Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28347 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28347 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3223-2008 proposto da:
ZOPPITELLI FEDERICO ZPPFRC56E08G4780,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1020, presso lo
studio dell’avvocato CILLIS DONATELLA, rappresentato e
difeso dagli avvocati LEVATI GIOVANNI, GOBBI LUISA,
TASCINI VALERIANO;
– ricorrente –

2013

contro

2344

CALZONI

LAMBERTO

CLZLBR36D16G4780,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
studio

dell’avvocato

SASSANI

BRUNO

NICOLA,

Data pubblicazione: 18/12/2013

.

rappresentato e difeso dall’avvocato TERRANOVA CARLO

..

GIUSEPPE;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 07/06/2007;

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato TERRANOVA Carlo Giuseppe, difensore
del resistente che si riporta agli atti depositati e
ne ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso del geometra Federico Zoppitelli il Presidente del Tribunale di Perugia con decreto del
28-5-1994 ingiungeva a Lamberto Calzoni il pagamento in favore del ricorrente della somma di lire
42.702.073 oltre interessi e spese di procedura a titolo di residuo del corrispettivo per prestazioni

Provincia di Perugia.

Avverso detto decreto proponeva opposizione il Calzoni con atto di citazione davanti al Tribunale
di Perugia eccependo che le prestazioni professionali che l’opposto assumeva di aver eseguito in
favore dell’opponente non corrispondevano a quelle effettivamente espletate, e che inoltre
l’opera realizzata presentava sia vizi e difetti sia difformità rispetto al progetto approvato
imputabili ad errori commessi dallo Zoppitelli nella sua attività di direzione dei lavori; l’opponente
chiedeva quindi la revoca del decreto opposto, l’accertamento del compenso effettivamente
spettante all’opposto, la dichiarazione della responsabilità dell’opposto per i danni colposamente
cagionatigli nello svolgimento della direzione dei lavori e della progettazione, e la condanna dello
Zoppitelli al risarcimento di tutti i danni, previa compensazione del debito dell’opposto con
l’eventuale debito residuo a carico di esso opponente.

Costituendosi in giudizio l’opposto contestava il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il
rigetto.

Con sentenza del 28-9-2003 il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Proposto gravame da parte del Calzoni cui resisteva lo Zoppitelli la Corte di Appello di Perugia con
sentenza del 7-6-2007, in riforma della sentenza appellata, ha revocato il suddetto decreto
ingiuntivo, ha condannato il Calzoni al pagamento in favore dello Zoppitelli di una somma in euro

i

professionali rese in favore dell’ingiunto come da notula liquidata dal Collegio dei Geometri della

pari a quella che si otteneva detraendo dall’importo di lire 81.135.852, con Iva sulla somma di lire
80.135.852, la differenza tra l’importo di lire 42.702.073 con gli interessi dal 5-7-1994 fino al 4-71998, e quella parte della somma di lire 31.000.000 conseguita dall’opposto il 4-7-1998 in sede
esecutiva, da imputare al credito per compenso spettante a quest’ultimo, con ulteriori interessi

Avverso tale sentenza lo Zoppitelli ha proposto un ricorso per cassazione affidato a due motivi cui
il Calzoni ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa motivazione, assume che, mentre il CTU
aveva quantificato in lire 30.174.000 il costo dei lavori necessari per eliminare i vizi relativi al
pavimento del porticato al piano terra, il giudice di appello, disattendendo immotivatamente tale
dato, invece di sottrarre detta somma dal costo degli interventi necessari alla eliminazione di tutti i
vizi e le difformità riscontrati (ovvero lire 85.406.160, oltre Iva su lire 84.406.160), pervenendo ad

un credito complessivo in favore dell’appellante di lire 55.232.160, ha applicato un criterio
equitativo, come se il costo per la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione in questione
incidesse soltanto per il 5% su quello totale; in tal modo la Corte territoriale ha omesso di
motivare circa la necessità di operare una quantificazione in via equitativa, nonostante che ella
stessa avesse indicato il criterio che portava logicamente ad utilizzare la prova fornitale dal CTU,
relativa al costo da detrarre dal costo complessivo.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c.,
censura la sentenza impugnata per aver quantificato la somma da detrarre dalla liquidazione
complessiva del danno in via equitativa nella misura del 5% del totale, a fronte dell’esistenza di
i
I

elementi certi su cui fondare la liquidazione; infatti, una volta accertata la rinuncia dell’appellante
2

sulla somma residua fino alla data della decisione.

al risarcimento dei danni per i vizi ed i difetti denunciati dal direttore dei lavori, e rilevato che
l’effetto della contestazione (richiesta di demolizione e rifacimento a regola d’arte del pavimento)
coincideva con i lavori indicati dal CTU come necessari alla eliminazione dei vizi rilevati
dall’ausiliario, il costo da detrarre dalla quantificazione complessiva del danno risultava indicato

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, premesso che lo Zoppitelli quale direttore dei lavori commissionati dal
Calzoni era tenuto a rispondere dei vizi e delle difformità riscontrati nell’opera eseguita, ha
rilevato che l’attuale ricorrente aveva contestato all’appaltatore soltanto una parte limitata dei
vizi, relativi alla presenza di avvallamenti nella pavimentazione del portico al pianoterra ed alla
sola contropendenza del pianerottolo del secondo piano quanto alle scale esterne dell’edificio,
nell’ambito di un ben più ampio quadro di vizi e difformità riscontrati dal CTU, oltre che nella
suddetta pavimentazione del portico del pianoterra e nelle scale esterne, anche con riguardo ai
terrazzi dell’ultimo piano, al tetto dell’edificio, ad alcuni parapetti, al solaio dell’ultimo piano, ai
rivestimenti di alcuni bagni, a tre porte d’ingresso e agli antibagni.

Orbene, avendo il CTU determinato il costo degli interventi necessari alla eliminazione di tutti i vizi
e le difformità riscontrate in lire 85.406.160, oltre IVA su lire 84.406.160, in assenza di una
specifica quantificazione del costo degli interventi necessari alla eliminazione dei soli vizi
contestati dallo Zoppitelli quale direttore dei lavori, per i quali era intervenuta rinuncia al
risarcimento danni da parte del Calzoni, il giudice di appello ha ritenuto di poter procedere in
proposito ad una determinazione equitativa, commisurata al 5% del suddetto costo complessivo
per l’eliminazione di tutti i vizi accertati, ed ha quindi detratto tale importo dal totale, liquidando
così complessivamente la somma di lire 81.135.852, oltre IVA su lire 80.135.852.
3

con precisione nella CTU in lire 30.174.000.

Pertanto, una volta accertata l’esistenza di un danno risarcibile (ovvero il costo degli interventi
necessari ad eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrati nei lavori ascrivibili allo Zoppitelli quale
direttore dei lavori stessi) e verificata l’impossibilità di determinarlo nel suo preciso ammontare
(per effetto della mancata determinazione del costo degli interventi per l’eliminazione dei vizi per

da parte della Corte territoriale è del tutto legittima, conformemente all’orientamento consolidato
di questa Corte in proposito (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass. 30-4-2010 n. 10707;
Cass. Ord. 19-12-2011 n. 27447).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento\ di euro 200,00 per spese e di euro
2.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 7-11-2013

Il Consigliere estensore

Presid te

i quali era stata esclusa la responsabilità dello Zoppitelli), la liquidazione equitativa di tale danno

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