Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2835 del 06/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2835 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R G. 11365/06) proposto da:

— esecuzione in
forma specifica
ex art. 2932 c.c.

RASICCI IDOLA (C.F.: RSC DLI 47C44 L307L), rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Angelo Lancione e Claudino Saccuti ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Achille Carone Fabiani, in Roma, via
– ricorrente –

Silvio Pellico, n.44;
contro

COMUNE DI ALBA ADRIATICA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e
difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Luciano Scaramazza
ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv. ti Franco e Gian Luca Totani, in
Roma, via Padova, n. 77;

– controricorrente —

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1151/2005 , depositata il 19
dicembre 2005 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2012 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
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Data pubblicazione: 06/02/2013

udito l’Avv. Franco Cicchiello (per delega) nell’interesse della ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio
Capasso, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con il
conseguente assorbimento del quarto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dinanzi al Tribunale di Teramo, la signora Rasicci Idola per sentir, ritenuta l’autenticità
della sottoscrizione dell’atto in data 11 febbraio 1977 (con il quale la stessa si era
impegnata a trasferire gratuitamente all’ente attore due terreni rispettivamente di mq.
4.301 e di mq. 800), pronunciare l’avvenuto trasferimento della proprietà dei due immobili
in suo favore e, in subordine, per sentir emanare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.,
oltre che, per l’eventualità dell’impossibilità per la convenuta di trasferire tutti i terreni
promessi per averli parzialmente alienati, sentirla condannare al pagamento della somma
corrispondente al valore di quelli non più trasferibili con il risarcimento dei danni
conseguenti, unitamente al risarcimento dei danni causati dalla ritardata trasmissione dei
terreni stessi da quantificarsi in corso di causa.
Nella costituzione della predetta convenuta che instava per il rigetto della domanda (sul
ritenuto presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Comune di Alba
Adriatica), il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 1093 del 2002, dichiarava
acquisita dall’ente comunale attore la piena proprietà del terreno intestato alla Rasicci
esteso mq. 3.362 riportato in catasto alla partita 2761, foglio 4, particella 1501, ordinando
al competente Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza, rimettendo la
causa sul ruolo (come da separata ordinanza) per l’ulteriore prosieguo in ordine alla
cognizione della ulteriore domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al
pagamento del controvalore delle aree che, pur ricomprese nell’atto dell’il febbraio 1977,
erano state cedute a terzi. Interposto appello immediato da parte della Rasicci idola

Con atto di citazione notificato nel 1991 il Comune di Alba Adriatica conveniva in giudizio,

avverso la suddetta sentenza non definitiva del Tribunale teramano, nella resistenza
dell’ente appellato, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1151 del 2005
(depositata il 19 dicembre 2005), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla
rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte abruzzese
rilevava, in primo luogo, l’infondatezza della doglianza inerente alla supposta prescrizione

pubblicistica del rapporto intercorso tra le parti), e rigettava, altresì, il motivo riguardante
l’assunta rinuncia del Comune di Alba Adriatica alla domanda di condanna della Rasicci ai
pagamento del controvalore delle aree che, pur riconnprese nell’atto dell’il febbraio 1977,
erano state cedute a terzi.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la
Rasicci basato su quattro motivi, in relazione al quale si è costituito in questa sede
l’intimato Comune di Alba Adriatica con apposito controricorso. Il difensore dell’ente
controricorrente aveva già depositato memoria illustrativa ai sensi dell’ad. 378 c.p.c. . Con
ordinanza interlocutoria n. 9789 del 2012 (depositata il 14 giugno 2012), adottata all’esito
dell’udienza pubblica del 10 maggio 2012, il collegio aveva rilevato l’emergenza di un
possibile contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte intorno alla
qualificazione del predetto atto di cessione collegato all’emissione di un provvedimento
concessorio in favore del privato e al suo ruolo nell’ambito dei moduli convenzionali
intercorrenti con il Comune (quale ente pubblico) e, per l’effetto, aveva rimesso il ricorso al
Primo Presidente per i suoi conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 374 c.p.c. . Non
essendo stata ravvisata la necessità di investire del ricorso le Sezioni unite, lo stesso è
stato nuovamente ritrasmesso a questa Sezione per la sua conseguente definizione, con la
rifissazione della discussione per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2012, in vista della
quale la difesa dell’ente controricorrente ha depositato una ulteriore memoria illustrativa ai
sensi del richiamato art. 378 del codice di rito civile,
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del diritto azionato dall’ente comunale (alla stregua dell’inquadramento in chiave

