che, tra aprile e maggio del 2007, il titolo aveva perso il 60% del suo valore, avendo la stessa banca tali azioni nel suo portafoglio.

Premesso ciò, l’attore aveva contestato alla banca convenuta: di aver omesso la profilatura dell’investitore, in violazione dell’art. 21 TUF e degli artt. 26 e 28 reg. Consob n. 11522/98; l’inadeguatezza delle informazioni fornite sul profilo dell’investitore, da considerare soggetto con bassa propensione al rischio; l’inadeguatezza dell’investimento in questione, che avrebbe richiesto maggiori oneri informativi e la forma scritta, ex art. 21 TUF; la violazione delle norme sul conflitto d’interessi (ex art. 21 TUF e ex art. 27 Reg. Consob) per aver la banca venduto all’attore le azioni Italease s.p.a. del proprio portafoglio, senza peraltro essersi organizzata in modo idoneo a prevenire detta situazione (ex art. 56 reg. Consob).

Pertanto, l’attore chiese: di accertare la responsabilità dei convenuti per le segnalate violazioni, di accertare la nullità del contratto-quadro e degli ordini degli acquisiti dei titoli o di annullarli; di dichiarare la risoluzione del contratto-quadro e degli ordini di acquisto per gli inadempimenti contestati; di condannare i convenuti, in solido, alla restituzione delle somme investite, oltre rivalutazione e interessi legali, nonchè al risarcimento dei danni consistiti nelle minusvalenze registrate per la riduzione della quotazione dei titoli acquistati.

Resistevano la Finecobank s.p.a. e il G..

Con sentenza emessa il 18.11.2010 il Tribunale rigettò le domande, rilevando che: circa gli investimenti compiuti tra aprile del 2007 e l’8.2.2008 era da escludere l’applicazione del D.Lgs. n. 164 del 2007 e della Delib. Consob n. 16190 del 2007; era infondata la doglianza afferente all’omissione delle necessarie informazioni sull’esperienza, obiettivi dell’investitore e sulla sua propensione al rischio dati i documenti prodotti dalla banca dai quali s’evinceva il profilo dell’investitore coerente con il tipo e la mole delle operazioni in precedenza effettuate dall’attore in via telematica, di carattere altamente speculativo; era infondato l’addebito ascritto alla banca per la violazione dell’obbligo di fornire adeguate informazioni sulla natura, sui rischi delle specifiche operazioni d’investimento, poichè il servizio di trading on-line poneva a disposizione degli utenti le informazioni relative ai titoli oggetto di negoziazione con grado di aggiornamento e di analisi migliore di quello offerto in sede di colloquio diretto tra cliente ed operatore bancario; in ogni caso, l’attore avrebbe dovuto provare che, una volta informato, avrebbe effettuato scelte d’investimento diverse; era altresì infondata la doglianza relativa all’inadeguatezza dei titoli acquistati considerato il rating dell’azione Italeasing s.p.a. nel periodo degli acquisti in questione e il profilo dell’investitore emergente dai questionari firmati oltre che dalla propensione dell’attore a concentrare i propri acquisti su un unico titolo azionario; era infondato l’addebito riguardante la violazione dell’obbligo di informazione cd. successiva, non venendo in rilievo una gestione patrimoniale; era infondata la doglianza riguardante la violazione dell’obbligo, ex art. 21 TUF, a carico degli intermediari di dotarsi di un’organizzazione idonea ad evitare il rischio di conflitti d’interesse, per omessa prova della fattispecie; era da respingere anche l’istanza relativa all’annullamento per dolo o errore di fatto e per la nullità del contratto-quadro.

