Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28346 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28346 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 623-2008 proposto da:
CANTABE’

BRUNO CNTBRN49M28D542G,

PIETRACCI MARINA

PTRMRN24H44G920C, CANTABE’ FRANCO CNTFNC52C25D542P,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENACO 5, presso


o

2013

lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,
rappresentati e difesi dall’avvocato VALENTINI
DEMETRIO;
– ricorrenti –

2198
contro

PIETRACCI LUIGINO PTRLGN34C23G920U, PIETRACCI MICHELA
PTRMHL71C58G920R, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 18/12/2013

VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato
GOBBI GOFFREDO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCALANCIA RODOLFO;

avverso la sentenza n.

253/2007

controricorrenti

della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

29/10/2013

dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALISI;
udito

l’Avvocato

GOFFREDO

GOBBI

difensore

dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di ANCONA, depositata il 23/06/2007;

Svolgimento del processo

Cantabè Bruno, Franco e Pietracci Marina, con atto di citazione del 14
gennaio 1997 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Fermo,
_

Pietracci Luigino e Pietracci Michela al fine di ottenere pronuncia di

,

scioglimento della comunione ereditaria in relazione ad un immobile situato

in Porto san Giorgio.
Gli attori, quali proprietari pro indiviso di 8/10 del predetto bene chiedevano
l’assegnazione a ciascun condividente delle rispettive quote di spettanza
oppure, nel caso in cui detto bene non fosse comodamente divisibile,
l’assegnazione per intero dello stesso slavo conguaglio. Chiedevano, altresì,
che venisse ordinato ai Pietracci il rendiconto di quanto goduto in esubero
rispetto alle quote di loro spettanza.
Si costituiva Pietracci Luigino, il quale contestava le quote ereditarie così
come prospettate, chiedendone la rideterminazione, rilevava che Pietracci
Marina

.
,

doveva essere esclusa dall’eredità perché aveva ricevuto in dote

quanto le spettava, ovvero in subordine venisse condannata alla restituzione
del valore attuale di quanto aveva ricevuto al predetto titolo, domandava in via
riconvenzionale che fosse dichiarata la proprietà esclusiva per intervenuto

usucapione dell’appartamento ubicato al primo piano del menzionato
immobile da lui posseduto sin dal 1970 del garage sito a piano terra e
dell’area circostante destinato in parte a giardino e in parte ad orto, quali
pertinenze dell’appartamento stesso , dichiarava di unire la propria quota
ereditaria a quella della convenuta Pietracci

Michela per ottenere

l’assegnazione dell’intero immobile, ai sensi dell’art, 720 cc. con addebito
dell’eventuale eccedenza.
1

ki

Nel corso del giudizio si costituiva Pietracci Michela, la quale aderiva
integralmente a tutte le domande del fratello Luigino.
Espletate prova per testi e consulenza tecnica, nonché ogni altra attività
richiesta dalle esigenze istruttorie, il Tribunale dichiarava l’acquisto a titolo di
usucapione in capo a Pietracci Luigino della proprietà dell’immobile di cui

alla richiesta in via riconvenzionale, disponeva l’assegnazione al medesimo
Pietracci delle altre porzioni dell’immobile subordinatamente al pagamento
in favore degli altri eredi delle somme indicate nel dispositivo, compensava
integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponevano appello Cantabè Bruno, Cantabè Franco e
Pietracci Marina, riproponendo le stesse domande proposte nel giudizio di
primo grado e per altro specificando che Pietracci Luigino,

con l’acquisto

dell’appartamento per usucapione, null’altro poteva pretendere in ordine alle

relitte porzioni dell’immobile oggetto di divisione.
Si costituivano Pietracci Luigino e Pietracci Michela ed eccepivano in via
pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 341 cpc.,
difettando l’esposizione sommaria dei fatti di causa, nel merito assumevano la
totale infondatezza del proposto gravame.

.

