Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28346 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11277/2018 R.G. proposto da:

Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Nicola Lucariello e Alberto Mula, elettivamente

domiciliata presso il loro studio, in Roma via XXIV Maggio 43.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente in via incidentale –

Avverso la sentenza n. 691/02/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata, depositata il giorno 6 ottobre 2017.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 12 settembre 2019 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli.

Uditi l’avv. Alberto Mula per la ricorrente e l’avv. Anna

Collabolletta per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Idroenergia s.c.ar.l. con separati ricorsi impugnò due avvisi di pagamento, nonchè l’atto di irrogazione di sanzioni spiccati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i quali, da un lato, vennero recuperate le accise non corrisposte sull’energia elettrica autoprodotta da energie rinnovabili ma ceduta ai consorziati, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, e dall’altro, furono irrogate le relative sanzioni per le imposte evase.

Riuniti i ricorsi in primo grado, le impugnazioni vennero parzialmente accolte, relativamente al solo anno 2008, per intervenuta prescrizione del credito tributario, restando respinte nel resto. Proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appello principale e da Idroenergia s.c.ar.l. quello incidentale, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza depositata il giorno 6 ottobre 2017, respinse senz’altro il gravame proposto.

Avverso la detta sentenza, Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. (di seguito breviter CVA), quale successore della Idroenergia s.c.ar.l. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno proposto separati ricorsi per cassazione iscritti al medesimo numero di ruolo, l’uno affidato a undici motivi e l’altro ad un unico mezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, CVA lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4) e 5) e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), poichè la motivazione della sentenza si riferisce a causa diversa da quella decisa dal giudice di merito.

2. Con il secondo motivo del ricorso, CVA assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), poichè il provvedimento risulta privo di una motivazione se non meramente apparente.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), essendo la decisione impugnata priva di una motivazione se non meramente apparente.

3.1. I primi due motivi del ricorso principale avanzato da CVA e l’unico motivo di quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aventi comune oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti manifestamente fondati.

E’ incontroverso che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello principale, mentre Idroenergia s.car.l. appello incidentale, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, che si era pronunciata, dopo averne disposto la riunione, sulle separate impugnazioni di due avvisi di pagamento e di un atto di irrogazione di sanzioni, tutti spiccati dall’amministrazione odierna controricorrente.

La sentenza impugnata, invece, già nell’esposizione dei fatti di causa si riferisce all’evidenza ad altro contenzioso, individuando come unica appellante Idroenergia s.c.ar.l. e non l’Amministrazione doganale e – soprattutto – nel motivare le ragioni della decisione, omette del tutto di pronunciarsi sui singoli motivi di ricorso proposti sia dall’appellante principale che da quello incidentale.

Acclarata la nullità della sentenza impugnata, per mancanza assoluta di motivazione, resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso formulati dalla CVA.

4. In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale proposto dalla CVA e dell’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assorbito l’esame dei restanti mezzi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; assorbiti i restanti mezzi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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