Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28342 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10261-2016 proposto da:

G.V., elettivamente domicilia in ROMA VIA MONTE SANTO 2,

presse lo studio del avvocato FULVIO ROMEO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ACHILLE GATTUCCIO, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4340/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VITALI per delega dell’Avvocato

GATTUCCIO che si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.V., titolare di un passo carrabile in (OMISSIS) dell’ampiezza di mq 7,46, reiterava, in data 19.10.2009, istanza di autorizzazione, che le veniva negata in data 27 maggio 2010, in quanto l’accesso presentava un dislivello di 10 cm.

Nel frattempo, la contribuente continuava a corrispondere la tassa di Euro 64,11 sia per l’anno 2009 che per l’anno 2010, provvedendo ad eliminare il dislivello; reiterata la richiesta di autorizzazione, l’amministrazione, in data 24.02.2012, comunicava l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ai fini del passo carrabile, ampliato, nelle more, di circa un metro.

Anche per detto periodo, la ricorrente versava il canone concessorio.

Intanto, in data 17.10.2011 veniva effettuato un sopralluogo dal quale risultava ripristinato il passo carrabile che, secondo la tesi della G., non era stato, nelle more della procedura amministrativa, utilizzato.

All’esito del sopralluogo, la contribuente riceveva la comminazione della sanzione pari a 170,86 Euro che veniva regolarmente pagata.

In data 24.02.2012 l’amministrazione territoriale notificava alla G. un avviso di accertamento relativo al pagamento della Tosap (per occupazione temporanea) con riferimento all’anno 2011 per un valore complessivo di Euro 25.764,00 di cui 12.751,00 a titolo di sanzione calcolata per il periodo dal 27 maggio 2010 al 17 ottobre 2011.

Impugnato l’atto impositivo, la CTP di Palermo respingeva il ricorso con sentenza che veniva appellata dalla contribuente, adducendo la violazione del C.d.S. ed il difetto di motivazione dell’atto impositivo, nonchè la violazione del principio di proporzionalità, il quale risultava violato in relazione al rapporto tra l’ampiezza del passo carrabile e la somma ingiunta; contestava altresì la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, nonchè del regolamento comunale in materia di Tosap. Lamentava, infine, la contribuente la discrepanza tra la somma ingiunta e i tassi applicati per l’occupazione temporanea ed, infine, la violazione del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42 comma 2.

2. La CTR della Sicilia – premesso che il provvedimento dirigenziale con il quale l’amministrazione comunale rigettava l’istanza della G., era stato emesso in data 7.05.2010, successivamente alla notifica, in data 8.03.2010, della comunicazione contenente i motivi di rigetto (assenza dei requisiti indispensabili per l’accesso di mezzi, presenza di un gradino di 10 cm) con l’invito a produrre documentazione, non accolto dalla contribuente – ” nel confermare la sentenza della CTP, rigettava il gravame”.

La contribuente ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 4340/29/15, depositata il 15.10.2015.

Alcuna attività difenSiva ha svolto l’ente comunale di Palermo.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 112,113,115,116 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza per mancanza della motivazione; violazione dell’art. 111 Cost.; nonchè l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Per avere i giudici regionali ò respinto il gravame senza esporre le ragioni del ragionamento logico-giuridico e dei motivi posti a fondamento della decisione, nonchè per aver omesso di esaminare le doglianze relative all’applicazione del regolamento comunale e alla erronea applicazione delle sanzioni.

4. Con la seconda censura si lamenta violazione degli artt. 112,113,115,116 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza per mancanza della motivazione; nonchè omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere i la Commissione tributaria regionale trascurato l’esame dei motivi di gravame trascritti nel ricorso per cassazione; in particolare si censura la sentenza impugnata per aver omesso di statuire in ordine alla violazione dell’art. 22 C.d.S. che prevede la sanzione amministrativa compresa tra Euro 168,00 ed Euro 674,00, sanzione accessoria all’obbligo di ripristino dei luoghi, che non trova applicazione allorquando le irregolarità possono essere sanate mediante autorizzazione successiva.

5.Con la terza censura che lamenta violazione degli artt. 112,113,115,116 e 132 c.p.c. per nullità della sentenza per mancanza della motivazione, nonchè violazione del C.d.S., del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del regolamento Tosap, oltre l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – la contribuente ribadisce l’omesso di esaminare dell censure relative alla violazione del regolamento Tosap che prevede che la tassa è proporzionale alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico, nonchè la violazione dell’art. 42, comma 2 in ragione del quale per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè eguale o. superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%; infine, G.V. deduce la violazione dell’art. 19 del regolamento Tosap, in relazione all’erroneo conteggio della tassa e delle sanzioni.

6.Le censure, che involgendo questioni connesse vanno scrutinate congiuntamente, sono fondate (con assorbimento dei motivi implicanti violazione di legge, e del regolamento Tosap).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014).

Vale osservare che le censure dedotte con l’odierno ricorso hanno posto in luce l’assoluta mancanza di motivazione della sentenza: difetta infatti la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame; con la conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione (tra le altre: Cass. n. 6762 del 2006; Cass. n. 871/2009; Cass. nn. 28158 e 19956 del 2017; Cass. n. 26538 del 2017; Cass. n. N. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018;

Nella specie, la C.T.R. – premesso che il provvedimento dirigenziale con il quale l’amministrazione comunale rigettava l’istanza della G. veniva emesso in data 7.05.2010, successivamente alla notifica, in data 8.03.2010, della comunicazione contenente i motivi di rigetto (assenza dei requisiti indispensabili per l’accesso di mezzi, presenza di un gradino di 10 cm) con l’invito a produrre documentazione, non accolto dalla contribuente – si è limitata ” a rigettare il gravame confermando /a prima pronuncia”; neppure potendosi peraltro individuare, nella fattispecie, un richiamo per relationem alla motivazione espressa dai giudici di primo grado, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642/2015; i giudici regionali non hanno dato conto dell’esame dei motivi di appello della contribuente e non hanno dimostrato di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto (proporzionalità tra sanzioni e fatto, osservanza del regolamento Tosap relativamente al canone e alle sanzioni), deducendo, presumibilmente, dall’inerzia tenuta dalla contribuente nella procedura amministrativa l’infondatezza di tutte le doglianze sollevate, anche quelle relative alla proporzionalità tra sanzioni e spazio pubblico occupato(cfr. Cass. n. 7402/2017; n. 199567/2017; n. 20648/2015).

Difetta, pertanto, la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame.

7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 2 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 5 novembre 2019

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