La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 253 del 2007 accoglieva
parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata disponeva che i
conguagli in denaro riconosciuti a favore degli appellanti fossero rivalutati
sulla base degli indici Istat fino alla pronuncia, confermava nel resto
l’appellata sentenza, compensava le spese del grado. La Corte di Ancona, in
via pregiudiziale disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello dato
che dato che gli appellanti avevano fornito elementi sufficienti a consentire
2

p

l’individuazione dell’oggetto e delle ragioni del gravame. Nel merito la Corte
di Ancona: a ) Chiariva che nel caso concreto Pietracci Luigino aveva
posseduto il bene di cui rivendicava l’avvenuta usucapione animo domini con
la manifesta intenzione di non riconoscere nei confronti degli altri coeredi
..

alcun diritto

sul bene di cui

si dice,

ciò che trovava riscontro

nell’utilizzazione personale ed esclusiva del bene, nella sua gestione senza
mai renderne conto ad alcuno, nell’integrale assolvimento nel corso
dell’intero arco temporale di tutti gli oneri fiscali gravanti su di esso, nella
realizzazione di notevole migliorie
autorizzazioni per realizzarle;

e nell’ottenimento delle necessarie

b) Rigettava l’eccezione di tardività della

proposizione della domanda di assegnazione avanzata per la prima volta con
dichiarazione sottoscritta da entrambi i convenuti, oltre i limiti di cui all’art.
183 comma quinto cpc., dato che la proposizione della relativa domanda si
risolveva in una mera specificazione della domanda introduttiva di
scioglimento della comunione proponibile per la prima volta anche in appello.
d) Riteneva infondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti
eccepivano che Pietracci Luigino, dopo l’avvenuta usucapione, non poteva
conservare intatto il suo diritto di comproprietà sul residuo immobile, avendo

esaurito ogni possibile pretesa sulle porzioni degli altri coeredi. Dato che
l’intervenuta usucapione sottraeva il bene interessato alla comunione e la
divisione non poteva che riguardare il residuo asse in ragione delle rispettive
quota così ricavabile dalla formulazione dell’art. 714 cc.. e) Specificava che il
riconosciuto conguaglio andava rivalutato secondo gli indici Istat dato che il
conguaglio

avrebbe

dovuto

consentire

di

ripristinare

la

situazione

patrimoniale degli avanti diritto ponendoli nelle condizioni in cui si sarebbero
3

4

trovati se l’inadempimento o l’adempimento tardivo non si fosse verificato.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Cantabè Bruno Franco,
Cantabè Bruno, Pietracci Marina con ricorso affidato ad un motivo articolato
e complesso, illustrato con memoria. Pietracci Luigino e Pietracci Michela
hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso Cantabè Franco, Cantabè Bruno e Pietracci
Marina lamentano la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli
artt. 714, 1102, 1158, e 2697 cc (art. 360 n. 3 cpc.). Secondo i ricorrenti,
avrebbero errato sia il Tribunale che la Corte di appello, nell’aver ritenuto che
fosse stata raggiunta la prova del godimento esclusivo da parte di Pietracci
Luigino di quella porzione di immobile oggetto della controversia sin dal
1970 dato che i Giudici del merito hanno fatto riferimento solo agli odierni
ricorrenti comproprietari e non anche alle precedenti comproprietarie Ada e
Nella che con i resistenti costituivano un unico nucleo familiare e delle quali
la seconda era deceduta nel 1995. In particolare, ritengono i ricorrenti se le
risultanze istruttorie vengono valutate correttamente consentono di ritenere
che Ada e Nella costituivano con gli odierni ricorrenti un unico nucleo

familiare e che questi utilizzavano unitariamente ed indistintamente il garage,
l’appartamento al piano terreno, tanto è che fin che era locato riscuotevano
l’affitto alternandosi al Luigino e coltivavano l’orto ed il giardino mettendone
in comune i frutti. Piuttosto, il Pietracci Luigino avrebbe dovuto dimostrare
k
che sin dall’origine o a partire da un momento determinato aveva abitato la
porzione di immobile sita al piano primo con animus possidenti uti dominus
e non condiminus escludendone contestualmente dal possesso e godimento le
4

sorelle comproprietarie Ada e Nella, prova che non è mai stata data.
Ciò posto i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: In presenza di
comproprietà tra soggetti legati da vincoli parentali, l’accertamento del
possesso

esclusivo

animo

domini

di

uno

di

loro

deve

limitarsi

all’approssimarsi del decorso del tempo necessaria ad usucapire, o viceversa,
deve estendersi all’accertamento che tale animo sia perdurato per l’intero
tempo necessario ad usucapire e sia stato sin dall’inizio palesato o comunque
reso riconoscibile agli altri comproprietari prossimi congiunti?
1.1.= Il motivo k infondato t che, per altro, ripropone questioni identiche già
avanzate in sede di appello ed esaminate e decise correttamente dalla sentenza
impugnata pag. 10 della sentenza), con ampia e chiara motivazione r 4 I _.,,, i , ,,