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) prospettando che la Corte
di appello abruzzese non aveva argomentato in merito all’estinzione del diritto del Comune
di conseguire giudizialmente il trasferimento in suo favore della proprietà di beni immobili

alla valida accettazione della promessa di cessione, omettendo, inoltre, di motivare sulla
persistenza del vincolo obbligatorio.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione di
legge con riguardo all’errata interpretazione dell’art. 8, comma 5, della legge n. 765 del
1967, che non consentiva il trasferimento della proprietà con il solo impegno della
promittente cedente, in mancanza della convenzione prevista nella stessa norma, con la
conseguente insussistenza dei presupposti per la equiparabilità del suddetto impegno
unilaterale agli atti di cui agli artt. 1350 e 1351 c.c., e, perciò, dell’impossibilità di
conseguire il trasferimento di bene immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c., in difetto della
stipulazione di un negozio bilaterale.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata facendo valere la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio di mancata corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato (in relazione all’art. 112 c.p.c.), l’omessa pronuncia sul punto
decisivo della controversia relativo all’assoggettabilità a prescrizione dell’impegno
unilaterale assunto da privati a cedere l’area in discussione, in dipendenza dell’avvenuto
rilascio delle licenze edilizie ai sensi della legge n. 765 del 1967 e, quindi, con riferimento
all’eccepita estinzione del diritto per effetto della maturata prescrizione.
4. Con il quarto ed ultimo motivo ha dedotto il vizio di insufficiente, contraddittoria ed
illogica motivazione su un punto decisivo della controversia avuto riguardo alla mancata
riproposizione di specifica domanda risarcitoria in sede di precisazione delle conclusioni e
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per effetto del decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 2946 c.c., con riferimento

alla possibile rinuncia implicita di tale domanda desumibile da altri e concomitanti
elementi.
5. Rileva il collegio che i primi tre motivi

proposti dalla ricorrente, esaminabili

congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati nei sensi di seguito
specificati.

dalla riportata narrativa del processo, riguarda una domanda giudiziale del Comune di
Alba Adriatica (proposta con atto di citazione notificato nel marzo 1991) intesa ad ottenere,
nei confronti dell’odierna ricorrente, una statuizione, in via principale, di accertamento
dell’autenticità della sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno (in data 11 febbraio
1977) proveniente dalla convenuta e relativo alla cessione di due fondi di sua proprietà
condizionatamente al rilascio di alcune concessioni edilizie che avrebbero consentito
l’esecuzione di un intervento lottizzatorio su altri fondi di cui era titolare (che erano state
erogate e giacevano ancora presso lo stesso ente concedente); in via subordinata, per
l’emanazione di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. in ordine al trasferimento dei
due immobili oggetto del predetto atto di impegno; per il caso di impossibilità del
riconoscimento della prestazione alla quale la Rasicci si era obbligata, si richiedeva la
condanna al pagamento della somma equivalente al valore dei beni non più trasferibili
oltre al risarcimento dei danni consequenziali. La convenuta, costituendosi in giudizio,
aveva contestato la domanda assumendo che l’impegno da ella assunto con il predetto
Comune era da ritenersi di natura obbligatoria, con la conseguenza che il relativo
inadempimento non era più tutelabile in via giudiziaria per essersi il relativo diritto
prescritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2946 c.c. . In particolare, la Rasicci evidenziava
che l’obbligo di cedere i terreni era stato assunto in data 11 febbraio 1977, le concessioni
edilizie erano state rilasciate nell’intervallo temporale tra il 23 febbraio 1977 e il 29 luglio
1978 e che nessun altro atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione era stato
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Occorre, innanzitutto, considerare che la controversia in questione, per come evincibile

posto in essere dall’ente comunale fino all’ottobre 1990 allorquando lo stesso aveva
notificato la delibera consiliare con la quale la cessione veniva accettata.
La domanda del Comune di Alba Adriatica veniva accolta con sentenza non definitiva in
primo grado (il cui giudizio proseguiva per la cognizione di altre richieste connesse),
statuendosi l’intervenuto acquisto, da parte dello stesso Comune,del terreno intestato alla

