Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28350 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28350 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 29049/07 proposto da:
Gianfranco DI FRANCO ( c.f. :DFR GFR 40D12 D620V);
Lilla MEZZASALMA ( c.f.: MZZ LU I 42M50 A014F)
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Massimo Boscolo, giusta procura a
margine del ricorso; domiciliate ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– Ricorrenti—
contro
Massimo BERTELLI ( c.f.: BRT MSM 47D30 G224M);
Lucia LAZZARI ( c.f.: LZZ LCU 57A57 A568N)
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Daniele Ganz ed elettivamente
domiciliate presso lo studio dell’avv. Riccardo Szemere, in Roma, via San Girolamo da
Carpi n.6, come da procura stilata a margine del controricorso
– Controticorrenti –
contro la sentenza n. 1398/2006 della Corte di Appello di Venezia; depositata il
20 settembre 2006; non notificata.
vi 5413
24.444
.
Data pubblicazione: 18/12/2013
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 novembre 2013
dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Massimo Boscolo,per le parti ricorrenti, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
Dott.ssa Francesca Ceroni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
—
I coniugi Gianfranco Di Franco e Lilia Mezzasalma, con atto notificato il 5 marzo
1993, citarono innanzi al Tribunale di Padova Massimo Bertelli e Lucia Lazzari
esponendo che gli stessi, acquirenti dalla medesima dante causa di essi attori, tale
Esterna Pasetti, con atto del 30 marzo 1989, di un appartamento al piano terra di uno
stabile sito in Padova con accesso da via G. Stampa n. 34, nel 1991, avrebbero
arbitrariamente chiuso una porta che permetteva l’accesso ad un vano sottoscala
prospiciente l’appartamento acquistato, facendone uso esclusivo, in ragione del fatto
che tale locale aveva anche un’altra apertura adducente l’interno dell’immobile dei
convenuti; contestarono la legittimità di tale condotta affermando che con il rogito in
pari data era stato loro venduto, oltre l’appartamento sito al piano secondo, anche il
vano scala e la scala che dal piano terra portava sino alla loro abitazione, con ciò
rendendo evidente la volontà della venditrice di alienar loro anche il sottoscala.
Conclusero dunque perché i convenuti fossero condannati al ripristino dello stato dei
luoghi nella consistenza anteatta, anche con riferimento all’abbassamento del livello del
pavimento della cantina.
2 — I Bertelli/Lazzari contestarono l’interpretazione della volontà dell’alienante nei
termini sopraesposti, sostenendo che lo sgabuzzino avrebbe sempre fatto parte
dell’appartamento dagli stessi acquistato ed in precedenza condotto in locazione , così
sarebbe stata evidente la volontà dell’alienante di cedere l’immobile nello stato in cui
/i-Amm,e2,4