Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28354 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 21/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA (FAX (OMISSIS)), VIA FABIO MASSIMO 72, presso lo studio

dell’avvocato SPINOSI ELISABETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ATTOLINI GIUSEPPE ARMANDO;

– ricorrente –

e contro

A.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1718/2006 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 28/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10-10-2003 il Giudice di Pace di Lecce rigettava la domanda proposta dall’avv. M.L. nei confronti di A.I., volta ad ottenere il riconoscimento delle competenze professionali per l’attività di assistenza legale svolta in via stragiudiziale in favore della convenuta.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la M..

Con sentenza depositata 28-9-2006 il Tribunale di Lecce rigettava il gravame. In motivazione, il giudice di appello rilevava, in particolare, che l’attrice non aveva dato prova dell’attività professionale asseritamente svolta; che tale attività era stata correttamente ritenuta dal Giudice di Pace inutile e priva di esiti positivi a beneficio dell’ A.; che vi era prova certa che l’avv. M., all’atto della revoca del mandato da parte della convenuta, aveva ricevuto il compenso maturato fino a quel momento per l’attività professionale prestata, incassando l’assegno inviatole dalla Compagnia di Assicurazioni Allianz-Subalpina; che tale somma era stata correttamente ritenuta dal primo giudice più che sufficiente e congrua.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la M., sulla base di nove motivi.

L’ A. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’asserita inutilità dell’attività professionale resa dall’avv. M.. Sostiene che il Tribunale, nonostante le specifiche contestazioni mosse dall’appellante con l’atto di gravame, ha condiviso il giudizio espresso dal Giudice di Pace senza ricostruire l’iter logico e giuridico seguito per avvalorare la statuizione da questi adottata.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento, proponendo censure generiche e non rispondenti al principio di autosufficienza.

Giova rammentare che, in base a tale principio, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione in ordine al rigetto di una domanda, ha l’onere di indicare in maniera specifica tutte le ragioni che in fatto e in diritto supportavano la pretesa, asseritamene trascurate o mal valutate dal giudice di merito. Ciò al fine di permettere al giudice di legittimità la valutazione della fondatezza di tali ragioni, solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (vedi Cass. 15-4-2004 n. 7178; Cass. 23- 2-2000 n. 2048; n. 5748/1995, 8013/1998, 2048/2000).

Nella specie la ricorrente, pur dolendosi della genericità delle motivazioni poste a base delle valutazioni espresse dal giudice di appello, non ha indicato, riportandone il contenuto, le risultanze istruttorie dalle quali emergerebbero le circostanze di fatto che, se idoneamente valutate, avrebbero comportato una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Questa Corte, pertanto, non è posta nelle condizioni di verificare, sulla base della sola lettura del ricorso, se il giudice del gravame abbia omesso di prendere in considerazione elementi decisivi offerti dall’appellante a supporto della pretesa formulata in sede di merito e, correlativamente, se possano ritenersi o meno congrue le contrarie ragioni poste a base della statuizione impugnata.

2) Con il secondo motivo la ricorrente, sempre con riferimento alla valutazione di inutilità delle attività svolte dall’attrice, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che impongono al giudice di motivare i suoi provvedimenti in modo da consentire il controllo del percorso logico e giuridico che ha condotto alla decisione. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte adita se il giudice di appello, semplicemente confermando la correttezza della decisione di primo grado priva di idonea motivazione, senza indicare le ragioni di tale conferma, abbia violato le norme di legge che gli impongono indicazione anche generica degli elementi processuali, dei processi logici e giuridici, che consentono un adeguato controllo circa la legittimità del suo operato ed in particolare l’art. 132 c.p.c. e l’art. 118 norme di attuazione del c.p.c”.

Il motivo deve essere disatteso.

Il Tribunale, nell’esaminare le censure di omessa motivazione mosse dall’appellante avverso la sentenza di primo grado, e nel ritenerle infondate sulla base delle argomentazioni svolte dal Giudice di Pace, ha reso una motivazione “per relationem”.

Tale tipo di motivazione, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell’atto di appello, risultando così appagante e corretto l'”iter” argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass. 16-2-2007 n. 3636; Cass. 4.8.1997, n. 7182;

vedi pure Cass. 23.8.1996 n. 7768).

Nel caso in esame, non avendo la ricorrente indicato gli elementi probatori da essa forniti e non valutati dal Tribunale, l’obbligo motivazionale gravante sul giudice di appello ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. deve ritenersi assolto attraverso l’espresso richiamo delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, da esso ritenute sufficienti ad evidenziare l’infondatezza delle censure mosse dall’appellante.

