Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28354 del 28/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28354 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 28296-2014 proposto da:
CRISCUOLO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;

– ricorrente contro
ESPOSITO SALVATORE, BARRA VITTORIA , SIRENA NIARIA ,
VERDERAME DOMENICO;

intimati

avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 05/06/2014;

Data pubblicazione: 28/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.
Rilevato che:

1. Andrea Criscuolo ha proposto ricorso per cassazione contro

avverso la sentenza del 5 giugno 2014, con cui la Corte d’Appello di
Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dall’Esposito contro la
sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Salerno nel novembre del
2013, ha dichiarato improcedibile la chiamata in causa del medesimo da
parte della Barra nel giudizio, introdotto nel luglio del 2002 da essa e
dal marito Paolo Cordoglio (poi deceduto in corso di giudizio e in
successione del quale la Barra si era costituita in prosecuzione) contro il
Criscuolo ed i coniugi Sirena-Verderame, per ottenere il risarcimento di
danni da infiltrazioni di acqua al loro appartamento, a cagione di lavori
edili.
Il Tribunale aveva accolto la domanda contro l’Esposito, indicato
come responsabile del danno da una c.t.u. esperita ‘nel-corso del
giudizio e chiamato in causa dalla Barra.
2. Al ricorso, che propone un unico motivo, non v’è stata resistenza
di alcuno degli intimati.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata
dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di
manifesta infondatezza ed è stata fissata con decreto l’adunanza della
Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato del ricorrente.
4. Non v’è stato deposito di memoria.
Considerato che:

1. Il Collegio condivide la proposta di manifesta infondatezza del
ricorso formulata dal relatore.
Ric. 2014 n. 28296 sez. M3 – ud. 12-10-2017
-2-

Salvatore Esposito, Vittoria Barra, Maria Sirena e Domenico Verderame,

Essa trova giustificazione nella circostanza che appare privo di
fondamento l’unico motivo di ricorso, con cui – deducendo “violazione
dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 c.p.c.” – si
censura la sola statuizione, con la quale la Corte territoriale ha
condannato alle spese tutti gli appellati, in sodo, e fra di essi il

Infatti, vi si sostiene che la condanna alle spese del ricorrente non
sarebbe stata giustificata e sarebbe stata emessa anche nei suoi
confronti nonostante egli fosse vittorioso nel giudizio, in quanto la
domanda attorea non era stata accolta nei suoi riguardi ed egli non
aveva chiamato in causa l’Esposito.
Senonché, tale prospettazione trascura che, una volta effettuata la
chiamata in causa dell’Esposito come terzo responsabile, sebbene da
parte della Barra, ebbe a determinarsi un litisconsorzio necessario
processuale in ordine alla invocazione della responsabilità del
medesimo, che aveva come correlazione l’esclusione di quella del
Criscuolo (oltre che degli altri convenuti originari). Ora, dalla sentenza
d’appello emerge che il Criscuolo, come gli altri ,appellati, chiese la
conferma della sentenza di primo grado che, in accoglimento della
domanda spiegata con la sua chiamata in causa, aveva condannato
l’Esposito. Essendo stata dichiarata l’improcedibilità della chiamata e
riformata la sentenza di primo grado, di cui il Criscuolo aveva chiesto la
conferma, è palese che egli in appello è rimasto soccombente come tutti
gli altri appellati.
Donde la legittimità della sua condanna solidale alle spese.
Il principio di diritto che giustifica l’infondatezza del ricorso è il
seguente: <

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