Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28341 del 18/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28341 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 17804-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ALFIERE SPA (già Alfiere Srl) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BORGOGNONA
47,
presso
lo
studio
dell’avvocato
BRANCADORO GIANILUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;
– con troricorrente –
Data pubblicazione: 18/12/2013
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avverso la sentenza n. 34/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 24.2.2010, depositata 1’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Alfiere spa per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna. confermando la
sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato
l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 33, terzo comma. I. n. 388/00 sull'atto di acquisto
di un terreno in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati (riliquidando
conseguentemente le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale) per avere
l'acquirente rivenduto il terreno senza avervi edificato.
Secondo la sentenza gravata il fatto che la contribuente non abbia edificato il terreno prima di
venderlo non sarebbe ostativa al godimento dell'agevolazione fiscale. A tale conclusione la
Commissione Tributaria Regionale perviene sulla scorta di una duplice ratio decidendi.
La prima consiste nell'affermazione. di inero diritto, che la legge non subordinerebbe
il beneficio de quo alla circostanza che l'edificazione del terreno acquistato con l'atto
tassato, entro cinque anni dall'acquisto. avvenga ad opera dello stesso acquirente;
La seconda consiste nel rilievo che, avendo la contribuente ceduto il terreno ad una
società di leasing che lo aveva a propria volta concesso in leasing alla stessa
contribuente, doveva ritenersi che l'intera operazione configurasse "una normale
locazione finanziaria" e che "l'utiliz:azione dell'area in questione agli specifici e richiesti fini edificatoti" fosse stata "effettivamente gestita dalla medesima Parte".
Questa seconda ratio decidendi si risolve in un apprezzamento di fatto (I' edificazione dell'area venduta dalla contribuente alla società di leasing è stata
realizzata dalla stessa contribuente quale cessionaria in leasing dell'area medesima)
e in un giudizio di diritto (il beneficio fiscale de quo compete all'acquirente che
edifichi tempestivamente il terreno oggetto dell'acquisto sia nel caso in cui egli
provveda all'edificazione nell'escrcizi , .) del suo diritto di proprietà, sia nel caso in cui
egli - dopo avere ceduto il terreno, ancora non edificato, ad una società di leasing ed
averlo da questa ricevuto in leasing - provveda all'edificazione nell'esercizio de suo
diritto di cessionario in leasing). Ric. 2011 n. 17804 sez. MT - ud. 14-11-2013
-2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE La società contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso dell'Agenzia delle entrate sia articola su due motivi.
Con il primo motivo, relativo alla prima rafia decidendi, la ricorrente lamenta la violazione
dell'articolo 33, C011111121 3, I. 388/2000 e dell'articolo 76 I. 448/01 in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che la legge non subordinerebbe il beneficio
de quo alla circostanza che la tempestiva edificazione del terreno acquistato con l'atto tassato
avvenga ad opera dello stesso acquirente. Il motivo va giudicato fondato (salva la sua infra), perché la decisione della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte per cui "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'I per cento ed alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, previ.slo dttll'art. 33. camino .3. della legge n.388 del
2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati. comunque denominali. si applica a condizione che l'utilizzazione
edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni
dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirala alla "rafia" di diminuire per l'acquirente
edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di
stretta interpretazione, ai sensi dell'art.I4 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività
dell'attività edificatoria di un successivo acquirente" (ord. 7438/09; conff. 11771/12,
13173/12, 5933/13).
Il secondo motivo attinge la seconda ratio deciziendi e prospetta esclusivamente il vizio di cui
al numero 5 dell'articolo 360 iTu: con tae. motivo. cioè. si censura la motivazione
dell'apprezzamento di tatto del giudice di merito secondo cui l'edificazione del terreno de quo
sarebbe stata realizzata dalla contribuente; nessuna censura ex art. 360 n. 3 cpc viene invece
proposta in relazione alla regola juris sottesa a questa seconda ratio decidendi, ossia che ai fini del beneficio fiscale de qua sarebbe sufficiente che l'acquirente provveda alla tempestiva
edificazione del terreno acquistato, essendo poi irrilevante se ciò faccia nell'esercizio del suo
diritto di proprietà o - avendo ceduto il terreno ancora non edificato ad una società di leasing
ed avendolo da questa ricevuto in leasing - nell'esercizio de suo diritto di cessionario in
leasing.
