Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28353 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28353 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

Rep. ,///’

ORDINANZA
Ud. 14/11/2013

sul ricorso 13154-2011 proposto da:
CC

EQUITALIA ETR SPA 02153170788 – appartenente al Gruppo
Equitalia – Agente per la Riscossione dei Tributi per
la Provincia di Catanzaro – Direzione e coordinamento
di Equitalia SpA

Socio unico in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato
2013
9052

GENTILE MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GENTILE GIANCARLO, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MICIELI LUCIA MCLLCU54T53H488Q;

()2

Data pubblicazione: 18/12/2013

- intimata

avverso la sentenza n. 99/10/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di CATANZARO del 22.4.2010,
depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

consiglio del 14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reg. Gen. 13154/2011
RICORRENTE: Equitalia etr spa
INTIMATO: Lucia Miceli
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Equitalia etr spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Calabria- Catanzaro 99/10/10 del 20 maggio 2010 che dichiarava inammissibile
l’appello della concessionaria per violazione dell’ articolo 53 , comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’ art. 3 bis comma 7, D.L. 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, in vigore dal 3 dicembre 2005.
2. La Contribuente non si è costituita.
3. Il ricorso appare fondato in quanto nel caso di specie l’appello è stato notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che deciderà anche per le spese del
presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 14 novembre 2013.

Oggetto: processo tributario- articolo 53 , comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546- notifica a mezzo messo

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