Sul gravame immediato della Rasicci, la Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza in
questa sede impugnata, pronunciandosi sul motivo relativo alla supposta intervenuta
prescrizione del diritto a conseguire la riconosciuta proprietà delle aree, lo ha respinto
rilevando che l’impegno alla cessione del terreni non potesse inquadrasi in chiave
privatistica. In particolare, la Corte abruzzese, con la sentenza n. 1151 del 2005, al fine di
giustificare la decisione adottata, ha richiamato un pregresso indirizzo di questa Corte
(riconducibile a Cass. 13 luglio 2001, n. 9524), alla stregua del quale “la disciplina di cui
all’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (specificamente rilevante nella fattispecie), nel
prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del
privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, consentiva
implicitamente che il provvedimento finale di licenza potesse essere preceduto da intese di
vario tipo, tra il privato e la P.A., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche
la cessione gratuita di un’area come mezzo al fine dell’ottenimento del provvedimento
amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di
liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo
endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento
amministrativo conclusivo”.

Alla stregua della condivisione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, la Corte aquilana
si è limitata a ritenere che l’impegno unilaterale di cessione riconducibile alla Rassici era
divenuto efficace per effetto del rilascio del provvedimento concessorio, restando, peraltro,
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convenuta esteso mq. 3.362 riportato in catasto alla partita 2761, foglio 4, particella 1501.

insensibile all’eventuale mancata utilizzazione dell’area, onde si sarebbe dovuta ritenere la
non pertinenza dei rilievi dell’appellante.
Tuttavia, in relazione a quanto dedotto con la prima doglianza dalla ricorrente, la Corte
territoriale – pur basandosi sul predetto precedente giurisprudenziale – non ha esternato
una motivazione adeguata al fine di chiarire i presupposti per l’inoperatività della

del Comune di Alba Adriatica o per mancato decorso del tempo necessario, malgrado la
ricostruzione temporale dedotta dalla medesima Rasicci con riferimento al rapporto
intercorso con il menzionato Comune nei sensi precedentemente evidenziati, senza che,
oltretutto, la stessa Rasicci avesse conferito alla circostanza dell’utilizzo o meno delle aree
interessante dall’intervento edificatorio un’apposita rilevanza ai fini della prescrizione del
diritto del Comune a conseguire la pronuncia costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. .
Peraltro, esaminando il secondo correlato motivo articolato dalla Rasicci, il collegio non
ritiene corretta la ricostruzione operata dalla Corte di appello in ordine al richiamato
rapporto svoltosi tra le parti in causa basata sulla ritenuta implicita incompatibilità della
prescrizione con il trasferimento della proprietà considerato come già avvenuto in
dipendenza dell’avvenuto rilascio dei provvedimenti concessori in favore della Rasicci, che
aveva precedentemente formalizzato il suo unilaterale impegno a cedere gli immobili da
edificare: infatti, l’impegno di cessione inquadrabile nello schema contemplato dall’art. 8
della legge n. 765 del 1967 è configurabile come mero atto unilaterale, privo di effetti reali
ma provvisto di efficacia meramente obbligatoria, come tale inidoneo a comportare
acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 922 c.c., anche ove esso sia stato correlato alla
conseguente emissione di provvedimenti edilizi implicanti il rilascio di licenze (ovvero di
autorizzazioni o concessioni).
Infatti, osserva il collegio che, in virtù di un orientamento più recente riferibile alla stessa
questione (ricollegabile a Cass. 21 ottobre 2011, n. 21885), si è ritenuto che “nel caso di
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prescrizione eccepita dalla Rasicci, ovvero se, propriamente, per imprescrittibilità del diritto

