Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2835 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28123-2015 proposto da:

SIPREM ITALIANA PREFABBRICAZIONE E MONTAGGI SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRUMO APPULA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CERIN SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 853/2015 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza nr 853/2015 la CTR di Bari rigettava l’appello proposto dalla società S.I.PREM a.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Bari con era stato respinto il ricorso presentato dalla medesima società avverso- gli avvisi di pagamento Tarsu annualità dal 2008 al 2012 compreso.

Il giudice del gravame osservava che, relativamente alle annualità 2008 e 2009, si era formato un giudicato interno che aveva assunto valenza esterna con riferimento alle annualità successive, investendo il decisum una situazione giuridica di durata avente petitum e causa petendi del tutto uguali ma riferiti esclusivamente ad annualità differenti.

La CTR pertanto confermava la statuizione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla portata del giudicato derivante dalla irrevocabilità della sentenza nr 180/2011.

Il giudice di ‘appello riteneva comunque infondato l’appello anche nel merito considerando non sussistenti, alla luce dell’art. 62, comma 3, le condizioni per fruire dell’esenzione del tributo.

Avverso tale pronuncia la società SI.PREM a.s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Comune di Grumo Appula. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta,in particolare, che la CTR sarebbe incorsa nelle violazioni sopra riportate non cogliendo l’esatta portata del giudicato formatosi sulla decisione nr 180/2011 che non avrebbe investito specifiche questioni di fatto e di diritto incidenti sui punti decisivi comuni ad entrambe le cause e non risolte nel precedente giudiziario.

Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene che il giudice di appello, nel rilevare la carenza probatoria circa l’esatta determinazione delle aree in cui avveniva, in via esclusiva, la produzione di rifiuti non assimilabili nonchè la tipologia del rifiuto, non avrebbe esplicitato il percorso argomentativo che lo aveva portato a non considerare idonea allo scopo la consulenza tecnica di parte a firma dell’ing C..

Osserva che la CTR non avrebbe neppure motivato le ragioni per le quali malgrado le eccezioni sollevate dalla contribuente supportate da idonea documentazione abbia ritenuto non contestata dalla parte la riduzione del 60% operata dal Comune.

Da ultimo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 62 del divo 507/1993 e dell’art. 3 e 4 del Regolamento comunale.

Afferma, in particolare, che la concessionaria avrebbe erroneamente considerato l’intera superficie, quale stabilimento industriale con capannoni di produzione applicando la relativa tariffa senza considerare che solo una parte dell’intera area è occupata dai capannoni mentre l’altra è occupata da una zona scoperta e da tettoie, come risulta dalla consulenza di parte, sicchè l’ente impositore avrebbe dovuto applicare la tassa utilizzando le diverse tariffe previste in ragione della diversa tipologia di area presente.

In ordine al primo motivo è necessario svolgere alcune preliminari considerazioni sulla natura del giudicato tributario e, quindi, sulla sua efficacia espansiva dello stesso.

Occorre ricordare come questa Corte ha già avuto modo di pr9cisare che Il rapporto fiscale si stabilizza con carattere di definitività con il giudicato tributario, in esito ad un processo e mediante la formazione della “res iudicata”, dalla quale discendono effetti d’obbligazione non ulteriormente controvertibili, risultandone irremovibile la fattispecie costitutiva (Cass. 2019 nr 25518)

“L’intangibilità del giudicato deriva dal principio del ne bis in idem il quale va inteso nel senso che con la cosa giudicata resta consumato il diritto di azione poichè, quando in una determinata controversia sia intervenuta una sentenza definitiva, le parti perdono il potere di-chiedere al giudice una nuova decisione e correlativamente il giudice perde il potere di emettere una nuova pronuncia”(Cass. n. 14537 del 2008).

L’oggetto del giudicato tributario ha una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato, quindi resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza. Inoltre, non sono idonee a trascorrere in giudicato le statuizioni giudiziali relative alle questioni decise incidenter tantum che l’organo giudicante è chiamato a risolvere in via preliminare, al fine di dirimere la controversia sottopostagli, come il giudicato non può avere conseguenze sugli effetti della pronuncia, consistenti nell’annullamento o nella conservazione del provvedimento impugnato. L’oggetto della res iudicata non ricomprende neppure le valutazioni rese in ordine alle prove portate dall’Amministrazione a sostegno della pretesa fiscale, le quali pertanto, quantunque siano state dichiarate illegittimamente acquisite con sentenza passata in giudicato, possono essere poste a fondamento di ulteriori atti impositivi e versate in successivi giudizi, non risultando preclusa al giudice la facoltà di interpretare in modo autonomo gli strumenti probatori dedotti dalle parti, in relazione ai successivi provvedimenti che presuppongono diverse situazioni fattuali. Il principio è stato precisato da questa Corte, con sentenza n. 857 del 2010, che ha chiarito: “Il vincolo del giudicato esterno non opera nell’ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità, non potendo precludersi al secondo giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti, che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti, tanto più quando la sentenza definitiva sia errata ed in assoluto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità” (V. anche Cass. n. 26313 del 2009, Cass. n. 25142 del 2009 e Cass. n. 22036 del 2006).

