Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28352 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 28352 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 8929-2011 proposto da:
ENTE PROVINCIA DI S. PIETRO AD ARAM – FRATI MINORI
80016050637 in persona del superiore e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso la Società EP SPA,
rappresentato e difeso dagli avvocati GAETA UGO, GAETA
CARLO (soci dello Studio Legale, Tributario &
Societario AvvocatoGaeta società tra professionisti),
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI LIVERI 84004810630 in persona del Sindaco pro

Data pubblicazione: 18/12/2013

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA
VIA ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SANGIOVANNI GIUSEPPE, giusta delibera della giunta
comunale del 7 aprile 2011 divenuta esecutiva il 12

controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 40/45/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 28.1.2010,
depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giulia Nicolais (per
delega avv. Carlo Gaeta) che si riporta agli scritti,
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

aprile 2011 e giusta delega a margine del

Svolgimento del processo

Il giorno 30.03.2011 è stato notificato al Comune di Liveri un ricorso dello “Ente
Provincia di S.Pietro ad Aram — Frati Minori” per la cassazione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli descritta in epigrafe (depositata
18.02.2010) che ha accolto l’appello del predetto Comune di Liveri avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.279/32/2008 che
aveva accolto il ricorso della parte contribuente contro cartelle di pagamento relative
ad ICI dovuta per l’anno 1998 nonché per gli anni dal 2000 al 2003.
Si è costituito con controricorso il Comune di Liveri che resiste all’accoglimento
dell’impugnazione ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, alla luce
del fatto che la sentenza di appello è stata notificata alla parte soccombente in quel
grado di giudizio con atto di data 26.3.2010 (con notifica destinata alla sede della
parte contribuente, sita in Napoli alla via S. Candida n.4, non andata a buon fine per
temporanea assenza e perciò depositata in posta fino alla compiuta giacenza
verificatasi il giorno 23.4.2010) i sicchè da quest’ultima data era decorso per il termine
breve per la proposizione dell’impugnazione, termine quindi vanamente scaduto il
sessantesimo giorno successivo.
La controversia è stata preliminarmente trattata con il rito di camera di consiglio ex
art.380 cpc, indi rimessa alla pubblica udienza per difetto dei presupposti richiesti
dall’anzidetta norma.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
La causa è stata quindi discussa alla pubblica udienza del 14.11.2013, in cui il PG ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso
2. I fatti di causa.
Con distinte cartelle di pagamento l’Amministrazione Comunale di Liveri ha preteso
il pagamento delle imposte comunali sugli immobili per le annualità sopra
menzionate e dette cartelle sono state impugnate dalla parte contribuente sul
presupposto della illegittimità dell’iscrizione a ruolo, attesa l’inesistenza del
presupposto impositivo
Il ricorso per impugnazione di detti provvedimenti è stato accolto dall’adita CTP di
Napoli, nel difetto di “valide controdeduzioni da parte del Comune di Liveri”.
L’appello proposto dall’Amministrazione è stato centrato sulla validità della notifica
degli accertamenti adottati, come presupposto della legittima iscrizione a ruolo e
della emissione della cartella, e si è svolto in difetto di costituzione della parte
contribuente.

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per
cassazione, è motivata nel senso che —atteso che già al momento di costituirsi nel
processo di primo grado il Comune di Liveri aveva esibito copia degli avvisi di
accertamento relativi agli anni 2000-2003, mentre per ciò che concerne il 1998
risultava essere intervenuta sentenza n.145/32/2005 favorevole all’Amministrazione e
già passata in cosa giudicata- la predetta documentazione non era stata presa in esame
dai giudici di primo grado i quali ultimi —annullando le cartelle esattoriali anche in
riferimento all’annualità 1998- erano andati al di là di quanto chiesto dalla stessa
parte contribuente, che aveva domandato il solo annullamento delle cartelle relative
agli anni dal 2000 al 2003.
4. Il ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e -dichiarato il
valore della causa nella misura di Euro 20.543,00- si conclude con la richiesta che
sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine
alle spese processuali.
Motivi della decisione
5. L’eccezione di inammissibilità proposta dalla parte controricorrente.
Con il primo motivo di impugnazione, (centrato sulla violazione dell’art.17 del
D.Lgs. 546/1992) la parte ricorrente si è doluta della violazione da parte del giudice
di appello della previsione dell’art.17 dianzi menzionato, nel quale è previsto che —
salvo consegna in mani proprie- le comunicazioni e le notificazioni alle parti siano
effettuate nel domicilio eletto. I giudici di appello non avevano dato rilievo al fatto
che la parte contribuente (non costituitasi nel grado di appello) con l’atto introduttivo
di primo grado si era domiciliata presso lo studio del proprio difensore ed avevano
perciò omesso di dichiarare non integro il contraddittorio, pur avendo la parte
appellante notificato l’atto di gravarne alla via S. Candida n.4 di Napoli, e perciò
nella sede della parte contribuente anzicchè presso il domicilio eletto nel primo grado
di giudizio. A causa di ciò, la parte contribuente non aveva avuto conoscenza
dell’appello e non si era potuta costituire.
A questa censura ha replicato la parte controricorrente eccependo la inammissibilità
dell’appello per causa della sua tardività rispetto al termine breve concesso ai fini
dell’impugnazione, a mente dell’art.325 cpc, e ciò sull’espresso presupposto che la
sentenza di appello era stata notificata alla parte contribuente nei tempi e coi modi di
cui si è detto.
L’eccezione appare fondata e da accogliersi, con conseguente dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, perché tardivamente proposto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

