Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28341 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28341 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 17804-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
ALFIERE SPA (già Alfiere Srl) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BORGOGNONA

47,

presso

lo

studio

dell’avvocato

BRANCADORO GIANILUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

91

avverso la sentenza n. 34/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 24.2.2010, depositata 1’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013

dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Alfiere spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna. confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva revocato l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 33, terzo comma. I. n. 388/00 sull'atto di acquisto di un terreno in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati (riliquidando conseguentemente le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale) per avere l'acquirente rivenduto il terreno senza avervi edificato. Secondo la sentenza gravata il fatto che la contribuente non abbia edificato il terreno prima di venderlo non sarebbe ostativa al godimento dell'agevolazione fiscale. A tale conclusione la Commissione Tributaria Regionale perviene sulla scorta di una duplice ratio decidendi. La prima consiste nell'affermazione. di inero diritto, che la legge non subordinerebbe il beneficio de quo alla circostanza che l'edificazione del terreno acquistato con l'atto tassato, entro cinque anni dall'acquisto. avvenga ad opera dello stesso acquirente; La seconda consiste nel rilievo che, avendo la contribuente ceduto il terreno ad una società di leasing che lo aveva a propria volta concesso in leasing alla stessa contribuente, doveva ritenersi che l'intera operazione configurasse "una normale locazione finanziaria" e che "l'utiliz:azione dell'area in questione agli specifici e richiesti fini edificatoti" fosse stata "effettivamente gestita dalla medesima Parte". Questa seconda ratio decidendi si risolve in un apprezzamento di fatto (I' edificazione dell'area venduta dalla contribuente alla società di leasing è stata realizzata dalla stessa contribuente quale cessionaria in leasing dell'area medesima) e in un giudizio di diritto (il beneficio fiscale de quo compete all'acquirente che edifichi tempestivamente il terreno oggetto dell'acquisto sia nel caso in cui egli provveda all'edificazione nell'escrcizi , .) del suo diritto di proprietà, sia nel caso in cui egli - dopo avere ceduto il terreno, ancora non edificato, ad una società di leasing ed averlo da questa ricevuto in leasing - provveda all'edificazione nell'esercizio de suo diritto di cessionario in leasing). Ric. 2011 n. 17804 sez. MT - ud. 14-11-2013 -2- E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE La società contribuente si è costituita con controricorso. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate sia articola su due motivi. Con il primo motivo, relativo alla prima rafia decidendi, la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 33, C011111121 3, I. 388/2000 e dell'articolo 76 I. 448/01 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che la legge non subordinerebbe il beneficio de quo alla circostanza che la tempestiva edificazione del terreno acquistato con l'atto tassato avvenga ad opera dello stesso acquirente. Il motivo va giudicato fondato (salva la sua infra), perché la decisione della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l'insegnamento di questa Corte per cui "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'I per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previ.slo dttll'art. 33. camino .3. della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. comunque denominali. si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirala alla "rafia" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art.I4 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente" (ord. 7438/09; conff. 