Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28350 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 874-2015 proposto da:

R.D.M.D.C.D.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO ANGELONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO TREVISSON;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 1199/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO TREVISSON;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 736 dell’11 agosto 2014, la Corte d’appello di Torino, accogliendo l’impugnazione dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.d.M.d.C.d.P.A., volta ad ottenere la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di mobilità, riconosciuta dal 31 dicembre 2009 e revocata nel mese di maggio 2010 in quanto residente nella (OMISSIS) sin dal 3 novembre 2007, nonchè la condanna all’accredito della relativa contribuzione figurativa sino al conseguimento dell’anzianità necessaria per l’accesso alla pensione di anzianità.

2. Si è accertato che il lavoratore (dipendente della filiale locale di IVECO s.p.a.) aveva trasferito la propria residenza nella (OMISSIS) nel (OMISSIS) e che il (OMISSIS) l’aveva nuovamente trasferita a (OMISSIS); dunque, non potevano considerarsi soddisfatte le condizioni necessarie per fruire della prestazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, che rinvia al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 75 ed al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 34 in quanto tali ultime disposizioni prevedono il controllo dello stato di disoccupazione nei confronti di chi percepisce l’indennità di disoccupazione; inoltre, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione n. 17936 del 2013, richiamata dal primo giudice, si evinceva la necessità di una regolare iscrizione all’ufficio di collocamento ed un collegamento del soggetto beneficiario con il territorio di residenza. Collegamento inesistente nel caso di specie, posto che il lavoratore aveva presentato domanda datata 31 dicembre 2009 attestando di essere residente a (OMISSIS) mentre non lo era e neppure era stata sufficientemente provato l’assunto di una effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano.

3. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione di R.d.M.d.C.d.P.A. sulla base di sei motivi.

Resiste l’INPS con controricorso.

In vista dell’adunanza camerale del 5 marzo 2020, all’esito della quale è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie. L’Inps ha, in vista della presente udienza, depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, in relazione al R.D.L n. 1827 del 1935, art. 75, D.P.R. n. 818 del 1957, art. 34 e D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 2 laddove la sentenza impugnata nel fare applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, (che richiama la L. n. 88 del 1989, art. 37) non ha tenuto conto che la disciplina della disoccupazione involontaria deve trarsi dal D.Lgs. n. 181 del 2000 che non prevede la condizione della residenza in Italia al fine di fruire del beneficio economico dell’indennità di mobilità.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 2000 ed in particolare dell’art. 2, che richiede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, cosa avvenuta nel caso di specie. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza aveva ad oggetto la diversa fattispecie del soggetto disoccupato che aveva trasferito la residenza per cercare nuova occupazione.

6. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e o falsa applicazione del Regolamento U.E. n. 987 del 16 settembre 2009 e del Regolamento U.E. del 14 giugno 1971 n. 1408, in ragione del fatto che la sentenza impugnata nella parte motiva ha fatto riferimento incidentalmente alla normativa Europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed in particolare all’art. 55 del primo Regolamento, accostando erroneamente il ricorrente ad un espatriato in cerca di lavoro, ipotesi del tutto errata e differente da quella reale.

7. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e l’omessa valutazione delle prove e delle dichiarazioni rese dalla teste Z., in relazione alla perdurante, pacifica e continuata iscrizione del ricorrente nelle liste del Centro per l’impiego di Torino ed il quinto motivo prospetta analogo vizio quanto alle dichiarazioni del teste O. in ordine alla fissazione del domicilio in (OMISSIS).

8. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 416 c.p.c. quanto all’addebito di non aver provato la propria stabile permanenza a (OMISSIS) laddove ciò sarebbe in realtà stato provato, oltre che dalle prove per testi e documentali acquisite, anche dalla mancata espressa contestazione da parte dell’Inps.

9. I primi tre motivi, considerando che il terzo sostanzialmente non dialoga con la ratio della decisione, che non risulta fondata sull’applicazione della normativa Europea che si assume essere stata violata, vanno trattati congiuntamente in quanto connessi strettamente e sono infondati.

