Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28353 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19307/2011 R.G. proposto da:

Porta Nuova Gioielli di D.C.C. & C. s.a.s., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’av. Eugenio

Carpinelli, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Galante,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 191/63/10, depositata il

15 giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 191/63/10 del 15/06/2010 la CTR della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 181/02/07 della CTP di Bergamo, che aveva accolto il ricorso della Porta Nuova Gioielli di D.C.C. & C. s.n.c. (d’ora in poi solo Porta Nuova s.n.c.) nei confronti del silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2001;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR nonchè dalle difese delle parti: a) il credito d’imposta era stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno 2002 e richiesto dall’Amministrazione finanziaria in pagamento con avviso cd. bonario, in quanto la dichiarazione annuale relativa all’anno 2001 era stata omessa; b) la società contribuente, corrisposto quanto dovuto, aveva chiesto il credito a rimborso e si era vista opposta la decadenza biennale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, comma 2; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che il credito del contribuente era sorto nel 2001, sicchè in quel momento era configurabile il relativo presupposto della restituzione;

2. la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la Porta Nuova s.n.c. evidenzia che il credito IVA, acquisito come saldo di un esercizio e regolarmente esposto, con richiesta di riporto, nella relativa dichiarazione annuale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 costituisce da quel momento autonomo titolo di detrazione e può essere fatto valere, analogamente a quanto avviene per l’IVA detraibile, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, nell’anno in cui si è formato e nei due successivi, a prescindere dalla eventuale omissione di una dichiarazione annuale intermedia;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce che ove un riporto di credito IVA sia stato esposto in una dichiarazione annuale e riversato all’Erario, il presupposto per la restituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre al giorno dell’indebito riversamento e non già da quello di maturazione dell’originario credito, correttamente riportato in una dichiarazione successiva;

3. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati e che sono ammissibili, potendo agevolmente essere ricondotti a violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono fondati nei limiti che seguono;

3.1. come osservato da Cass. n. 20040 del 30/09/2011, il diritto al ristoro dell’IVA versata a monte (che, in forza del principio di neutralità fiscale, costituisce fondamentale criterio del sistema comunitario: cfr. CGUE 18/12/1997 nelle causa riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96), si realizza “alternativamente, con lo strumento della detrazione ovvero con quello del rimborso (cfr. art. 17, n. 3, della sesta direttiva nonchè Cass. ord. 18721/10, 16477/04, 1823/01), che la giurisprudenza richiamata fa, del resto, esplicitamente, salvo, pur in assenza dei requisiti legittimanti la detrazione. Peraltro essendo detrazione e rimborso manifestazioni del medesimo diritto (costituendone, come detto, alternative modalità di esercizio, ancorchè non subordinate ai medesimi presupposti) al contribuente, che (entro il termine di decadenza sancito per il rimborso) abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dall’Agenzia per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti, non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso, se richiesto nel rispetto del termine di prescrizione”;

3.2. nel caso di specie, la società contribuente ha esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione con la dichiarazione 2002, contestata dall’Ufficio in ragione della mancata presentazione della dichiarazione annuale del 2001;

effettuato il pagamento di quanto richiesto dall’Erario, la richiesta di rimborso, che costituisce manifestazione del medesimo diritto alla detrazione, è stata tempestivamente proposta nel termine di prescrizione, non trovando in ipotesi applicazione la previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

4. in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e la condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 23.341,00;

poichè l’orientamento della S.C. che ha condotto all’accoglimento del presente ricorso si è consolidato in epoca successiva all’introduzione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative alle fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della Porta Nuova Gioielli di D.C.C. & C. s.n.c.; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese relative alle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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