Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28349 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 398/2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

223, presso lo studio dell’avvocato VITO CASTRONUOVO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIANNI ALBERTO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO c/o PREFETTURA

UTG, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2284/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2019 R.G.N. 321/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2284 del 2019, ha respinto il gravame proposto da A.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di essere cittadino senegalese, di religione musulmana, analfabeta e di avere iniziato a lavorare come contadino all’età di sei anni; di essere stato perseguitato, dopo la morte del padre, dagli zii paterni e dai cugini, che ne rivendicavano le numerose proprietà terriere ed il bestiame da lui ereditato; di essere stato ridotto in schiavitù, costretto a vivere nella foresta e successivamente di lasciare il paese, sotto minaccia di morte, a nulla essendo valso l’intervento del consiglio degli anziani cui si era rivolto; di essersi recato prima in Mali (dove aveva lavorato per nove mesi), successivamente in Libia, dove era stato incarcerato e sottoposto ai lavori forzati e a continue violenze; di essere riuscito ad evadere e di essere giunto clandestinamente in Italia.

3. La Corte di appello, a sostegno della propria decisione, ha rilevato che, quand’anche le dichiarazioni della richiedente fossero state veritiere, non integravano certamente una situazione di persecuzione a causa della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico o della sua razza o della sua religione o della sua nazionalità o della sua opinione politica, atteso che i motivi di fuga erano stati determinati da vicende strettamente personali; che non sussistevano, conseguentemente, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che, dalle consultazioni delle fonti ufficiali, non si ravvisava nella regione di provenienza un situazione di minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; che nella vicenda personale esposta, in cui si dava atto di contrasti con i familiari, non era stata, non solo dimostrata ma nemmeno allegata, l’esistenza di alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità, anche temporanee, tali da legittimare la richiesta della protezione umanitaria.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.S. affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame dei fatti decisivi in ordine al diritto di esso richiedente alla protezione internazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene che i giudici di seconde cure, dopo avere omesso l’audizione personale in ordine alle ragioni poste a fondamento della domanda, hanno ritenuto la vicenda personale narrata priva di riferimenti fattuali credibili, fortemente contraddittoria e confusa, respingendo per tale sola ragione, tanto la domanda di riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, quanto quella di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sì violando l’art. 2697 c.c., il cui onere in materia di protezione internazionale deve essere valutato con minore rigore, sia esaminando in modo superficiale ed erroneo, e travisando quanto allegato in ogni sede dal richiedente asilo.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè l’omesso esame del transito in Mali e del transito e della permanenza in Libia, in relazione al diritto di esso richiedente alla protezione internazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere tenuto i giudici di seconde cure in alcuna considerazione che, una volta lasciato il Senegal, l’ A. aveva lavorato, dapprima, nove mesi in Mali e successivamente in Libia, dove era stato incarcerato, perseguitato e sottoposto ai lavori forzati e a continue violenze: circostanze, queste, che rilevavano per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omessa valutazione della situazione generale presente nel Paese di origine del richiedente, delle condizioni particolari che lo avevano indotto a fuggire e della sussistenza del rischi del “grave danno” alla sua persona in caso di rimpatrio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di seconde cure omesso di adempiere, o comunque adempiuto in modo superficiale ed erroneo, al proprio dovere di compiere una accurata indagine in merito al contesto del Paese di provenienza di esso richiedente.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè l’omesso o comunque erroneo giudizio comparativo effettivo tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia; si eccepisce, altresì, il mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria e l’omesso esame degli elementi di vulnerabilità soggettiva e di integrazione sociale dedotti e documentati dal richiedente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Con un quinto motivo il ricorrente rappresenta che la sospensione del provvedimento di rigetto della commissione territoriale, a seguito di impugnazione dello stesso, doveva ritenersi permanere per l’intero giudizio.