inadempimento da parte di un privato all’impegno assunto con un comune a trasferire la
proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all’accordo
corrispondente allo schema procedimentale di cui all’art. 31, quinto comma, della legge n.
1150 del 1942 (nel testo “ratione temporis” vigente e corrispondente, nella struttura e nella
funzione, a quello poi contemplato dall’art. 8 della legge n. 765 del 1967), avente ad

urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell’esecuzione del contratto
in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a
prescrizione; non basta infatti ad integrare Pindisponibilità – cui fa riferimento l’art. 2934,
comma 2, c.c. – l’esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si
sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in
presenza di atti autoritafivi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto
oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli
atti negoziali dai quali quel diritto trae origine”.
In base a quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di appello ed in conformità alle conclusioni rassegnate dal Sostituto
P.G. di udienza, l’atto d’obbligo o di impegno, sottoscritto dai proprietari, di cessione di
aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di ottenere i provvedimenti
relativi alla concessione per interventi di lottizzazione, non può considerarsi idoneo a
configurare il trasferimento del bene a favore del Comune, trattandosi di atto preliminare
che, allo scopo di produrre l’effetto traslativo, necessiterebbe di un successivo atto
negoziale (come, del resto, sembrava che fosse implicato dalla natura dell’azione
instaurata, nelle specie, dal Comune di Alba Adriatica), restando escluso che, in virtù di
tale promessa di cessione, l’Amministrazione possa ritenersi legittimata all’occupazione
dell’area, con la presumibile conseguenza che, se ciò dovesse avvenire, verrebbe a
verificarsi l’irreversibile trasformazione del fondo come tale concretante un fatto illecito
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oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all’impegno di attuare le opere di

legittimante la configurazione dell’insorgenza del diritto del proprietario al risarcimento del
danno. In sostanza, secondo l’impostazione impressa dal più recente e condivisibile
indirizzo di questa Corte, si deve pervenire ad una equiparazione del suddetto atto di
impegno con una promessa di vendita nell’ambito di un contratto preliminare. Peraltro,
questo atto, seppur compreso nel procedimento amministrativo e ad esso intimamente

il procedimento al quale è correlato improntato a tale carattere sul piano formale) bensì
privastistica, con la conseguente applicabilità, ai fini della sua attuazione ed esecuzione,
delle ordinarie norme civilistiche, ivi comprese quelle sulla prescrizione. Da ciò deriva,
quindi, che il diritto del Comune di avvalersi della tutela prevista dall’ad. 2932 c.c. non può
ritenersi indisponibile, con la derivante assoggettabilità a prescrizione. In partìcolar modo,
con la richiamata sentenza n. 21885 del 2011, questa Corte ha inteso evidenziare che
neppure il rilievo causale che negli atti negoziali in questione può avere concretamente
assunto l’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio è sufficiente a dare ai
diritti nascenti da quegli atti la connotazione di assoluta indisponibilità, che ne
determinerebbe l’imprescrittibilità, a norma dell’art. 2934, comma 2, c.c. . In altri termini,
l’indisponibilità alla quale fa riferimento la disposizione da ultimo citata, infatti, si lega al
contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discuta, non già alla natura ed alla
causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine. La Pubblica Amministrazione,
d’altronde, anche quando agisce iure privatorum, non può che perseguire interessi
generali, per ciò stesso connotati da finalità pubblicistiche; ma questo non basta a rendere
indisponibili, in se stessi considerati, i diritti dei quali essa divenga titolare in conseguenza
delle attività in tal modo compiute. Non basta, cioè, invocare l’esistenza di una finalità di
pubblico interesse perché ne discenda l’imprescrittibilità dei diritti eventualmente acquisiti
dalla Pubblica Amministrazione all’esito di una determinata attività negoziale, qualora quei
diritti non abbiano un oggetto intrinsecamente indisponibile, essendo del resto

connesso, non può inquadrarsi in una chiave pubblicistica (pur essendo, indiscutibilmente,

assolutamente ovvio che il perseguimento di finalità pubblicistiche non si sottrae, in via di
principio, agli effetti del trascorrere del tempo nemmeno quando si sia in presenza di atti
autoritativi della stessa Pubblica Amministrazione. Da ciò scaturisce che il diritto ad
ottenere l’adempimento di un obbligo negoziale avente ad oggetto il trasferimento della
proprietà di porzioni di terreno non è, però, per sua natura, un diritto indisponibile e non