IL P. propose appello che, con sentenza emessa il 10.8.15, la Corte d’appello di Brescia respinse, osservando che: era documentato che l’appellante avesse stipulato con la Fineco un contratto di conto corrente e deposito-titoli e negoziazione on-line che gli attribuiva la facoltà di operare telematicamente; in varie occasioni l’attore aveva contribuito all’elaborazione del suo profilo di investitore, esperto nel campo azionario e propenso ad un elevato rischio, in quanto nel periodo di operatività del rapporto bancario l’appellante aveva effettuato numerosi accessi alla piattaforma on-line per gli acquisti dei titoli, anche nell’arco di una sola giornata, con propensione all’acquisto di singoli titoli azionari; era dunque da ritenere che la Fineco avesse confidato nell’assenza di mutamenti della situazione oggettiva e soggettiva del cliente, data la costanza nel tempo delle sue modalità di approccio al mercato finanziario; nel periodo in esame era risultato che il rating del titolo azionario Italease s.p.a. non era mai stato inferiore a BBB – livello incluso nella categoria dell’investment grade -; la banca aveva consegnato al ricorrente il documento sui rischi generali, offrendogli l’uso della piattaforma on-line che incorporava approfondite e complete informazioni sul titolo acquistato, nè pertanto era esigibile l’allarme dell’intermediario per l’asserita inadeguatezza delle singole operazioni che apparivano del tutto coerenti con il profilo dichiarato dall’investitore; parimenti infondata era la doglianza riguardante l’incongruità della dimensione e frequenza degli investimenti, data la propensione del ricorrente a privilegiare uno specifico titolo azionario e a compiere plurime operazioni speculative nella stessa giornata; non era stata fornita la prova che, se adempiuti gli obblighi dell’intermediario, il ricorrente avrebbe operato in modo da evitare ulteriori investimenti sul titolo Italease s.p.a. o disinvestendo gli investimenti effettuati; non sussisteva il prospettato conflitto d’interesse di cui l’originario attore non aveva fornito la prova; erano da ritenere assorbite le ulteriori questioni dibattute circa la posizione del consulente finanziario G.; era infondata la critica afferente all’ammissibilità delle istanze di prova orale, per la genericità della formulazione rispetto ai criteri di cui all’art. 244 c.p.c., e per l’irrilevanza dei mezzi di prova dedotti.

Il P. ricorre in cassazione con sette motivi.

Resistono con controricorso Finecobank s.p.a. – che ha depositato anche memoria – e il G..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per genericità o mancanza di autosufficienza, in quanto il ricorso descrive dettagliatamente e in maniera chiara i fatti di causa e le questioni di diritto, indicando le norme di cui s’assume la violazione, come si esporrà.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 29 Reg. Consob, nonchè carenza e genericità della motivazione, poichè la Corte d’appello non aveva esaminato la circostanza che a partire da giugno del 2006 la quotazione del titolo azionario Italease era stata oscillante, accusando un rilevante ribasso da gennaio del 2007 sino a quasi azzerarsi. Al riguardo, il ricorrente esponeva che dal maggio del 2007 il broker Cheuvreux aveva evidenziato la peggiorata classificazione del titolo in questione – da outperform a underperform – considerato che nel periodo tra aprile maggio dello stesso anno il titolo aveva perso quasi il 60% del suo valore con segnalazione da parte dell’agenzia di rating Moody’s di un possibile downgrade che, poi, si verificò come segnalato dalla medesima agenzia il 2.11.07. Premesso ciò, in particolare il ricorrente si duole: di non aver mai ricevuto informazioni su tali circostanze relative al rating della Italease s.p.a., rilevando che nello stesso periodo in cui la Finecobank s.p.a. e il promotore gli avevano consigliato gli investimenti in questione la banca fu sottoposta ad un’ispezione della Banca d’Italia da cui emersero varie irregolarità; che la banca non aveva segnalato l’inadeguatezza degli acquisti del suddetto titolo, in relazione alla loro frequenza e dimensioni; la Corte territoriale aveva escluso il nesso causale tra inadempimento e danno.

Il motivo è inammissibile, vertendo su sostanziali censure di merito all’accertamento di fatto dell’insussistenza dell’inadeguatezza degli investimenti effettuati; nè è esatto che la Corte d’appello abbia sostanzialmente equiparato il ricorrente a un investitore qualificato, perchè questo non risulta affatto dalla sentenza. Resta in ciò assorbita la censura dell’autonoma ratio decidendi concernente il difetto di prova del nesso causale.

