Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28349 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15010/2011 R.G. proposto da:

LA STAMPERIA CHIARA DI C.M. E R.L. s.n.c., in

persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa

giusta delega a margine del ricorso dagli avv. Ti Luca Grimaldi e

Daniele Villa con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via

Tibullo n. 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 44/18/10 depositata il 15/04/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

8/5/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia di primo grado che ha accolto il ricorso della società contribuente, annullando la cartella di pagamento impugnata;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione la società contribuente con ricorso affidato a un’unica censura; L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– con il ricorso in cassazione si sostiene l’incostituzionalità per violazione degli art. 3,24 e 53 Cost. e la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere, complessivamente sintetizzando le censure, la CTR erroneamente ritenuto che la definizione di cui all’art. 9 bis ridetto implichi (per produrre gli effetti estintivi ben noti) il pagamento di tutte le rate del condono;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è infondato;

– la giurisprudenza di questa Corte è ferma e costante nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31133 del 29/12/2017 che “in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale;

– ancora, si è meglio precisato sul punto e in termini che (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 26683 del 22/12/2016) “il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge;

– pertanto, non avendo il contribuente integralmente versato le somme dovute, il ricorso deve esser respinto;

In mancanza di avversaria costituzione nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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