3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione secondo cui l’attività legale sarebbe stata correttamente verificata dal primo giudice e ritenuta incapace di recare alcun beneficio alla signora A.. Sostiene che l’attrice, nel corso del giudizio di primo grado, ha comprovato a mezzo delle produzioni documentali e delle dichiarazioni testimoniali sia l’effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali ha chiesto il pagamento, sia il risultato che tale attività ha permesso di raggiungere, vale a dire il pagamento di somme a titolo risarcitorio.

Rileva la Corte che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, essendo insufficienti i richiami “per relationem” agli atti della precedente fase del giudizio, inammissibili in sede di legittimità (Cass. 28-2-2006 n. 4405; Cass. 16-2-2007 n. 3651).

Nella specie, il motivo in esame non appare rispondente a tale principio, non avendo la ricorrente riprodotto l’esatto contenuto dei documenti e delle dichiarazioni dei testi escussi che, a suo dire, starebbero a comprovare l’attività stragiudiziale da essa svolta in favore dell’ A. e il vantaggio da quest’ultimo conseguito.

4) Con il quarto motivo la ricorrente si duole della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di esaustività del compenso (Euro 1.032,00) ricevuto dall’avv. M. all’atto della revoca del mandato professionale, in relazione all’attività prestata.

Anche tale motivo difetta del requisito di specificità ed autosufficienza, non contenendo alcuna concreta indicazione idonea a rivelare l’inadeguatezza della somma già percepita dall’attrice rispetto a quella alla stessa spettante, in base alle tariffe professionali, per l’attività svolta in favore della convenuta.

5) Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994 sugli “onorari e indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale”, con riferimento alla valutazione di congruità della somma di Euro 1.032,00. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte di Cassazione adita se il giusto compenso spettante all’avvocato per le prestazioni rese in via stragiudiziale deve essere determinato applicando le specifiche norme del D.M. n. 585 del 1994 e nel rispetto del principio della obbligatorietà delle tariffe minime vigenti, quanto meno con riferimento all’epoca dei fatti”.

Rileva la Corte che, in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (Cass. 22-6-2004 n. 11583).

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a criticare la decisione impugnata per non avere dato specifica giustificazione delle ragioni della ritenuta congruità della somma ricevuta dall’attrice, ma non ha indicato le singole voci della tabella professionale asseritamente violate, sì da porre questa Corte in condizione di valutare, senza la necessità di ulteriori indagini, l’eventuale inadeguatezza del predetto importo in rapporto al compenso effettivamente dovuto dalla cliente.

6) Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell’omessa o insufficiente motivazione in relazione all’esistenza, alla validità ed all’efficacia dei presunto accordo intervenuto tra le parti, secondo cui l’avv. M. avrebbe avuto diritto ad ottenere il compenso per l’attività prestata in favore dell’ A. esclusivamente dalla compagnia di assicurazione.

Il motivo verte su una circostanza irrilevante ai fini della decisione, non avendo la ricorrente provato le specifiche attività svolte, eccedenti il compenso di Euro 1.032,00 versatogli dalla società assicuratrice Allianz-Subalpina e che, secondo quanto ritenuto dal giudice di appello, sarebbe stato accettato ed incassato dall’appellante per l’attività espletata nella fase di trattazione del sinistro, previo accordo con la cliente.

7) Con il settimo motivo viene dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata richiesta da parte dell’avv. M. del parere di congruità del proprio Ordine.

Anche tale motivo verte su una circostanza del tutto irrilevante, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che il riferimento, operato dal Tribunale, alla mancata richiesta, da parte dell’odierna ricorrente, del parere di congruità al Consiglio dell’Ordine, rappresenta un mero obiter dictum, dei tutto ininfluente sul percorso logico-giuridico posto a base della decisione.

8) Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione in appello dei documenti (formati successivamente allo scadere dei termini previsti in primo grado per la proposizione delle richieste istruttorie) relativi alle indagini penali condotte a seguito della denuncia di falsa testimonianza presentata dall’avv. M. contro il dott. Ma.. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Suprema adita se la formazione di documenti successiva alla definizione del processo di primo grado, o anche solo successiva alla scadenza dei termini per la loro produzione in primo grado, è circostanza che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., legittima la loro produzione nel grado di appello”.

Il motivo difetta del requisito di autosufficienza, non indicando e riproducendo specificamente il contenuto dei documenti non ammessi dal giudice di merito, sì da porre questa Corte in condizione di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, se si trattava di documentazione determinante ai fini della decisione.

9) Con il nono motivo, infine, viene denunciata l’omessa o insufficiente motivazione circa la non decisività dei documenti prodotti in appello e della prova testimoniale richiesta nello stesso grado di giudizio.

Anche tale motivo propone censure generiche e prive di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto dei documenti prodotti in appello e i capitoli di prova sui quali avrebbe dovuto essere chiamata a deporre la teste (l’avv. d.M. F.) da essa indicata.

10) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poichè l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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