Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28344 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28344 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 32046-2007 proposto da:
MENCATTINI FULVIA, ROSADINI LUCIANA RSDLCN48B66C648K,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANTON GIULIO
BARRILI 49, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO
ANTONIO, rappresentate e difese dall’avvocato CALUSSI
GABRIELLA;
– ricorrenti 2013

contro

2187

CENNI

FEDORA

CNNFDR48D55C648T,

CENNI

CINZIA

CNNCNZ60L46C648H, entrambre eredi successori di CENNI
RINO deceduto in data 07.02.2003, elettivamente

Data pubblicazione: 18/12/2013

domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo
studio dell’avvocato VANNUTELLI PATRIZIO,
rappresentate e difese dall’avvocato DE FRAJA ROBERTO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 530/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di FIRENZE, depositata il 29/03/2007;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel giugno del 1988,
Rosadini Vincenzo e Mencattini Fulvia convenivano in

chiedendone la condanna alla demolizione di parte del
fabbricato da lui realizzata, in virtù di licenza edilizia
del 1975, a distanza dal confine fra le rispettive proprietà inferiore a quella minima di cinque metri prevista
dal regolamento edilizio comunale.
Si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo la legittimità della propria costruzione rispetto al confine catastale,non corrispondente a quello di fatto in quanto,
nell’erigere un muro di recinzione, gli attori avrebbero
usurpato un tratto di terreno appartenente ad esso convenuto e di cui chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione. A loro volta gli attori eccepivano l’avvenuta
usucapione ventennale di detto terreno, insistendo nella
domanda di rispetto della distanza da misurarsi dal confine di fatto.
Espletata C.T.U. e prova testimoniale, con sentenza
12.3.2001, il Tribunale accertava l’avvenuta usucapione
e condannava il Cenni a demolire la parte di fabbricato
ricadente entro la distanza regolamentare minima di cinque metri dal confine identificato nella rete metallica
di recinzione tra le rispettive proprietà delle parti.

1

giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo,Cenni Rino

Avverso tale sentenza proponevano appello Cenni Cinzia
e Cenni Fedora , quali eredi di Cenni Rino; resistevano
gli appellati.

di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigettava l’eccezione di usucapione proposta da Rosadini Vincenzo e Mencattini Fulvia ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale,li condannava a riconsegnare la parte di terreno occupata oltre confine, da individuarsi in conformità alle risultanze catastali ed alla planimetria allegata alla C.T.U.; in parziale accoglimento
della domanda principale, condannava Cenni Cinzia e
Cenni Fedora a demolire la porzione del loro fabbricato
ricadente entro la distanza di metri cinque dal confine
con la proprietà degli appellati, confine individuato
sempre in conformità alle risultanze catastali ed alla
suddetta planimetria; dichiarava compensate per un terzo
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e
condannava le appellanti al pagamento della residua
somma. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio,la
Corte territoriale rigettava l’eccezione di usucapione
proposta da Rosadini Vincenzo ( cui era succeduta Rosadini Luciana) e Mencattini Fulvia, difettandola prova
certa che “la recinzione fosse nata assieme alla casa” e
che non avesse subito spostamenti nel corso degli anni,

2

Con sentenza depositata il 29.3.2007 la Corte d’Appello

ed emergendo, anzi, dalla documentazione prodotta dalle Cenni, che lo stato dei luoghi non era rimasto immutato nel corso degli anni, poiché intorno al 1960 e poi

tuato nel loro fondo opere di nuova costruzione o comunque di ristrutturazione.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso
Rosadini Luciana e Mencattini Fulvia formulando un unico motivo. Resistono con controricorso Cenni Cinzia e
Cenni Fedora.
Motivi della decisione
Le ricorrenti deducono:
omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa
un fatto controverso o decisivo per il giudizio, laddove
la Corte di merito non aveva considerato che i Rosadini-Mencattini ben avevano potuto ristrutturare la loro
casa senza effettuare alcuno spostamento della rete di
recinzione; ta Corte di merito aveva, peraltro, omesso
di esaminare la comparsa di costituzione in appello ove
era stato specificato che i Rosadini avevano acquistato
una prima porzione di terreno nel 1950 ed una seconda
nel 1955, assumendosi l’obbligo di recingere la proprietà; rilevante era, inoltre, la circostanza che, il
1°.6.1978, il Rosadini aveva sottoscritto una dichiarazione ., allegata alla licenza di costruzione rilasciata a

3

interno al 1972, i Rosadini- Mencattini avevano effet-

Cenni Rino, con cui si dava atto che il confine tra le
due proprietà era costituita da una rete.
Il ricorso è infondato.

sintesi relativo al fatto controverso, richiesto,”ratione
temporis”, con riferimento al vizio di motivazione e
trattandosi di ricorso avverso
29.3.2007, prima

sentenza depositata il

dell’abrogazione dell’art. 366 bis

c.p.c., ex art. 47 n. 69/2009… Essa attinge, infatti,

un

apprezzamento di fatto esulante dal sindacato di legittimità né sono decisive le affermazioni del Cenni ripor/
tate nel motivo di ricorso ed attinenti al suo animus possidentlio, nel 1978, del terreno sino alla rete, posto che
l’incertezza probatoria, rilevata dalla sentenza, attiene
al “corpus”(collocazione della rete sin dall’origine nel
luogo verificato mediante consulenza tecnica).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al
pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
1.900,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 29.10.2013

La censura è infndata, oltre a difettare del momento di

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