7. Preliminarmente va esaminato il quinto motivo.

8. Osserva il Collegio che deve essere dichiarata inammissibile, in questa sede, ogni richiesta riguardante la tematica della sospensione del provvedimento di rigetto della commissione territoriale sia nelle forme della richiesta di sospensione della sentenza impugnata, la cui proposizione davanti a questa Corte non è prevista dalla legge (Cass. 9 luglio 2019, n. 18435), in quanto in base alla disciplina generale di cui all’art. 373 c.p.c., per la eventuale sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello è competente il giudice che ha emesso la sentenza stessa e il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza che sia stata impugnata per cassazione non è a sua volta impugnabile per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria privo di definitività e decisorietà, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio (Cass. n. 10540 del 2018, n. 13774 del 2015, n. 16537 e 17647 del 2009), sia in caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia negato la sospensione dell’efficacia del decreto del Tribunale, di rigetto della domanda di protezione internazionale cui, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, consegue il venire meno della sospensione degli effetti del provvedimento negativo emesso dalla Commissione territoriale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32319; Cass. 19 luglio 2019, n. 19602; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27937).

9. Venendo ora al primo motivo, ritiene il Collegio che esso sia inammissibile perchè non si confronta con la effettiva ratio decidendi della gravata pronuncia che ha svolto le proprie valutazioni, in ordine alle richieste di protezione internazionale principale, sussidiaria ed umanitaria, prescindendo dai rilievi sulla credibilità delle dichiarazioni e ritenendole in sostanza attendibili.

10. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica, deve poi essere esaminato preliminarmente il terzo motivo rispetto al secondo che riguarda le problematiche relative ai Paesi di transito.

11. Esso è fondato.

12. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).

13. Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

14. E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento.

15. In proposito, deve ribadirsi anche che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici senza frontiere) che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019 per esteso).

16. In modo estremamente sintetico, può quindi affermarsi che il giudice deve indicare, in modo specifico e dettagliato, fonti che abbiano un certo grado di credibilità e che facciano riferimento ad una situazione sociopolitica aggiornata del Paese di origine del richiedente.

17. Più recentemente (cfr. Cass. n. 15215 del 2020) è stato affermato il principio di diritto secondo il quale: “Le informazioni relative alla situazione esistente nel paese di origine del richiedente la protezione internazionale o umanitaria che il giudice di merito trae dalle C.O.I. o dalle altre fonti informative liberamente consultabili attraverso i canali informatici vanno considerate, in ragione della capillarità della loro diffusione e della facile accessibilità per la pluralità di consociati, alla stregua del fatto notorio; il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale ed umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2”.

18. Nella fattispecie, la Corte territoriale si è limitata a richiamare, per escludere ogni ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per ritenere che la condizione attuale del Senegal, Paese di origine del richiedente, fosse una situazione di buona stabilità e di tolleranza religiosa, assolutamente priva dei connotati di violenza generalizzata, la “consultazione di fonti ufficiali”, specificando altresì che il suddetto Paese non risultava essere oggetto di specifiche direttiva da parte dell’UNHCR, senza altro precisare.

19. Nell’assolvere all’onere imposto dalla legge i giudici di seconde cure erano, però, tenuti a spiegare in base a quali specifiche fonti avessero ritenuto inesistente il rischio di subire gravi danni, paventati dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo (cfr. per tutte Cass. n. 8819 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata).

20. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, lett. b), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul maggio 2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77, “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare”, sicchè, anche tenendo conto del complessivo contenuto della Convenzione (vedi: Cass. 17 maggio 2017, n. 12333), la Corte avrebbe dovuto esercitare i propri poteri-doveri d’indagine officiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni di schiavitù subite in Senegal da parte di colui che, divenuto orfano, possa essere perseguitato per motivi ereditari dai familiari.

21. La censura è, pertanto, meritevole di accoglimento.

22. La trattazione degli altri motivi resta, conseguentemente, assorbita.

23. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il quinto ed il primo motivo; accoglie il terzo motivo, assorbiti il secondo ed il quarto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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