Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28348 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 28348 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28996-2007 proposto da:
SPILLER

MARIO

SPLMRA42S07F132A,

OPPI

MICHELE

PPOMHL79M23G489K, MION CANDIDA MNICDD44R5918211, OPPI
GIULIO PPOGLI48M2218210, OPPI PAOLO PPOPLA51S20L781J,
OPPI FEDERICA PPOFRC77L63G489Z, elettivamente
domiciliati in ROMA, V. NOMENTANA 323, presso lo
2013
2362

studio dell’avvocato CALDARA GIAN ROBERTO,
rappresentati e difesi dall’avvocato FIOCCO LUIGI;
– ricorrenti contro

ROINA GIANFRANCO RNOGFR36M1418211, ANDERLONI SILVIA

Data pubblicazione: 18/12/2013

NDRSLV46P49A540F, elettivamente domiciliati in ROMA,
,

VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato
ROMAGNOLI MAURIZIO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BONTEMPINI MORI P.,
BONTEMPINI GIOVANNI;

avverso la sentenza n. 2795/2006 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, con delega
dell’avvocato LUIGI FIOCCO difensore dei ricorrenti,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA,

con delega

dell’Avvocato BONTEMPINI GIOVANNI difensore dei
resistenti, che si e’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

– con troricorrenti. –

Oppo Spiller-Roina Anderloni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gianfranco Roina, proprietario di un lotto di terreno sito in Sommacampagna
( VR), conveniva avanti al Giudice di Pace di Verona i comproprietari del

SPILLER e Felicina FIOCCO, deducendo che costoro avevano provocato
immissioni moleste in danno del suo fondo , non avevano rispettato le
distanze regolamentari in relazione ad un filare di gelsi sul lato Nord,alle
piante di gelso e abete sul lato est, alla presenza di alveari (che si ritenevano
pericolosi), di un pollaio ( che si diceva maleodorante), alla costruzione di un
serra e ad altro ancora; chiedeva pertanto l’attore la condanna dei convenuti:
alla scalvatura quadriennale del filare dei gelsi piantate presso il confine ; al
contenimento dei rami delle altre piante all’interno della proprietà, alla
rimozione della siepe di alloro, delle canne di bambù, degli alveari e della
serra. Interveniva quindi in giudizio anche Silvia Anderloni, moglie
dell’attore, che aderiva alle sue domande.
Si costituivano

i convenuti declinando ogni responsabilità e rilevando in

specie che alcune piante erano preesistenti all’acquisto della loro proprietà da
parte degli attori. Lamentavano a loro volta che il Roina, all’atto di costruire la
propria casa, aveva alzato di quasi un metro il livello del proprio terreno,
creando così un terrapieno artificiale ed erigendo sul confine un muro di
contenimento a distanza non regolamentare. Pertanto in via riconvenzionale

Corte Suprema di Cassazione 11 sez. ci

est. dr. G. A. Bursese-

3

terreno confinante: Giulio OPPI, Paolo OPPI,Rachele CAPRARA, Mario

chiedevano la condanna degli attori all’arretramento del terrapieno e del muro
a metri 5 dal confine Oppi.
Espletata la C.T.U. L’adito Gxj1R con sentenza n. 4332/2001 accoglieva alcune
domande di entrambe le parti, disponendo la potatura annuale del filare di

e che inoltre i vecchi gelsi delle filare fossero sottoposti anche a scalvatura
ogni 4 anni a gelsi alterni; dichiarava invece che il terrapieno con il relativo
muro di contenimento non dovevano essere spostati.
Proponevano appello i contitolari della proprietà Oppi insistendo per la
condanna dei coniugi Roina-Anderloni all’arretramento del terrapieno e del
muro a m. 5 dal confine e al ripristino del livello del terreno ad una quota
inferiore o almeno pari alla proprietà Oppi.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione e

in

parziale riforma della sentenza, chiedevano l’accoglimento delle domande da
essi formulate.
L’adito Tribunale di Verona, con sentenza n.2795/06 in buona sostanza
confermava la decisione impugnata; confermava in specie il rigetto della
domanda di rimozione o arretramento del terrapieno e del muro di
contenimento, ma con una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal
primo giudice, in quanto il predetto muro di contenimento era stato eretto su
un terreno avente in origine un dislivello naturale rispetto al confinante terreno
degli Oppi, per cui non poteva essere ritenuto alla stregua di una costruzione

Corte Suprema di Cass zione

est. dr. G. A. Bursese-

4

gelsi su lato nord e del gelso e dell’abete sul lato est di proprietà dei convenuti

sottoposta all’osservanza delle distanze legali e ciò in quanto, oltre a
delimitare il fondo, assolveva

anche alla funzione di “sostegno e

mantenimento del declivio naturale, con indubbi benefici per entrambi i
contendenti.

