Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28350 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 05/11/2019), n.28350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4523-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTINA POLLAROLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 111/24/2013, depositata il 16.12.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la quale, riformando la decisione del giudice tributario di primo grado, era riconosciuto al (OMISSIS) s.a.s. il diritto al rimborso nella misura del 90% delle imposte versate negli anni 1994/1997, in applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, che estendeva le agevolazioni fiscali introdotte dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, – previste a favore dei residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 – ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 nella provincia di (OMISSIS), così annullando il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione.

Ha riferito che il contenzioso traeva origine dalla richiesta di rimborso delle imposte che la società asseriva già versate e dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia. Con sentenza n. 59/01/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Asti aveva rigettato il ricorso del contribuente, che invece in sede di appello era accolto con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale aveva respinto le ragioni dell’Ufficio, compresa quella, per la parte che qui interessa, alla eccepita decadenza del contribuente dalla domanda di rimborso, presentata il 2.08.2007.

L’Agenzia censura la sentenza con un unico motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere erroneamente escluso la tardiva presentazione dell’istanza di rimborso.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituito il contribuente, che ha denunciato l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Fissata l’adunanza camerale, ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo la difesa erariale denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in combinato disposto con la L. n. 350 del 1993, art. 4, comma 90, perchè la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso in ipotesi di agevolazioni per eventi calamitosi, a suo dire presentata solo il 2 agosto 2007.

Questa Corte ha già chiarito che il cit. art. 4 comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, – dettate per i soggetti interessati dal sisma che ha colpito nel 1990 la Sicilia orientale – ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi” e che la definizione automatica della posizione fiscale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass., n. 11247/2010; n. 24993/2016).

Costituisce peraltro principio consolidato che il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione, cit. ex art. 4 comma 90, fissato a seguito di proroga dell’originario termine del 31 luglio 2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto all’ipotesi del mancato versamento, bensì anche alla fattispecie in cui l’impresa abbia già eseguito il versamento dei tributi, ritenendosi altrimenti irragionevole la distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che invece abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, contenuta nel cit. art. 4, comma 90, include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 28267/2017; n. 28266/2017; n. 12603/2016).

Si è chiarito che si tratta di un termine di decadenza, benchè non espressamente qualificato perentorio dal legislatore. Spettando infatti all’interprete individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, non vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti – a sua volta correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati Europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione Europea per controllarne l’osservanza (cfr. Corte Cost. n. 425/2004) – deponga in tal senso. E’ indubbio infatti che il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., trovi adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118/1996; Cass. n. 24993/2016).

In ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, deve infine escludersi che possa trovare applicazione la disposizione concernente la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c..

Ciò chiarito, nel caso in esame è pacifico che la società contribuente abbia chiesto il rimborso in data 31 luglio 2007, come emerge dalla sentenza ora impugnata e come risulta riconosciuto nel medesimo ricorso della Agenzia, che alla pag. 8 riporta tale data quale giorno di presentazione dell’istanza (evidentemente ricevuta il 2 agosto, data invece riportata alla pag. 1).

Ne consegue la tempestività della istanza.

Tuttavia questo collegio ritiene che la controversia vada regolata tenendo conto della qualità del contribuente, esercente attività d’impresa, senz’altro compreso nell’ampio significato che si evince dalla nozione Eurounitaria d’impresa.

La Commissione UE, con la decisione n. C-5549 final del 14/08/2015, che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti, ha stabilito all’art. 1, che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, Par. 3, sono incompatibili con il mercato interno”.

E’ fatta salva l’ipotesi che si tratti di un “aiuto individuale” che “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013 o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014”, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (p. 2 dec. cit.), o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione del Reg.(CE) n. 994 del 1998, art. 1,” (sull’applicazione del Trattato, artt. 92 e 93, – ora artt. 87 e 88, – a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (p. 3 dec. cit.).

Ebbene, il giudice del rinvio dovrà accertare che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (p.p. 2 e 3 della citata decisione), tenendo conto che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale il TFUE, art. 92, n. 1, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (cfr. Cass. n. 22377/2017; n. 11228/2011) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi del TFUE, art. 107, p. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b)), verificando che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. p. 148 della decisione della Commissione).

Inoltre, ai fini della corretta applicazione del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n. 14465/2017).

A tal fine, tenendo conto che l’onere della prova è a carico del contribuente che invoca il beneficio, il giudice del rinvio dovrà applicare il principio secondo cui deve essere consentita l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. Cass., n. 22377/2017; n. 5224/1998).

Ovviamente il rimborso dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE.

Considerato che:

la sentenza va pertanto cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che, oltre che sulle spese processuali, deciderà se spettino o meno alla società le agevolazioni previste dalla L. n. 350 del 2003, art. 4 comma 90, non applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa, alla luce della decisione n. C-5549 final del 14/08/2015 della Commissione UE, e in particolare se nella fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale idoneo a soddisfare le condizioni previste dai regolamenti UE sugli aiuti cd. de minimis, in ogni caso escludendo l’applicabilità in materia di IVA.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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