Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28351 del 05/11/2019
Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28351
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
GERIT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22
presso lo studio dell’Avv. Guido Maria Pottino che la rappresenta e
difende unitamente agli Avv.ti Stefano Giordano e Luca Nanni per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 50/01/14 della Commissione
tributaria centrale – Sezione di Bolzano della Toscana – sezione,
depositata il 29.01.2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19.09.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con separati avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di (OMISSIS) provvedeva a rideterminare, ai fini delle imposte dei redditi e dell’Ilor, i redditi, relativi agli anni 1985, 1986 e 1987, della Gerit s.n.c. (oggi s.r.l.).
Il ricorso proposto dalla Società avverso gli atti impositivi venne parzialmente accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano e la decisione, appellata da entrambe le parti, venne riformata dalla Commissione di seconda istanza la quale dichiarò cessata la materia del contendere, relativamente al rimborso spese amministratori, perdite su crediti, sopravvenienze attive e, per il resto, accolse l’appello della Società rilevando che “la rettifica dei ricavi e, la ripresa a tassazione dei costi per sconti passivi operate dall’Ufficio non avevano ragione di essere”.
La decisione, su ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata dalla Commissione tributaria centrale – sezione di Bolzano la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato la legittimità degli atti impostivi impugnati.
Avverso la sentenza la GERIT s.r.l. propone ricorso su due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito, rilevate d’ufficio, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso.
Come risultante dagli scritti difensivi di entrambe le parti e dalla stessa sentenza impugnata, la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, con i quali sono stati rideterminati, ai fini dell’ILOR, redditi della Società negli anni (1985, 1986 e 1987) in cui la stessa era una società di persone e, in particolare una società in nome collettivo, senza che ai vari gradi di giudizio abbiano preso parte i soci.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).
Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
Ne consegue la nullità dell’intero giudizio, e di tutte le sentenze dei gradi di merito e il rinvio alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019