Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28344 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17503/2017 proposto da:

COCA COLA HBC ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso

lo studio dell’Avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE.

– ricorrente –

contro

D.M.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avvocati DARIO ABBATE, e ALBERTO ABBATE.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2017 R.G.N. 478/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 111 del 2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia n. 3155 del 2015 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale erano state accolte le domande svolte da D.M.P. nei confronti della Coca-Cola HBC Italia srl, dirette ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna al risarcimento del danno, quantificato in n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta, oltre accessori e spese, sul presupposto di avere lavorato, alle effettive dipendenze della società presso lo stabilimento di (OMISSIS), in virtù di contratti di somministrazione, stipulati da varie agenzie interinali, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e segg., decorrenti dal 10.5.2004 al 20.4.2013, con assunzione priva di reali ed oggettive ragioni di carattere tecnico-produttivo e, quindi, nulli.

2. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado, in primo luogo, hanno ritenuto che non poteva essere accolta la preliminare eccezione di decadenza, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32 e succ. modifiche nel caso di rapporti di lavoro esauriti anteriormente alla entrata in vigore di tale disciplina, quando il ricorso giudiziale aveva ad oggetto la domanda di costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto di lavoro, per cui, per parte dei contratti” sottoscritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata L. n. 183 del 2010, risalente al 24.11.2010, era inapplicabile il regime decadenziale ivi previsto. La Corte territoriale, poi, dopo avere richiamato le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, ha rilevato la genericità della causale utilizzata per la maggior parte dei contratti stipulati, non risultando in alcun modo riportate le ragioni effettive per il ricorso ai contratti di somministrazione, nè l’impresa utilizzatrice aveva articolato una prova idonea a dimostrare e dare concretezza alle causali indicate.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Coca-Cola HBC Italia srl affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso D.M.P..

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dall’art. 32 della L. n. 183 del 2010, nonchè dall’art. 252 disp. att. c.c. e degli artt. 11 e 12 disp. gen. c.c., per avere dato la Corte territoriale una interpretazione errata dell’art. 32 citato, contrastante con le statuizioni della Corte Costituzionale e con i principi affermati in sede di legittimità, con la statuizione che il regime decadenziale, introdotto dall’art. 32 citato, non si applicava anche ai contratti di somministrazione già conclusi alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 comma 4 e art. 21, comma 1, lett. c), nonchè dell’art. 132 c.p.c., per avere ritenuto la Corte di merito erroneamente le due causali indicate nei contratti (“aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dl lancio di nuovi prodotti ed anche indotte dall’attività in altri settori” ovvero “maggiore produzione determinata dal successo di maggiori richieste provenienti dal mercato” oppure “motivi di carattere produttivo legati ad un temporaneo incremento dell’attività aziendale”) generiche perchè mancanti delle ragioni effettive per il ricorso ai contratti di somministrazione, quando, invece, tali tipologie di causali, in altri precedenti giurisprudenziali, erano state considerate specifiche: ciò peraltro, in assenza di ogni motivazione ex art. 132 c.p.c..

4. Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,132,245 e 420 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a fronte di una richiesta di essa società di provare in concreto, ai fini della dovuta verifica giurisdizionale, la effettiva esistenza delle esigenze sottese alle causali indicate, erroneamente i giudici di seconde cure avevano ritenuto inammissibili i capitoli di prova per testi articolati, pur trattandosi – in sostanza – di circostanze specifiche e decisive.

5. Il primo motivo è fondato.

6. L’orientamento di recente consolidatosi, nella giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 7788 del 2017 e Cass. n. 23619 del 2018), cui questo Collegio intende dare seguito, è nel senso di ritenere che, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima dell’entrata in vigore della legge stessa (24.11.2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato il fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi, pertanto, escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o degli artt. 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1 bis.

7. La decisione della Corte di merito, pertanto, non è conforme al suddetto principio, affermatosi, in verità, a seguito di un contrasto giurisprudenziale esistente in sede di legittimità poi superato, di talchè la censura di cui al 1 comma è meritevole di accoglimento.

8. La trattazione degli altri motivi resta assorbita in considerazione, altresì, del fatto che le causali dei contratti di somministrazione a termine da considerare saranno unicamente quelle relative ai contratti per la cui impugnazione non si è verificata la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32: causali che, nella pronuncia di seconde cure, non risultano essere state specificate in relazione ai singoli contratti.

9. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra esposto, provvedendo altresì alla statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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