10. In sostanza, ad avviso del ricorrente, l’indennità di mobilità gli sarebbe stata illegittimamente revocata in quanto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche relative alla residenza in nazione straniera, il medesimo avrebbe dimostrato in concreto di non essersi sottratto, durante il periodo di disoccupazione involontaria, ai controlli ed alle eventuali offerte di formazione o di espletamento di attività pubblica utilità, provenienti dall’amministrazione competente. In tal senso, dunque, sarebbe del tutto irrilevante il dato, indiscusso, della residenza anagrafica nella (OMISSIS) al momento della iscrizione nelle liste di mobilità, giacchè, contrariamente a quanto accertato dalla sentenza impugnata, il medesimo ricorrente avrebbe continuato a frequentare la propria abitazione di (OMISSIS), compiendo numerosi viaggi dal Sudafrica ove risiedeva anche il resto della propria famiglia.

11. La tesi non è corretta. Il trattamento di mobilità previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 di cui la L. n. 92 del 2012 ha previsto l’abrogazione a partire dal 2017, è una specie di trattamento di disoccupazione che, al pari di ogni altra prestazione dello stesso genere, comporta l’assoggettamento del beneficiario ad una serie di oneri di comportamento nei confronti della pubblica amministrazione (D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 3 L. n. 160 del 1988, art. 8). Il beneficiario assume l’obbligo della disponibilità personale che si compendia nella cd. condizionalità, intesa in dottrina come stato di soggezione personale che implica un impegno attivo e cogente del destinatario della prestazione, con effetti decadenziali dalla prestazione per chi vi si sottragga.

12. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha dunque affermato (Cass. n. 18528 del 09/09/2011) che l’indennità di cui si discute costituisce un trattamento di disoccupazione (Cass. SS.UU. n. 11326/2005; Corte Cost. n. 234 del 2001) che ha la sua fonte nella legge la quale, per espresso rinvio della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12 dispone l’applicabilità all’indennità di mobilità della disciplina del trattamento di disoccupazione involontaria. Inoltre, si è espressamente affermato che condizione per l’erogazione della prestazione è l’effettiva presenza del lavoratore nel territorio nazionale (Cass. 24 luglio 2013 n. 17936).

13. Tale pronuncia, come ribadito dalla sentenza impugnata, ha messo in evidenza che l’indennità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 e l’indennità ordinaria di disoccupazione presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, perchè tali sussidi rientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione. Ed è per questo che il legislatore ha disposto che l’indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile (L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12). L’insieme delle disposizioni che disciplinano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione rende evidente la stretta connessione funzionale esistente tra la percezione dell’indennità di mobilità e l’effettiva presenza del lavoratore nel territorio nazionale, e ciò non solo affinchè il lavoratore possa assicurare la propria disponibilità ai fini di un suo eventuale reimpiego o utilizzo nelle forme sopra indicate, ma soprattutto ai fini del controllo circa l’effettiva persistenza dello stato di disoccupazione (D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 2, comma 4).

14. I termini applicativi concreti del principio della non esportabilità della prestazione di disoccupazione, sono poi stati precisati da successive pronunce di questa Corte (Cass. n. 16997 del 2017, seguita da Cass. n. 21564 del 2017 e n. 2967 del 2018).

In particolare, Cass. n. 16997 del 2017, mitigando il rigore di Cassazione n. 13796 del 2013, che aveva ritenuto incompatibile con la regola della non esportabilità della prestazione anche l’espatrio di breve periodo, ha, per un verso, confermato che il sistema della sicurezza sociale resta improntato al principio di territorialità, obbedendo sia all’obiettivo di assicurare al singolo un sostegno reale o monetario in dipendenza di determinati eventi che refluiscano negativamente sulla sua capacità di lavoro e/o di guadagno che allo scopo di sostenere la domanda interna rispetto alle flessioni negative che sarebbero altrimenti provocate dalla perdita di reddito dei medesimi assicurati, come dimostra, il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45, comma 3, laddove per “disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro” si riferisce logicamente ad un periodo di mancanza involontaria di lavoro che sia stato trascorso nel territorio nazionale; per altro verso, la pronuncia citata ha pure affermato che compete al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di dimorare altrove e la necessità di garantire che la spesa per consumi garantita dalle prestazioni del sistema di sicurezza sociale non venga distolta dagli scopi di politica economica per cui è istituita.

Siffatto punto di equilibrio non può essere individuato che con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi che presiedono al riconoscimento del diritto a beneficiare di ciascuna prestazione di previdenza o assistenza sociale, non potendo l’attività dell’interprete spingersi al punto tale da istituirne altri che il legislatore non abbia previsto.