I

OPPI, ricorrono per la cassazione della suddetta pronunzia sulla base di n. 9
motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati RoinaAnderloni, che hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso l’esponente

denuncia la nullità della

sentenza e l’omessa pronuncia in ordine a uno dei motivi d’appello ( art. 360
n. 4 c.p.c.).
Il tribunale ha totalmente omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità
della domanda riguardante la potatura annuale dei rami

dei gelsi: tale

domanda era tardiva in quanto era stata proposta solo in sede di precisazione
delle conclusioni

in primo grado, mentre con l’atto introduttivo era stata

chiesta solo la scalvatura quadriennale di tutti i rami del filare di gelsi nonché
la rimozione e/o il risarcimento di ogni connessa situazione pregiudizievole.
Con il 2° motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 320, 311,183
e 112 c.p.c. in relazione alla questione di cui al 1° motivo: ci si duole che il
giudice d’appello non avesse dichiarato l’inammissibilità della domanda del
taglio dei rami, riformando sul punto l’impugnata sentenza.

Corte Suprema di Cassazione –

st. di. G. A. Bursese-

5

Mario SPILLER , Candida Mion nonché Giulio , Paolo,Michele e Federica

tardivamente formulata nel giudizio di primo grado, all’udienza di precisazione
delle conclusioni.
Entrambi i motivi — congiuntamente esaminati siccome connessi – non sono
fondati.

della loro proprietà da parte di rami dei vari filari di alberi dimoranti nella
proprietà contigua con privazione di luce ed aria ; hanno quindi chiesto la
degli alberi oltre che la rimozione di ogni connessa situazione
pregiudizievole. Occorre rilevare che in arboricoltura, la scalvatura degli
alberi è l’operazione di privare un albero dei suoi rami, che vengono recisi
rasente quasi il tronco, allo scopo di ottenere germogli dal breve tratto di rami
rimasto in posto. Di conseguenza, con la domanda precisata nel corso del
giudizio e nelle conclusioni definitive circa il contenimento dei rami dei gelsi
entro un metro all’interno della loro proprietà, gli attori avevano in effetti
ridotto l’originaria domanda di rimozione di ogni situazione pregiudizievole
derivante dall’invasione dei rami degli alberi, proprio perché che la primitiva
pretesa comportava la recisione integrale dei rami che si protendevano sulla
proprietà degli stessi attori ( art. 896 c.c.). In altre parole si tratta di una
specificazione della domanda originaria, ma non si una domanda nuova in
quanto il taglio dei rami è un minus rispetto alla scalvatura delle piante,
originariamente richiesta.

Corte Suprema di Cassazi

est. dr. G. A. Bursese-

6

In effetti gli attori, con il loro atto introduttivo, hanno lamentato l’invasione

2 — Passando all’esame del 3 0 motivo, con esso gli esponenti denunciano la
violazione e falsa applicazione degli art. 1027,1028,1061, 1062,
844,892,894,896 c.c. Rilevano che era configurabile la presunta servitù che
consente di mantenere i rami protesi e quindi l’invasione dei rami degli alberi

padre di famiglia ( quella di tenere i gelsi a distanza illegale dal confine).
Quindi il fondo degli attori ( Roina-Anderloni) in quanto fondo servente
dovrebbe subire l’invasione dei rami e delle immissioni provocate dalle grosse
piante di gelso, per cui non potrebbe utilmente invocarsi l’art. 844 c.c.
Con il 4° motivo si denunzia l’omessa o contraddittoria motivazione in
relazione alle circostanze di cui al precedente motivo n. 3 : la motivazione è
contraddittoria in ragione del contemporaneo riconoscimento del diritto di
servitù alla conservazione dei rami e dell’obbligo di potatura annuale dei rami
stessi.
Entrambe le doglianze di cui sopra — congiuntamente esaminate stante la loro
stretta connessione – non hanno pregio.
Osserva il Collegio che se anche in ipotesi la sentenza avesse riconosciuto
l’usucapione del diritto a mantenere gli alberi a distanza legale dal confine e
se tale diritto avesse comportato anche quello, necessario alla
sopravvivenza delle piante, di estendere i rami per un metro all’interno del
fondo degli attori, tale servitù tuttavia non osterebbe all’esercizio da parte del
proprietario confinante, del suo diritto ex art. 896 c.c. di costringere il

Corte Suprema di Cassazione- Il sez. ci’

Bursese-

7

nella proprietà altrui. Si tratterebbe di servitù costituita per destinazione del

proprietario degli alberi a tagliare i rami che si protendono

sul suo fondo,

per la parte rispetto alla quale non soccorrerebbe il diritto di servitù del
confinante. Va altresì considerato che il principio romanistico ” servitus in
facendo consistere nequit”, fa salva l’ipotesi in cui il facere costituisca solo

La giurisprudenza in proposito ha precisato che : “Quando il proprietario del
fondo servente e tenuto a compiere qualche atto per rendere possibile
l’esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante, tali
prestazioni accessorie non sono comprese nel contenuto della servitù, e cioè
non fanno parte del comportamento dovuto quale oggetto del rapporto reale,
ma sono oggetto di un rapporto obbligatorio ‘propter rem’, distinto dal rapporto
di servitù, sebbene al medesimo accessorio” ( Cass. n. 286 del 10/02/1962;
Cass. n. 775 del 28/01/1987).
3 — Passando all’esame del 5° motivo con esso si denuncia la violazione
degli artt. 1027,1028,1961,1062,844,892 c.c.: sulla scalvatura quadriennale
dei gelsi.