11771/12, 13173/12, 5933/13). Il secondo motivo attinge la seconda ratio deciziendi e prospetta esclusivamente il vizio di cui al numero 5 dell'articolo 360 iTu: con tae. motivo. cioè. si censura la motivazione dell'apprezzamento di tatto del giudice di merito secondo cui l'edificazione del terreno de quo sarebbe stata realizzata dalla contribuente; nessuna censura ex art. 360 n. 3 cpc viene invece proposta in relazione alla regola juris sottesa a questa seconda ratio decidendi, ossia che ai fini del beneficio fiscale de qua sarebbe sufficiente che l'acquirente provveda alla tempestiva edificazione del terreno acquistato, essendo poi irrilevante se ciò faccia nell'esercizio del suo diritto di proprietà o - avendo ceduto il terreno ancora non edificato ad una società di leasing ed avendolo da questa ricevuto in leasing - nell'esercizio de suo diritto di cessionario in leasing. Tanto premesso, si rileva che il secondo motivo di ricorso si articola in tre distinte censure. Secondo la difesa erariale. infatti, la motivazione della statuizione della sentenza gravata secondo cui "l'utilizza:lane dell'area in (»lex/ione .specilì,n e richiesli fini eclUìeatori" . diivainenie gesiila" dalla contribuente dovrebbe giudicarsi: sarebbe stata "0 e 1) insufficiente, perché priva di riferimento agli atti di causa; 2) contraddittoria. perché fondata su una clausola del contratto di compravendita dalla contribuente alla società di leasing concernente la garanzia della utilizzabilità dell'area a piazzale: 3) insufficiente, per mancanza di riscontri del fatto che la contribuente abbia Ric. 2011 n. 17804 sez. MT - ud. 14-11-2013 -3- inammissibilità per difetto di interesse, su cui effettivamente riscattato il terreno dopo averlo edificato. La prima censura va giudicata inammissibile perché è del tutto generica; in proposito va sottolineato che nella sentenza gravata si legge (pag. I, secondo cpv) che i giudici di prime cure avevano dato atto che "nella documentazione cigli alti era pure comprovalo che l'area appena compravenduta veniva destinala a scopo edificatorio"; tale statuizione non è stata criticata dalla Commissione Tributaria Regionale, che anzi l'ha ripresa ("come opportunamente motivato dai Primi Giudici, ci sono in aui svariati richiami e comprove che effettivamente gestita dalla medesima Parte"), ...d'utilizzazione dell'area in questione agli specifici e richiesti .fìni edificatori era stata cosicché sarebbe stato onere della ricorrente indicare quali circostanze, trascurate dalla Commissione Tributaria Regionale e debitamente dedotte in sede di merito, avrebbero, se adeguatamente valutate, orientato il convincimento del giudice di merito verso un diverso apprezzamento dei fatti. La seconda censura appare pur essa inammissibile perché critica un argomento della sentenza di primo grado che non si rinviene nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la quale non fa fatto alcun riferimento alla clausola del contratto di compravendita relativa alla garanzia dell'immobile ad essere destinato a piazzale. ma , come sopra precisato, fonda la sua decisione sulla qualificazione dell'intera \ ieenda come un'operazione di leasing e sull'accertamento in fatto che l'utilizzazione edificatoria dell'area in questione era stata gestita dalla contribuente. La terza censura, infine, va anch' essa giudicata inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione di fatto (se la contribuente abbia o meno esercitato il diritto di riscatto del terreno de quo dopo averlo edificato) che non è stata trattata nella sentenza gravata, non risulta essere stata dedotta in sede di merito e comunque è estranea alla ratio decidendi seguita dal giudice a quo. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha deciso sul presupposto di fatto che la contribuente abbia esercitato il diritto di riscatto, ma sul presupposto di fatto che la contribuente abbia preso il terreno in leasing dalla società a cui lo aveva venduto e, detenendolo in leasing, lo abbia edificato. In definitiva il secondo mezzo di ricorso appare inammissibile in relazione a tutte le tre censure nelle quali si articola e, pertanto - avendo la ricorrente censurato la seconda decidendi ratio solo sotto il profilo della motivazione dell'accertamento in fatto e non anche sotto il profilo della conformità a legge della regola juris ivi applicata - la stessa resiste al ricorso per cassazione; con la conseguenza che, essendo detta ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente il decisian della Commissione Tributaria Reuionale, il primo motivo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse e quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato per l'inammissibilità di entrambi i suoi motivi. Si propone il rigetto del ricorso.>>;

che la società contribuente si è costituita con controricorso:
che non sono state depositate memorie difensive;

Ric. 2011 n. 17804 sez. MT – ud. 14-11-2013
-4-

C ‘l

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve rigettare il ricorso
che le spese seguono la soccombenza.,

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’ Agenzia delle entrate a rifondere alla contro ricorrente le spese
del giudizio di cassazione, liquidandole in € 2.000 per onorari, oltre E 100 per
esborsi.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

P.Q.M.

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