Del pari inammissibile si configura la censura sulla motivazione di cui si lamenta la genericità senza specifiche doglianze.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF, artt. 26 e 28 reg. Consob N. 11522 del 1998, nonchè carenza e genericità di motivazione, non avendo la banca fornito le informazioni sulla rischiosità degli investimenti e sul rating del titolo acquistato, in considerazione delle irregolarità emerse durante l’ispezione della Banca d’Italia (tra cui problemi di rendicontazione sulla copertura delle proprie posizioni in derivati), carenza d’informazione verificatasi anche dopo l’esecuzione degli ordini d’investimento.

Il motivo è inammissibile, in quanto la completezza delle informazioni reperibili nel trading on fine costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; nella specie, il ricorrente non tenta neppure di articolare una siffatta censura, ma si limita a critiche di puro merito.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sugli obblighi gravanti sul promotore finanziario, osservando che questi era compartecipe dell’illecito della banca, trattandosi del soggetto che avrebbe dovuto informare il cliente – e ritenendosi dunque applicabili per lo stesso le medesime considerazioni formulate nei confronti di Fineco, quale banca intermediaria – nonchè carenza e genericità della motivazione.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha dichiarato assorbite le questioni relative alla responsabilità del promotore, attesa l’insussistenza di violazioni degli obblighi di legge da parte della banca intermediaria. Tale statuizione è corretta, visto che lo stesso ricorrente conferma che al promotore erano rivolti i medesimi addebiti rivolti alla banca; sicchè, una volta escluso in radice il fatto oggettivo dell’inadempimento, tale esclusione vale per entrambi i soggetti asseritamente corresponsabili.

Con il quarto motivo si deduce carenza e genericità della motivazione, nonchè violazione delle norme di cui agli artt. 27 e 56 Reg. 11522/98 e art. 21 TUF, avendo la Corte d’appello escluso il conflitto d’interessi in capo alla Finecobank s.p.a. perchè non provato, emergendo invece tale conflitto dal fatto che la stessa banca deteneva una partecipazione nella Italease s.p.a., e considerando altresì che la stessa banca non si era dotata di un’efficiente organizzazione tale da tutelare l’investitore.

Il motivo è inammissibile perchè si assume che la banca intermediaria aveva una partecipazione in Banca Italease, come dimostrato dal doc. n. 26 depositato dal ricorrente, ma non si specifica in alcuna misura il contenuto di tale documento, nè i rapporti intercorrenti tra Banca Italease e la società Italease s.p.a., le cui azioni erano oggetto dell’investimento di cui trattasi. E’ del pari inammissibile la censura sulla motivazione di cui si lamenta la genericità senza specifiche doglianze.

Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Consob, artt. 1325,1418,1439 c.c., non avendo la Corte territoriale riscontrato la nullità degli ordini d’acquisto derivante dalla violazione di norma imperativa circa l’obbligo di adeguata informazione da fornire all’investitore, nè pronunciatone l’annullamento per errore essenziale di fatto, dolo o conflitto d’interessi, tenuto conto della condotta serbata dai convenuti i quali avevano taciuto ogni informazione in ordine alla natura e rischiosità degli investimenti operati, nonchè circa la crisi finanziaria ed economia in versava la Fineco. Il ricorrente lamenta, in subordine, la mancata pronuncia di risoluzione del contratto-quadro e degli ordini d’investimento.

Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata, la quale ha statuito l’assorbimento delle predette questioni nell’effettuato accertamento di insussistenza di inadempimenti da parte della banca ai propri doveri. Con il sesto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme istruttorie e dell’art. 210 c.p.c., nonchè omessa pronuncia sulle istanze di ammissione delle prove orali, di esibizione documentale e di c.t.u.

Il motivo è inammissibile. Invero, sia le valutazioni di specificità e rilevanza della prova orale, sia l’accoglimento o meno della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che nel testo qui applicabile ratione temporis prevede l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; vizio nella specie non dedotto nè formalmente nè sostanzialmente dal ricorrente.

Con il settimo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese giudiziali, in relazione al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4 avendo il giudice d’appello liquidato le spese di lite applicando lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza, mentre invece il giudizio in esame non presentava tale rilievo.

Il motivo è inammissibile tendendo al riesame della valutazione di merito afferente alla valutazione della rilevanza della causa dal valore indeterminato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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