Si sostiene che il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di rimozione delle
piante riconoscendo così implicitamente l’esistenza della servitù, non poteva
ordinare la scalvatura quadriennale dei gelsi, che si pone in contrasto con
tale servitù.
Con il motivo n. 6 si deduce il vizio di motivazione con riferimento al fatto di
cui sopra ( scalvatura quadriennale dei gelsi).

Corte Suprema di Cassa

I sez. civ. – est. dr. G. A. Butsese-

8

un’obbligazione accessoria ma non l’essenza della servitù.

Queste due ultime censure — congiuntamente esaminate in quanto connesse sono entrambe infondate.
La sentenza impugnata, richiamandosi alla c.t.u., ha affermato che la
scalvatura ogni quattro anni era necessaria per evitare immissioni e danni

apprezzamento di fatto, convenientemente motivato che non è censurato.
4 – Con il 7° motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 872,873 e 878
c.c.
Secondo i ricorrenti costituiscono costruzione, soggetta al rispetto delle
distanze di cui all’ort. 873 c.c. sia il terrapieno che il muro di contenimento
elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il
naturale dislivello esistente; d’altra parte, osservano gli esponenti, lo stesso
C.T.U. aveva previsto lo spostamento del terrapieno fino alla distanza di m 5
dal con.lne.
Con l’ 8° motivo gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. : a
loro avviso non era affatto pacifico — come sostenuto dal tribunale – che
il dislivello tra i 2 fondi fosse naturale, atteso che proprio tale circostanza era
stato decisamente da essi contestata sin dalla loro costituzione nel giudizio
di primo grado.
Con il 9° motivo ,infine, viene dedotto il vizio di motivazione come sopra,
anche con riferimento al fatto che il giudice avrebbe immotivatamente
disatteso la CTU su tale specifico punto, cui si parla chiaramente di una

Corte Suprema di Cassazion

II sez. erv. – est. dr. G. A. Bursese-

9

all’altrui proprietà senza doverne sacrificare la stessa esistenza; si tratta di un

sopraelevazione artificiale realizzata dai Roina, per cui detta opera andava
spostata alla distanza legale dal confine.
Tale ultime doglianze- congiuntamente considerate — sono fondate.
La sentenza ha affermato che dovendo ritenersi “incontestato che il terrapieno

contenimento è stato eretto sul terreno avente in origine dislivello naturale
rispetto al terreno confinante”, dette opere non potevano essere considerate
come costruzioni e essere sottoposte al rispetto delle distanze legali. In realtà
— osserva il Collegio – gli esponenti avevano contestato tale assunto, che
peraltro non aveva trovato conforto neppure dagli accertamenti dell’ausiliare,
non seguiti immotivatamente dal giudice distrettuale. Gli allora convenuti
avevano ripetutamente dedotto che il Roina aveva edificato anni prima la
propria abitazione “innalzando di quasi un metro il livello del proprio terreno”,
prima leggermente più basso rispetto a quello confinante fondo Oppi, per cui
essi chiedevano in riconvenzionale, l’arretramento del terrapieno, con il muro
di contenimento a distanza regolamentare della proprietà Oppi, in tal modo ”
ripristinando il livello anteriore del terreno, inferiore o quantomeno pari al
livello attuale

della proprietà Oppi”.

Invero,

secondo la consolidata

giurisprudenza di questa S.C., il muro di contenimento tra due fondi posti a
livelli differenti, Qualora il dislivello derivi dall’opera dell’uomo o il naturale
preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi
costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze

Corte Suprema di Cassazione

st, dr. G. A. Bursese-

10

su cui il Roina ha edificato la proprie abitazione ed il relativo muro di

previste dall’art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative ( Cass. Sentenza
n. 1217 del 22/01/2010; Cass. n.4511 del 21.05 1997; Cass.
n. 12239 del 1 9/08/2000).
In conclusione : vanno accolti il 7°, 1’8° ed il 9° motivo del ricorso; rigettati

anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Verona in persona di
altro magistrato.
P.Q.M.
La Corte,accoglie il 7°, 1’8° ed il 9° motivo del ricorso; rigetta tutti gli altri
motivi; cassa la sentenza impugnata, con il rinvio della causa, anche per le
spese di questo giudizio, al Tribunale di Verona in persona di altro magistrato.
In Roma 12 novembre 2013

tutti gli altri motivi; la sentenza dev’essere cassata con il rinvio della causa,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA