Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28348 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 399/2020 proposto da:

N.J., (ALIAS I.N.), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRASSITELE 8, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PASSARETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 25/11/2019

R.G.N. 100088/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 10088/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da N.J. (alias I.J.), cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la CT aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione; il N. aveva motivato la necessità di allontanamento dal proprio Paese con le minacce di morte ricevute dalla comunità del villaggio di origine la quale rivendicava in proprio favore il denaro di una compagnia petrolifera la quale aveva rinvenuto dei giacimenti di petrolio su terreni di proprietà di esso N.;

2. secondo il Tribunale che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata nè risultando offerti adeguati elementi in merito alla correlazione tra l’espatrio e persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra; neppure era configurabile, in caso di rientro nel Paese di origine, il rischio di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 13 e 14; non era stata infatti allegata alcuna situazione riconducibile alla previsione di cui all’art. 14 D.Lgs. cit. lett. a) e b) mentre, quanto all’ipotesi di cui alla lettera c), dalla fonte EASO del giugno 2017 non emergeva che lo stato di Edo, di provenienza dell’aspirante alla protezione internazionale, fosse interessato da “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”; infine, non era giustificata la concessione di un permesso per motivi umanitari per essere il complessivo racconto del ricorrente rivelatosi poco credibile in ragione delle rilevanti difformità tra la versione resa davanti alla CT e quella successiva e di alcune incongruenze intrinseche del racconto;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.J. sulla base di tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c) e art. 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio; censura, in sintesi, la decisione per non avere esaminato attentamente la situazione attuale della Nigeria, ed in particolare dell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente, che assume, secondo quanto attestato dalle fonti richiamate, attraversata negli ultimi anni da una preoccupante escalation di atti terroristici da parte di gruppi militarizzati ed in particolare di quelli facenti capo a (OMISSIS); in presenza di una situazione di violenza indiscriminata del conflitto armato non era necessaria la prova della minaccia grave ed individuale nei confronti del ricorrente;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio; si duole in particolare che non fosse stata ravvisata nella Nigeria una situazione di conflitto armato o violenza generalizzata; osserva, con richiamo anche a fonti internazionali, che l’Edo State, regione di provenienza dell’aspirante alla protezione, è uno degli stati più violenti del Delta del Niger ove si registrano diversi problemi tra cui criminalità, rapimenti, violenza domestica e dove è diffusa la violenza legata all’accaparramento delle risorse petrolifere;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, per omesso esame di circostanze rilevanti; si duole della mancata considerazione della circostanza che la figlia del N. aveva ottenuto dalla CT il riconoscimento dello status di rifugiato ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 1 A Convenzione di Ginevra ed evidenzia che l’allontanamento dal suolo italiano comporterebbe la disgregazione dal nucleo familiare e che quindi sussistevano i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. i primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili per difetto di specificità;

4.1. secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella riscostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (cfr., tra le altre, n. 16728/2019). Nei fatti i motivi in esame si limitano ad un mero richiamo alle fonti che attesterebbero una situazione di violenza diffusa e di conflitto armato nella Nigeria ed in particolare nell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente (v. ricorso, pagg. 4 e 6) ma la generica modalità di evocazione di tali fonti risulta del tutto inidonea a dare contezza della inadeguatezza della fonte EASO 2017 consultata dal giudice di merito a rappresentare la situazione effettiva dell’Edo State;

5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sembra dare per pacifico un presupposto di fatto – e cioè l’avere la figlia del N. ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata – che non trova riscontro nell’accertamento operato dal giudice di merito il quale ha ritenuto complessivamente non credibile il racconto del ricorrente e dichiarato di dubitare dello stesso asserito rapporto di parentela, con I.T., indicata come figlia; parte ricorrente pretermette ogni riferimento alle argomentazione sul punto del provvedimento impugnato e tanto determina un difetto di pertinenza delle censure articolate con le reali ragioni alla base del decisum;

6. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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