Corte territoriale nella controversia oggetto del ricorso.
Dovendo, quindi, la questione essere ricostruita in questo modo (e sul presupposto che il
contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo
particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove
non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile,
ai sensi dell’ad. 1183 c.c., la regola dell’immediato adempimento secondo il brocardo
“quod sine die debetur statim debetur”), dovrebbe conseguire che, a norma degli artt.
2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il
diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta
l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione (cfr. Cass. n. 14276 del 1999 e, da
ultimo, Cass. n. 14463 del 2011), sulla base, ovviamente, dell’accertamento dei relativi
presupposti di fatto demandato al giudice del merito in relazione ai riscontri probatori
ritualmente acquisiti in giudizio.
A tal riguardo, perciò, in relazione al terzo motivo formulato, sarebbe stato necessario da
parte della Corte abruzzese esaminare, adottando un’apposita pronuncia sulla relativa
domanda, se il diritto correlato alla pretesa azionata dal Comune di Alba Adriatica si fosse
effettivamente prescritto per effetto del decorso dell’anzidetto termine o se, invece, detto
Comune avesse posto in essere idonei atti interruttivi in funzione della proficua
esercitabilità dell’azione medesima e, quindi, della esigibilità sul piano giuridico della
prestazione dovuta dalla Rasicci in conseguenza dell’impegno di cessione dalla stessa

lo

può, dunque, predicarsene l’imprescrittibilità, come, invece, ritenuto implicitamente dalla

compiuto ed in dipendenza dei modi e dei tempi del successivo avvenuto perfezionamento
della convenzione con il predetto ente comunale.
6. Alla stregua delle riportate complessive argomentazioni vanno, perciò, accolti i primi tre
motivi del ricorso, cui consegue l’assorbimento del quarto, dal momento che esso inerisce
l’ammissibilità o meno della domanda relativa al ristoro del danno, in favore del Comune di

causa della sopravvenuta alienazione a terzi di parte dei beni oggetto dell’impegno di
cessione da parte della Rassici: la risoluzione di tale questione è, evidentemente,
dipendente dallo scioglimento della preliminare problematica relativa alla intervenuta
prescrizione o meno del diritto del predetto Comune all’ottenimento dell’indicata pronuncia
costitutiva.
All’accoglimento dei primi tre motivi consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con
rinvio alla Corte di appello di Roma, che si conformerà al principio di diritto in base al quale
nel caso di inadempimento da parte di un privato all’impegno assunto con un Comune a
trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all’accordo
corrispondente allo schema procedimentale contemplato dall’art. 8 della legge n. 765 del
1967 (parzialmente sostitutivo del! ‘art. 28 della legge n. 1140 del 1942), avente ad oggetto
il rilascio di una o più licenze edilizie subordinate all’impegno di attuare le opere di
urbanizzazione, il diritto del Comune di avvalersi della tutela dell’esecuzione del contratto
in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c. c., non è indisponibile e, quindi, è soggetto a
prescrizione, non risultando sufficiente ad integrare l’indisponibilità – cui pone riferimento
l’art. 2934, comma 2, c. c. – l’esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui
perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del decorso del tempo,
nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque
avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si controverte e non
già alla natura, oltre che alla causa, degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.
Il

Alba Adriatica per assunta impossibilità della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. a

Sulla scorta dell’applicazione di detto principio il giudice di rinvio provvederà a verificare
se, nel caso di specie, si sia verificata o meno la prescrizione del diritto fatto valere in
giudizio dai Comune di Alba Adriatica, avuto riguardo alla valutazione dell’idoneità o meno
degli atti interruttivi realizzati dallo stesso ente pubblico territoriale in relazione al decorso
dell’ordinario termine prescrizionale decennale.

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello
di Roma.

Così deciso nella camera di consiglio della 2A Sezione civile in data 18 dicembre 2012.

Allo stesso giudice di rinvio è rimessa anche la disciplina delle spese attinente al presente

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