Nella fattispecie, si controverte sull’efficacia espansiva di un giudicato che riguarda diverse annualità di imposta. E’ noto al Collegio l’indirizzo di questa Corte secondo cui la res iudicata possa fare stato, con riferimento ai tributi periodici, anche oltre alla singola vicenda dedotta in giudizio, godendo di un’efficacia ultrannuale, laddove si ripresenti tra le stesse parti la medesima questione di diritto. Per tale via si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità la teoria del giudicato esterno, secondo cui: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definitivo con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 5272 del 2011; Cass. n. 4383 del 2011; Cass. n. 1198 del 2011; Cass. n. 25598 del 2010).

La Suprema Corte ha superato il principio dell’autonomia dei periodi di imposta teorizzando l’ultrattività del giudicato, in adesione alla tesi che vede nella pronuncia giurisdizionale una statuizione che contempla il rapporto sostanziale sottostante all’atto impositivo impugnato. Va precisato però che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costituiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi di imposta” (Cass. n. 17760 del 2018; Cass. n. 4383 del 2011; Cass. n. 1198 del 2011; Cass. n. 25598 del 2010; Cass. n. 23401 del 2010; Cass. n. 27896 del 2009; Cass. n. 24971 del 2009; Cass. n. 5929 del 2009).

Questa Corte ha puntualizzato che non bisogna attribuire al giudicato una portata conformativa “in via generalizzata ed aspecifica”, in quanto non si può riconoscere ad ogni statuizione della sentenza “siffatta idoneità” bensì, come conviene autorevole dottrina, solo a quelle che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussiste un interesse protetto avente il carattere di durevolezza nel tempo”(Cass. n. 13916 del 2006), occorrendo pertanto ammettere l’effetto ultrattivo solo in relazione al rapporto giuridico fondamentale, complesso e di durata, e non già con riferimento alla debenza del tributo.

E’ necessario che si tratti di elementi aventi la caratteristica di eccedere il limitato arco temporale considerato dall’imposta periodica, quali l’attribuzione della rendita catastale oppure la spettanza di agevolazioni. La Corte ha, infatti, precisato che perchè possa ritenersi applicabile il principio di ultrattività del giudicato esterno è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo, sicchè, in difetto di tale presupposto, a nulla può rilevare la circostanza che la lite successiva richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso di quella precedente, in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato non può riguardare singole questioni di fatto o di diritto (Cass. n. 4383 del 2011, Cass. n. 1198 del 2011, Cass. n. 25598 del 2010, Cass. n. 23401 del 2010, Cass. n. 27896 del 2009).

In definitività’, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).

Ciò premesso, l’accertamento reso dalla CTP con la sentenza 180/ 2011, ormai divenuta definitiva, si riferisce alla situazione di fatto relativa agli anni 2008 e 2009 e non può essere esteso agli anni successivi, qui in discussione tenuto conto che tale valutazione non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta.

Il giudicato esterno che si è così formato non preclude l’accertamento della esistenza delle condizioni dell’esenzione dal pagamento tarso (solo rifiuti speciali non assimilati).

Con riguardo al secondo profilo con cui si censura l’omessa considerazione, da parte della CTR, della consulenza prodotta dalla società contenente la descrizione del sito degli immobili, l’analisi dei rifiuti prodotti dalla Siprem e la determinazione della Tarsu,se ne deve rilevare l’inammissibilità.

Il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di- inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto. (Sez. 6 – 3, Ord. n. 18623 del 2016).

Il ricorrente, il quale intenda dolersi dell’erronea valutazione di un atto o documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016.

Ora, nel caso di specie, la società contribuente si duole dell’omessa valutazione di un documento, rappresentato dalla citata consulenza di parte, del quale non si rinviene alcuna menzione nell’atto di appello essenzialmente fondato sulla doglianza relativa alla contestata tassazione dell’intera superficie. il motivo è inammissibile, perchè addebita alla sentenza impugnata l’omesso esame della consulenza senza nemmeno spiegare perchè doveva essere esaminata.

Relativamente al terzo motivo va osservato che la ricorrente fa valere sub specie di violazione di legge censure attinenti alla valutazione delle risultanze compiuta dal giudice del merito nella sostanza contestando l’accertamento operato da quest’ ultimo e proponendo una valutazione del materiale probatorio alternativo rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede.

La CTR ha infatti ritenuto che la documentazione prodotta non fossa idonea a dimostrare l’esatta delimitazione delle aeree in cui la produzione di rifiuti non assimilati avvenisse in via esclusiva negando valenza probatoria a tali fini alla planimetria dell’area in quanto contenente una mera elencazione delle superfici senza le necessarie analitiche e documentate precisazioni quali-quantitative in ordine ai rifiuti prodotti, nonchè in ordine alla tipologia dei rifiuti prodotti.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5500,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuti.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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