Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28353 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Terenzio n. 10

presso lo studio dell’Avv. Claudio Preziosi che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 6015/05/17 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sezione di Salerno, depositata

il 03.07.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.09.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.Umberto De Augustinis che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avv. Claudio Preziosi;

udito per la controricorrente l’Avv. Carlo Maria Pisana.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.E. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato il ricorso introduttivo, proposto dalla contribuente, inammissibile perchè tardivo.

In particolare, il Giudice di appello, ritenuta ammissibile la produzione da parte dell’Agenzia delle entrate della cartolina relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ha accertato che era stata fornita la prova dell’avvenuta ricezione della predetta comunicazione, con conseguente legittimità del procedimento notificatorio dell’atto impositivo.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 137 c.p.c. ss., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

1.1 In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., omettendo di esaminare la circostanza dell’inesistenza della relativa prova, avrebbe errato nel considerare valida e regolare la notificazione dell’avviso di accertamento laddove, al contrario, la stessa doveva ritenersi nulla o inesistente mancando la prova dell’invio al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (non essendo stata prodotta la velina di spedizione), la prova della ricezione di detta raccomandata da parte del destinatario (mancando la firma del ricevente), la prova dei contenuti dell’avviso da rimettere al destinatario con la raccomandata a/r.

2 Con il secondo motivo, consequenziale al primo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

2.2. Secondo la ricorrente, assodato che la notificazione effettuata dall’Agenzia delle entrate era nulla, per non essere state poste in essere tutte le formalità richieste dalla L. n. 890 del 1992, art. 8, la stessa doveva ritenersi efficace solo a far tempo dal ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale (14.1.2014) con la conseguenza dell’errore in cui era incorsa la C.T.R. nel dichiarare il ricorso inammissibile, perchè notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di ricevimento.

3. Va dichiarata, da subito, l’inammissibilità del primo motivo, nella parte in cui si deduce il vizio di omesso esame di un fatto, in quanto la censura non corrisponde ai dettami di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 8053/2014; il mezzo di impugnazione, infatti, non individua “fatti” storico naturalistici il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R. ma, al contrario, sotto l’egida del vizio motivazionale ribadisce l’errore in iudicando commesso, a suo dire, dal Giudice di appello;

per il resto i due motivi, prospettanti violazioni di legge e error in procedendo, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

4. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 15374 del 13/06/2018, id. n. 6242 del 2017, n. 26088 del 2015; n. 10998 del 2011) al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l’ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza).

E’ stato, poi, di recente, specificato (Cass. n. 5077 del 21/02/2019; id. n. 16601 del 20/06/2019) che, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

5 Nel caso in esame, la C.T.R., ritenuta raggiunta la prova della ritualità della notificazione, sin dal primo grado, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto impugnato sul quale risultava l’annotazione della mancata consegna per temporanea assenza del destinatario con l’aggiunta manoscritta a penna “emessa CAD”, ha ulteriormente accertato l’avvenuta notificazione attraverso il deposito, in grado di appello, dell’avviso di ricevimento della CAD, ossia dalla comunicazione di avvenuto deposito dell’originale dell’atto presso l’Ufficio postale a disposizione della ricorrente; conseguentemente ha ritenuto fornita dall’Agenzia delle entrate la prova della ritualità della notificazione dell’avviso di accertamento, siccome effettuata nel rispetto di tutte le formalità stabilite dalla legge, e ne ha tratto l’ulteriore conseguenza che il ricorso introduttivo fosse tardivo perchè proposto oltre il termine di legge dalla data dell’avvenuta notificazione dell’atto impositivo.

5.1 L’argomentare della Commissione tributaria di appello è aderente ai principi sopra illustrati onde la sentenza impugnata va esente da censure.

6 Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, liquidate, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito;

da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1-bis, comma 1, quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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