Per tale ragione, si è riconosciuto che la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione non può essere ancorata ad un generico allontanamento all’estero dell’assicurato, bensì all’inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione, previsti dal D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 ratione temporis vigente.

15. In tale quadro è evidente che la fattispecie in esame non si pone all’interno della nozione di temporaneo allontanamento dal territorio nazionale come definito dalla più recente giurisprudenza al fine di limitare le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione previdenziale.

16. Al contrario, essa inerisce pienamente al presupposto principale e costitutivo del diritto alla prestazione invocata, che consiste nello stato di disoccupazione involontaria di colui il quale versa in tale stato trovandosi all’interno del territorio nazionale, essendo irrilevante ai fini della insorgenza del diritto la disoccupazione realizzatasi all’estero.

Spetta, dunque, a chi richiede il riconoscimento del diritto alla indennità di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7 allegare e provare il proprio stato di iscritto alle liste di mobilità in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro ed avendo la propria residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente limitarsi ad affermare di aver mantenuto un legame fisico ed umano con il medesimo territorio che avrebbe consentito di osservare gli obblighi derivanti dal regime di “condizionalità” previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria.

A tal fine, inoltre, vale pure ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha pure precisato che la residenza (la cui nozione si rinviene nell’art. 43 c.c.) è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicchè concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).

17. Gli ultimi tre motivi, che mirano ad incrinare la sentenza impugnata sul profilo fattuale dell’accertamento compiuto dalla Corte in ordine al luogo di effettiva residenza del ricorrente, sono inammissibili.

Quanto, in particolare, ai vizi di motivazione intitolati alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va ricordato che, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – 11 agosto 2014 – si applica alla presente fattispecie la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed i motivi come formulati non rispettano il modello legale in base al quale è ammissibile la proposizione di una censura sulla motivazione nel giudizio di legittimità. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

18.La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

19. Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta la mancata disamina di un fatto, come sopra inteso, ma censura la lettura degli esiti della prova testimoniale resa dalla teste Z. (sulla circostanza che il ricorrente non era mai stato chiamato dal Centro per l’impiego di Torino e che lo stesso era stato incluso nelle liste di mobilità dal 31.12.2009) e dal teste O. (sulla circostanza della stabile permanenza in Italia del ricorrente durante il periodo in cui lo stesso era residente all’estero).

Come si vede, è evidente l’assenza di univocità, verso l’esito auspicato dal ricorrente finalizzato a dimostrare la sua permanenza in concreto presso la città di (OMISSIS) nonostante la fissazione della residenza all’estero (laddove tale circostanza risultasse dirimente per la configurazione del diritto all’indennità di mobilità), che si trae dalla disamina delle citate dichiarazioni testimoniali; la doglianza cade, in realtà, sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non può ipotizzarsi il vizio di motivazione laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, giudizio che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (vd. da ultimo Cass. n. 25166 del 2019; Cass. n. 23153 del 2018; n. 11892 del 2016).

20. Ancora, risulta infondata la censura contenuta nel sesto motivo che si riferisce alla violazione della regola del riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), in ragione della valutazione negativa per il ricorrente degli esiti della prova per testi e di quella documentale, tese a provare la reiterata e frequente presenza del ricorrente presso l’abitazione mantenuta nella città di (OMISSIS). Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (da ultimo Cass. n. 26769 del 2018).

21. Quanto, poi, alla affermata violazione dell’art. 416 c.p.c. e del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (a partire da Cass. SS.UU. n. 761 del 23 gennaio 2002), in quanto l’Inps non avrebbe specificamente contestato il fatto del permanere del domicilio a (OMISSIS) a fronte della scarsa frequenza dei viaggi compiuti in Sudafrica nel periodo rilevante, deve osservarsi che il principio di non contestazione può operare unicamente riguardo ai fatti, che ricadono nella sfera di conoscibilità della controparte e che sono affermati dall’attore a fondamento della domanda, cioè sui fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016) come avviene nel caso di specie in ordine all’accertamento della stabilità della permanenza in fatto presso una certa abitazione in (OMISSIS).

22. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, avendo il ricorrente reso la dichiarazione di esonero prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove previsto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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