)

a

é Li

La Corte di appello di Ancona, contrariamente a quanto sostengono i
ricorrenti, ha affermato in linea con le pronunce di questa Corte che nel caso
.

di compossesso non è necessaria una formale interversione del possesso e che
l’animus possidendi uti dominus può manifestarsi

anche

solo con

comportamenti che lo rendono evidente. In particolare, la Corte di merito ha
affermato: a) che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire
.

l’altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di
fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l’intenzione di
possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo
prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di intervesio
k
possessionis. b) che il coerede che a seguito di messa a disposizione del
compendio ereditario, sia stato immesso nel possesso di questo senza un
mandato ad amministrare da parte degli altri coeredi, prende per tale via a
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all’accertamento di quanto questo abbia esattamente maturato anche solo

possedere pubblicamente e a titolo esclusivo (dato che il rapporto materiale
con il bene che si è venuto ad instaurare ha reso palese la manifestazione della
volontà di non consentire agli altri coeredi di instaurare analogo rapporto con
il medesimo bene ereditario) e può, quindi, usucapire il cespite senza che sia

escludere un pari godimento da parte degli altri coeredi. In particolare, l’art.
714 cc. per l’usucapione del coerede

non richiede atti di interversione del

possesso, ma solo l’esercizio del possesso esclusivo.
1.1.a).= Sulla base di tali principi la Corte ha accertato che il Pietracci per
tutto il periodo necessario ad usucapire e fin dal suo inizio aveva manifestato
la sua intenzione di possedere l’appartamento in modo esclusivo: a) nessuna
contestazione è stata mai mossa dagli attuali ricorrenti alla circostanza che il
Pietracci Luigino sin dal 1970 si sia trasferito nell’appartamento sito al primo
piano dell’edificio in questione e abbia goduto del bene in via esclusiva
,.

insieme alla moglie e alla figlia circostanza confermata dagli stessi appellanti
che attribuiscono l’esclusività del possesso esercitato al rispetto e alla
riservatezza della nuova famiglia

riconducibile a sentimenti di solidarietà

familiare da parte dei aprenti (pag. 11 sentenza); b) il Pietracci ha posto in
.

essere tutti gli atti escludenti un concomitante analogo godimento del bene da
parte degli altri soggetti e degli altri coeredi: 1) ha eseguito nell’appartamento
opere di ordinaria e straordinaria amministrazione come il completo
rifacimento del bagno con sostituzione della pavimentazione, dei sanitari e
dell’impianto idrico, l’applicazione dei vetri termici agli infissi, l’installazione
di nuovi avvolgibili in luogo delle precedenti imposte, il rifacimento del

_

pavimento con inserimento del nuovo caminetto con rivestimenti in marmo:
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necessaria una mutazione negli atti di estrinsecazione del possesso tale da

2) ha assolto nell’intero arco temporale

tutti gli oneri fiscali gravanti

sull’immobile, 3) ha provveduto ad ottenere le autorizzazioni amministrative
per la realizzazione delle notevoli migliorie. Pertanto, correttamente la Corte
di merito ha ritenuto che nel comportamento del Pietracci sostanzialmente non

consentiti al singolo coerede, bensì l’esercizio del possesso animo domini con
la manifesta intenzione di non riconoscere nei confronti degli altri coeredi
alcun diritto sul bene di cui si dice.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti in solido condannati al
pagamento delle spese del presente giudizio che verranno liquidate con il
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle

spese giudiziali del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 3700,00
di cui E. 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 29 ottobre 2013
Il Consigliere relatore

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contestato , non erano ravvisabili soltanto atti di gestione del bene comune

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