Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28354 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28354 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 15785-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
10111 GIULIANO RIOGLN ,1-9D021-1223X, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA RIMINI 25, presso lo studio dell’avvocato
RODOLFO D’AMAMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso notificato il 7.6.2011;

controricorrente

avverso la sentenza n. 66/9/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’11.2.2010 depositata il 22/04/2010;

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Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Giuliano Iori per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale emessa per il recupero delle imposte non versate nell' anno 2000, come accertate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73. La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull'assunto che la richiesta di sanatoria ex art. 9 bis I. 289/02 avanzata dal contribuente avesse estinto l'obbligo di pagamento delle sanzioni, ancorché il contribuente non avesse versato interamente la somma complessivamente dovuta a titolo di condono; ciò perché, secondo la sentenza gravata, il mancato versamento di una parte di tale somma avrebbe attribuito al Fisco il diritto di procedere al relativo recupero, ma non avrebbe fatto rivivere l'obbligazione tributaria originaria. L'Agenzia delle Entrate svolge un solo motivo di gravame, deducendo il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc e assumendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l' articolo 9 bis I. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono. Il contribuente si è costituito con controricorso. Il ricorso appare fondato e da accogliere perché la tesi giuridica seguita nella sentenza gravata si pone in contrasto con l' insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10, in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 - relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario): con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato Ric. 2011 n. 15785 sez. MT - ud. 14-11-2013 -2- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 "In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli arti. 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata". In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>;

che il contribuente si è costituito con controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

a norme di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non

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