Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28343 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. un., 22/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO SALERNO CASA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRENTINO FELICIANA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.S., D.M.B., nella qualità di eredi di

D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI

SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato LANDI ROSA MARIA, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SALERNO;

– intimato –

per reg. di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

11317/2007 del TRIBUNALE di SALERNO;

uditi gli avvocati Feliciana FERRENTINO, Rosa M. LANDI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, accogliendo con ordinanza il ricorso in epigrafe indicato,

statuiscano la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo,

enunciando il corrispondente principio di diritto e condannino parte

controricorrente al rimborso delle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

con Delib. 23 marzo 2005, nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, il Comune di Salerno approvava la localizzazione degli interventi costruttivi per la realizzazione di n. 480 alloggi, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 51 e l’assegnazione dei lotti di Erp, in regime di diritto di superficie, ai soggetti beneficiari di contributi regionali, dichiarando, nel contempo, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, previa approvazione del piano particellare in esproprio;

in particolare, con Delib. n. 16 del 2005, veniva localizzato il programma costruttivo del comparto di (OMISSIS), che comprende, tra l’altro, l’area di proprietà di D.M.G., interessata per circa mq. 1.800 (fol 10 p.lle 522 e 664 per mq. 1000 circa e p.lle 663, 667, 670 e 671 per mq. 810 circa);

l’ente espropriante, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20 in sede di contraddittorio per la determinazione condivisa della stima, con nota del 12.4.2006, comunicava il valore unitario dell’area, oggetto di esproprio, in applicazione del criterio dimezzato, all’epoca vigente, quantificando un’indennità provvisoria di Euro 40.800,00, oltre indennità di coltivazione (Euro 6.653,28) e quella dei manufatti (Euro 552,00), a fronte della superficie da espropriare di mq 1.002 (mq. 302 della p.lla 522 e mq 700 della p.lla 664);

il proprietario, da parte sua, accettava detta quantificazione, invitando, però, il Comune di Salerno ad espropriare anche le aree limitrofe, in quanto abbandonate, per una superficie complessiva di mq. 1410 circa;

a seguito dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, nel giugno 2007, l’Amministrazione Comunale ha determinato il valore delle aree fabbricabili in cui è suddiviso il territorio comunale, ai fini ICI;

con atto di citazione notificato il 21.11.2007, il D.M. conveniva il Comune di Salerno innanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentir annullare il contratto di cessione bonaria concluso con l’Amministrazione Comunale per asserito errore su un elemento essenziale del contratto e di ottenere la restituzione dell’area ceduta, con condanna al risarcimento dei danni;

in caso di impossibilità della restituzione, di sentir condannare il Comune di Salerno al pagamento del maggior importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, sulla base del valore dell’area all’attualità;

in via ancor più subordinata, di sentir condannare il Comune alla restituzione della p.lle 670 e 671, erroneamente acquisite per intero, nonchè al pagamento della relativa indennità di occupazione ed alla costituzione di servitù coattiva per consentire l’accesso all’area rimasta nella proprietà dell’attore, interclusa a seguito della acquisizione delle predette p.lle 670 e 671;

il Comune di Salerno affidava quindi al Consorzio di Salerno Casa, cui aderiscono tutti i soggetti assegnatari dei lotti residenziali, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’espletamento delle procedure espropriative;

il Comune di Salerno, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

nel prosieguo, il Consorzio Salerno Casa spiegava intervento volontario, ai sensi dell’art. 107 c.p.c.;

a seguito di ciò il Consorzio Salerno Casa ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che “si è in presenza di una controversia relativa ad atti, accordi e comportamenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, per la quale non viene in rilievo la giurisdizione del giudice ordinario, ma, piuttosto, quella esclusiva del giudice amministrativo”;

resistono con controricorso D.M.B. e D.M. S. in qualità di eredi di D.M.G., prospettando l’inammissibilità del ricorso per la posizione di mero interventore del Consorzio da considerarsi adesivo-dipendente e per la mancanza di autosufficienza del ricorso;

il P.G, ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

deve preliminarmente rilevarsi che infondate sono le eccezioni di inammissibilità del ricorso:

quanto alla prima si osserva (Cass. n. 25047/2005) che la legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a ciascuna parte, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., e quindi anche ad ogni interventore; riguardo alla seconda va affermato che il ricorso si presenta autosufficiente in quanto consente l’individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si prospetta la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. n. 10330/2003);

fondato poi è il ricorso, appartenendo la giurisdizione nella vicenda in esame al giudice amministrativo;

si ribadisce in proposito (Cass. S.U. n. 26793 del 07/11/2008) che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 53, comma 1, trasfuso nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1 ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto;

conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento del danno, come nel caso in esame, derivante da provvedimenti che, benchè impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dal T.U. n. 327, artt. 43 e 44 e dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 3; ciò in quanto l’art. 45, comma 3 T.U. cit. parifica normativamente la cessione volontaria al decreto di espropriazione, a tal punto che la prima non solo produce gli effetti del secondo, ma addirittura non li perde ancorchè l’acquirente non corrisponda la somma entro il termine concordato, mentre l’art. 53 T.U. prevede espressamente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine agli accordi in materia di espropriazione, stipulati ai sensi del T.u. stesso, tra cui quindi (oltre le convenzioni di lottizzazioni), anche la cessione volontaria, lasciando al G.o. soltanto le questioni sulla misura dell’indennità (v. art. 54 T.u. cit.); le spese si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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