Detto assunto muove dalla premessa —che questa Corte non condivide- della
inapplicabilità al rito tributario dell’art.292 cpc, norma che —dettata per la specifica
ipotesi di “contumacia”- prescrive che “le sentenze sono notificate alla parte
personalmente”.
Per contro, la predetta disciplina è da ritenersi applicabile al rito tributario in forza del
generale rinvio contenuto nell’art.1 del D.Lgs.546/1992 alle norme dettate dal c.p.c.
in quanto “compatibili”, nel rispetto dei principi tante volte insegnati da questa Corte
(per tutte si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15687 del 08/11/2002) in riferimento al
criterio della “compatibilità” tra gli istituti che sono regolati mediante rinvio, non
apparendo che il rito tributario sia connotato da alcuna caratteristica peculiare che
impedisca di fare applicazione ad esso delle norme che sono generalmente dettate
dalla legge di rito civile per la fattispecie della contumacia.
Ed invero, l’art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dispone che devono
applicarsi, in via primaria, le disposizioni del rito tributario e, solo in via secondaria,
le norme processuali civili, ma con un limite duplice e contestuale della compatibilità
logico-giuridica tra i due sistemi processuali e della mancanza di previsioni
specifiche da parte del D.Lgs. n. 546, atteso che tra i due sistemi sussiste un rapporto
di specialità tale che la presenza di una norma processuale tributaria esclude
l’operatività di quella processuale comune. Non rivenendosi dunque nel processo
tributario alcuna disciplina della notifica delle sentenze alla parte contumace, e non
rinvenendosi nel sistema del processo tributario alcun principio che consenta di
escludere la stessa applicazione dell’istituto della contumacia e della ratio che vi
presiede (senza che a questo osti il fatto che il rito tributario non preveda una espressa
dichiarazione della condizione contumaciale), altro non resta che concludere nel
senso della compatibilità astratta tra processo tributario e disciplina dettata
dall’art.292 cpc in riferimento alla notifica al contumace delle sentenze.
E d’altronde, è di valenza generale la funzione dell’istituto qui in discorso, giacchè
l’ordinamento processuale (indipendentemente da regole specifiche che riconnettano
conseguenze sfavorevoli alla contumacia di per sé stessa) si cura di ridurre il
pregiudizio che ad una parte processuale può derivare dalla mancata partecipazione
attiva al processo medesimo, e perciò —nella specie- di venire direttamente a
conoscenza delle sentenze adottate nel corso del procedimento al quale non ebbe a
prendere parte attiva.

Appare invero erroneo l’assunto di parte ricorrente secondo il quale la notifica della
sentenza effettuata presso la sede legale della parte ricorrente di primo grado (non
costituita in appello), anzicchè presso il domicilio eletto a mente dell’art.17 del
D.Lgs. 546/1992, costituirebbe ragione di nullità della notifica stessa, sicchè di essa
non potrebbe tenersi conto ai fini della decorrenza del termine breve per
l’impugnazione.

Perciò, non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra le conclusioni a cui si perviene
nella presente sede e quelle a cui sono pervenute Cass. 20.6.2008 n.16848 e Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 10055 del 01/08/2000, dichiarando valida la notifica effettuata
presso il domicilio eletto in sede di ricorso originario proposto innanzi al giudice di
primo grado, nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace in sede del
successivo giudizio di secondo grado, appunto perché la specifiche modalità previste
del rito che qui è in esame vanno intese come integrative di quella generalmente
conosciuta nel rito civile.
Una volta raggiunta la conclusione che precede in ordine alla compatibilità tra il rito
tributario e la regola prevista dall’art.292 comma 4 cpc, non può non farsi
applicazione anche alla specie di causa del principio secondo cui:”La valida
notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta
successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a
far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere
sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, 2° comma, cod.
proc. civ. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta
nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della
notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto
conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 14570 del 22/06/2007).
E pertanto, la prospettata violazione da parte del ricorrente della regola del più volte
menzionato art.17, sotto il profilo dell’onere di notifica dell’atto di appello al
domicilio eletto nel primo grado di giudizio, non avrebbe in nessun caso l’efficacia
del sollievo —per la parte contumace- dall’onere di rispetto del termine breve di
impugnazione maturatosi per effetto dell’avvenuta notificazione della sentenza di
appello.

Né potrebbe ostare a questa conclusione la presenza nel rito tributario di una norma,
l’art.17 comma 2, secondo la quale “l’indicazione della residenza o della sede e
l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”. Si
tratta di una regola che —implicando efficacia ultrattiva dell’elezione di domicilio, in
deroga al principio generale secondo il quale l’elezione spiega effetto limitatamente
al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita- è tutt’al più idonea ad
attribuire al rito tributario l’ulteriore peculiarità per la quale, in ipotesi di elezione di
domicilio avvenuta nel primo grado di giudizio, la sentenza di appello potrà utilmente
essere notificata anche presso il domicilio eletto, alla stessa stregua della peculiare
regola per la quale (art.17 comma 1) la medesima sentenza sarebbe comunque
ritualmente notificata con la consegna a mani proprie della parte appellata rimasta
contumace.

Consegue da ciò che il ricorso per cassazione qui proposto dall’ Ente Provincia di
S.Pietro ad Aram — Frati Minori debba essere considerato tardivo e perciò stesso
inammissibile.
Il difetto di precedenti arresti giurisprudenziali in ordine alla specifica questione
risultata dirimente per la soluzione della lite giustifica la regolazione delle spese di
lite di questo grado secondo il criterio della compensazione tra le parti.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone la compensazione tra le parti delle
spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Cociso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA