Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28352 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18180/2011 R.G. proposto da:

Immobiliare Axis s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n.

88, presso lo studio dell’avv. Lorenza Dolfini, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Mariacarla Giorgetti giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 06/13/11, depositata il 10 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 06/14/11 del 10/01/2011 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 82/18/09 della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso della Immobiliare Axis s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento concernente il mancato pagamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR nonchè dalle difese delle parti: a) la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di controllo cd. formale o automatizzato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis; b) la CTP accoglieva il ricorso della Immobiliare Axis s.r.l.; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) nelle controdeduzioni in appello depositate dalla società contribuente si fa generico riferimento ad una “procura alle liti prodotta nel ricorso introduttivo”; b) l’originario ricorso in primo grado, intestato alla Immobiliare Axis s.r.l., non indica la carica ricoperta dalla persona indicata quale legale rappresentante della società, nè le modalità con le quali sarebbe stata conferita la rappresentanza in giudizio; c) il mandato alle liti era stato rilasciato al difensore dal legale rappresentante in proprio, senza spendere il nome della Immobiliare Axis s.r.l.; d) da tali circostanze derivava il difetto di rappresentanza della società contribuente, nonchè l’inammissibilità del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni in appello; e) ad abundantiam, la Commissione riteneva che il ricorso della società contribuente era infondato nel merito, rilevando che “non trattasi di mero errore materiale accidentale, ma di inserzione, reiterata sia nella dichiarazione iva 2004 relativa al 2003, sia nella dichiarazione 2005 relativa al 2004 di importi di pura fantasia”;

2. la Immobiliare Axis s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate depositava “atto di costituzione” ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la Immobiliare Axis s.r.l. lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18 evidenziando l’insussistenza di vizi della procura alle liti spillata al ricorso di primo grado e richiamata nelle controdeduzioni in appello;

2. il motivo è fondato;

2.1. come si evince dall’atto introduttivo del presente giudizio e dalla sentenza della CTR, il ricorso in primo grado è intestato alla Immobiliare Axis s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. L.A., senza alcuna indicazione della procura rilasciata al dott. R.M.; la procura alle liti è peraltro spillata al ricorso ed è rilasciata dal dott. L.A. in favore del difensore, dott. R.M., senza spendere, nel contesto della procura, il nome della società rappresentata;

2.2. orbene, una lettura congiunta dell’intestazione del ricorso e della procura alle liti permette di comprendere con sufficiente chiarezza che: a) il ricorso è stato proposto dalla Immobiliare Axis s.r.l. in persona del legale rappresentante dott. L.A.; b) il dott. L.A. ha rilasciato procura alle liti al dott. R.M. non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della Immobiliare Axis s.r.l.;

sotto altro profilo, non costituisce circostanza controversa (non risultando alcuna contestazione in merito da parte dell’Agenzia delle entrate) la sussistenza del potere di rappresentanza legale della società contribuente in capo al dott. L.A.;

2.3. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di procedimento civile, la procura alle liti è valida anche se la persona fisica che la conferisce non indichi espressamente la qualità di rappresentante della persona giuridica per la quale agisce, purchè tale qualità risulti dall’intestazione o anche dal contesto dell’atto cui inerisce, in considerazione del collegamento materiale dei due atti ed attesa la possibilità che nel conferimento della procura alle liti la spendita del nome assuma forme implicite” (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass. n. 14599 del 22/06/2007);

è stato altresì evidenziato che “la mancata indicazione nella procura ad litem, rilasciata da legale rappresentante del soggetto che agisce in giudizio, della qualità in cui essa è conferita non esclude che l’atto sia riferibile al soggetto che agisce, se il potere di rappresentanza di colui che ha sottoscritto la procura non sia controverso e dal contesto dell’atto introduttivo del giudizio risulti chiaro che questo è stato proposto nell’esercizio di detto potere” (Cass. n. 1281 del 27/02/1979);

e si è ancora sottolineato che “la procura speciale, conferita a margine della citazione o del ricorso, va interpretata con riferimento all’atto cui inerisce, il contenuto del quale, pertanto, concorre a determinare i limiti della rappresentanza processuale. Con la conseguenza che non è indispensabile, ai fini della validità della procura stessa, che sia ripetuta in essa la qualità di colui che la conferisce (nella specie, Presidente del consiglio di amministrazione di una società), qualora questa risulti dall’intestazione dell’atto” (Cass. n. 3400 del 23/05/1981);

2.4. la CTR, affermando che la Immobiliare Axis s.r.l. non ha conferito valida procura alle liti al dott. R.M., ha dimostrato di non tenere conto dei superiori principi di diritto, sicchè la sentenza impugnata è meritevole di cassazione;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 59, evidenziandosi che il giudice del merito, in presenza di un difetto di procura, avrebbe dovuto concedere termine alla parte ricorrente per la regolarizzazione dei poteri di rappresentanza, senza limitarsi a dichiarare immediatamente l’inammissibilità del ricorso;

4. il motivo resta assorbito in ragione della statuizione sul precedente motivo di impugnazione;

5. con il terzo motivo di ricorso la Immobiliare Axis s.r.l. deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione sul merito, resa ad abundantiam dalla CTR, rende impossibile determinare il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione;

6. il motivo è inammissibile per difetto di interesse;

6.1. costituisce orientamento consolidato della S.C., dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale “qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto” (Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; si vedano, altresì, Cass. n. 30393 del 19/12/2017; Cass. n. 17004 del 20/08/2015; Cass. n. 15234 del 05/07/2007);

7. in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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