Tanto premesso, si rileva che il secondo motivo di ricorso si articola in tre distinte censure.
Secondo la difesa erariale. infatti, la motivazione della statuizione della sentenza gravata
secondo cui "l'utilizza:lane dell'area in (»lex/ione .specilì,n e richiesli fini eclUìeatori" . diivainenie gesiila" dalla contribuente dovrebbe giudicarsi:
sarebbe stata "0 e
1) insufficiente, perché priva di riferimento agli atti di causa; 2) contraddittoria. perché fondata su una clausola del contratto di compravendita dalla
contribuente alla società di leasing concernente la garanzia della utilizzabilità
dell'area a piazzale: 3) insufficiente, per mancanza di riscontri del fatto che la contribuente abbia Ric. 2011 n. 17804 sez. MT - ud. 14-11-2013
-3- inammissibilità per difetto di interesse, su cui effettivamente riscattato il terreno dopo averlo edificato.
La prima censura va giudicata inammissibile perché è del tutto generica; in proposito va
sottolineato che nella sentenza gravata si legge (pag. I, secondo cpv) che i giudici di prime
cure avevano dato atto che "nella documentazione cigli alti era pure comprovalo che l'area appena compravenduta veniva destinala a scopo edificatorio"; tale statuizione non è stata criticata dalla Commissione Tributaria Regionale, che anzi l'ha ripresa ("come opportunamente motivato dai Primi Giudici, ci sono in aui svariati richiami e comprove che effettivamente gestita dalla medesima Parte"), ...d'utilizzazione dell'area in questione agli specifici e richiesti .fìni edificatori era stata cosicché sarebbe stato onere della ricorrente indicare quali circostanze, trascurate dalla Commissione Tributaria Regionale e debitamente
dedotte in sede di merito, avrebbero, se adeguatamente valutate, orientato il convincimento del
giudice di merito verso un diverso apprezzamento dei fatti.
La seconda censura appare pur essa inammissibile perché critica un argomento della sentenza
di primo grado che non si rinviene nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la
quale non fa fatto alcun riferimento alla clausola del contratto di compravendita relativa alla
garanzia dell'immobile ad essere destinato a piazzale. ma , come sopra precisato, fonda la sua decisione sulla qualificazione dell'intera \ ieenda come un'operazione di leasing e sull'accertamento in fatto che l'utilizzazione edificatoria dell'area in questione era stata
gestita dalla contribuente.
La terza censura, infine, va anch' essa giudicata inammissibile perché introduce in sede di
legittimità una questione di fatto (se la contribuente abbia o meno esercitato il diritto di
riscatto del terreno de quo dopo averlo edificato) che non è stata trattata nella sentenza gravata,
non risulta essere stata dedotta in sede di merito e comunque è estranea alla ratio decidendi seguita dal giudice a quo. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha deciso sul presupposto di fatto che la contribuente abbia esercitato il diritto di riscatto, ma sul
presupposto di fatto che la contribuente abbia preso il terreno in leasing dalla società a cui lo
aveva venduto e, detenendolo in leasing, lo abbia edificato.
In definitiva il secondo mezzo di ricorso appare inammissibile in relazione a tutte le tre censure nelle quali si articola e, pertanto - avendo la ricorrente censurato la seconda
decidendi ratio solo sotto il profilo della motivazione dell'accertamento in fatto e non anche sotto il profilo della conformità a legge della regola juris ivi applicata - la stessa resiste al ricorso per cassazione; con la conseguenza che, essendo detta ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente il decisian della Commissione Tributaria Reuionale, il primo motivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse e quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato
per l'inammissibilità di entrambi i suoi motivi.
Si propone il rigetto del ricorso.>>;
che la società contribuente si è costituita con controricorso:
che non sono state depositate memorie difensive;
Ric. 2011 n. 17804 sez. MT – ud. 14-11-2013
-4-
C ‘l
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve rigettare il ricorso
che le spese seguono la soccombenza.,
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’ Agenzia delle entrate a rifondere alla contro ricorrente le spese
del giudizio di cassazione, liquidandole in € 2.000 per onorari, oltre E 100 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.
P.Q.M.