Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28348 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 22/12/2011), n.28348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GORIA MAURIZIO, ISNARDI ENRICO;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

sul ricorso 9018-2006 proposto da:

F.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio

dell’avvocato ZEMA DEMETRIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA GIANFRANCO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente al controricorso incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 1374/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Tobia Gianfranco difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A., proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), esercitava innanzi al Tribunale di Torino un’azione negatoria servitutis nei confronti di F.M., proprietario di un fondo vicino, affinchè (tra altre questioni non più esaminabili in questa sede di legittimità) fosse accertata l’inesistenza del diritto di lui ad allacciarsi alla fognatura comunale tramite un pozzetto ed una condotta fognaria di sua proprietà.

Il convenuto nel resistere in giudizio proponeva domanda riconvenzionale diretta all’accertamento del carattere pubblico della strada, denominata via (OMISSIS), di collegamento dei luoghi ad altra strada, via (OMISSIS), del pari di natura pubblica, lamentando che l’attore aveva apposto alla prima un cartello dicente “strada privata”. Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande.

Sull’impugnazione principale dell’ I. e incidentale del F. la Corte d’appello di Torino riformava solo in parte la sentenza di primo grado, dichiarando che la strada di collegamento di via (OMISSIS) doveva considerarsi pubblica, e condannava, inoltre, l’appellante principale al risarcimento del danno, che liquidava in Euro 258,23, pari all’indennizzo non dovuto che il F. aveva erroneamente corrisposto all’attore per l’esercizio della servitù.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva che I.A. fosse subentrato al precedente titolare del fondo negli obblighi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, assunti per il rilascio della licenza edilizia alternativamente a quelli di corresponsione dei relativi oneri.

Di conseguenza doveva ritenersi che l’impianto fognario realizzato dall’attore fosse di natura pubblica, in quanto corrispettivo di diritto pubblico. Considerava, invece, irrilevante la circostanza che con D.P.R. 12 ottobre 2001 fosse stato accolto un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dallo stesso I. contro l’autorizzazione all’immissione provvisoria in pubblica fognatura di acque reflue originate da altro insediamento, in quanto riguardante un allacciamento proveniente da un diverso fondo.

In ordine alla strada, la Corte subalpina osservava che se ne doveva desumere la natura pubblica da molteplici circostanze: anch’essa, infatti, costituiva un’opera di urbanizzazione al fine della costruzione della fognatura; dai testi escussi era emersa la sua destinazione effettiva al pubblico transito; nella stessa planimetria prodotta dall’ I. detta strada era almeno in parte del suo tracciato definita come pubblica; essa era inclusa nell’elenco delle vie pubbliche comunali; infine, l’appalto per la sistemazione della stessa era stato concesso l’11.10.2001 dallo stesso comune di (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre I.A., che propone quattro motivi d’annullamento articolati in più punti e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato F.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 847 del 1964, art. 4 e della L.R. Piemonte n. 56 del 1977, artt. 45, 49 e 51 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce al riguardo che nella specie non vi è stato alcun atto di acquisizione o di cessione dell’opera in favore del comune, sicchè il pozzetto e il condotto fognario apparterrebbero ancora ad I.A.. Inoltre, sostiene che non di opere di urbanizzazione si sarebbe trattato, ma di mero allaccio al servizio della pubblica fognatura. Infine, si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato gli elementi necessari, ai sensi della L.R. Piemonte n. 56 del 1977, affinchè l’impianto in questione possa costituire opera di urbanizzazione, e che, invece, avrebbe degradato a mera opinione il parere reso dal Consiglio di Stato e trasfuso nel D.P.R. 12 ottobre 2001.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 934, 1350 e 2932, nonchè della L.R. Piemonte n. 56 del 1977, art. 45 in connessione con il vizio motivazionale, per aver la Corte subalpina ritenuto la proprietà pubblica dell’impianto fognario in violazione dei principi fissati dalle norme in materia di accessione, trasferimento del diritto di proprietà e/o costituzione di diritti reali sugli stessi.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 825 e 1350 c.c., nonchè della L. n. 847 del 1964, art. 4 e della L.R. Piemonte n. 56 del 1977, artt.45, 49 e 51 nonchè della L. n. 2248 del 1865, artt. 16, 17 e 19 della L. n. 126 del 1958, artt. 7, 8 e 9 abrogata dal D.Lgs. n. 285 del 1992, in connessione con il vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello, in violazione dei principi normativi fissati dalle norme sopra richiamate, statuito la natura pubblica della strada di collegamento di via (OMISSIS) a via (OMISSIS), in assenza di atto scritto definitivo di trasferimento della proprietà della stessa.

4. – Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 96 e 112 c.p.c, nonchè dell’art. 1337 c.c., nonchè il vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata, in totale assenza di una domanda del F., ha attribuito a quest’ultimo, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 258,23, oltre accessori.

5. – I primi tre motivi non sono ammissibili.

E’ fermo orientamento di questa Corte che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. da ultimo e per tutte, Cass. n. 17915/10).

Ed è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto si legge nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal ricorrente (v.

pag. 6), il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non è dettato dall’art. 366-bis c.p.c. (che aveva previsto, invece, la formulazione del quesito di diritto a corredo del motivo di annullamento), norma inapplicabile ratione temporis alla fattispecie, ma si desume dall’interpretazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

5.1. – Nello specifico, la comprensione delle censure da 1 a 3 del ricorso, tutte formulate per violazione di legge in connessione con il vizio motivazionale relativo alla valutazione operata dalla Corte di merito circa il carattere pubblico dell’impianto fognario in questione, avrebbe richiesto la trascrizione (almeno nelle sue parti rilevanti) dell’atto d’obbligo (o di quello ricognitivo di adempimento) concernente l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico del dante causa dell’attuale ricorrente, in favore del quale era stata rilasciata la licenza edilizia, atto d’obbligo sulla cui interpretazione si basa in buona parte la sentenza impugnata.

Analogamente è a dirsi per il parere del Consiglio di Stato trasfuso nel D.P.R. 12 ottobre 2001, cui parte ricorrente ascrive rilievo a sè favorevole senza tuttavia trascriverne il contenuto, di guisa che non è possibile apprezzarne la decisività e con essa valutare la motivazione della decisione impugnata in base ai parametri della congruità e della logicità.

Tale difetto di formulazione dei motivi rende non intelligibili anche le connesse censure veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè non consente neppure di cogliere in qual modo l’accertamento compiuto dal giudice di merito avrebbe inciso sulle componenti di fatto rilevanti nella corretta esegesi delle norme di cui parte ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione.

6. – Uguale difetto di autosufficienza affligge il quarto motivo, anch’esso dunque inammissibile.

Per dimostrarne la fondatezza, infatti, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la comparsa di risposta di primo grado, almeno nella parte relativa alla domanda risarcitoria, al fine di consentire a questa Corte di scrutinarne l’esistenza e il contenuto, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, e di confrontarla con il relativo capo della sentenza impugnata per verificare il denunciato vizio di ultrapetizione.

7. – Infine, il motivo unico del ricorso incidentale condizionato, con il quale il controricorrente ripropone “alcuni motivi di reiezione delle domande di controparte, ritenuti assorbiti dal giudice d’appello” (ossia l’esistenza di un accordo fra le parti avente ad oggetto il collegamento della proprietà F. all’impianto fognario di proprietà I., e la cessazione della materia del contendere perchè il collettore dell’impianto non è più utilizzato da anni da nessuna delle parti in causa), prima ancora di essere assorbito dalla reiezione del ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse del controricorrente all’impugnazione, non essendo questi risultato soccombente neppure in parte nel giudizio d’appello.

Infatti, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. nn. 25821/09 e 22346/06).

8. – In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale condizionato.

9. – Data la reciproca soccombenza delle parti nel presente procedimento di cassazione, le spese vano interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale condizionato e compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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