Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28341 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33842-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G., avvocato, in giudizio di persona ex art. 86

c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia

Vecchia, n. 670, presso lo studio legale dell’avv. Patrizia Marino;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3032/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in

data 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dall’avv. G.G. negli anni d’imposta dal 2010 al 2014, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, a parte le normali spese di gestione di uno studio legale, il contribuente aveva “versato compensi per collaborazioni di terzi professionisti per un ammontare del tutto irrisorio (di gran lunga inferiore al 10%) rispetto ai ricavi dichiarati che ben possono essere giustificati dalla necessità di avvalersi di domiciliazioni per l’espletamento di incombenti connessi ad incarichi giudiziari in fori diversi da quello di appartenenza o a sostituzioni in udienza per concomitanti impegni professionali”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. Il motivo è manifestamente infondato atteso che dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata, come sopra trascritto nella parte rilevante ai fini del presente giudizio, emerge con evidenza che la CTR sulla questione dell’autonoma organizzazione ha espresso una ben identificabile ratio decidendi; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Sostiene la difesa erariale che il contribuente, contravvenendo all’onere della prova di cui era onerato ex art. 2697 c.c., non aveva giustificato le spese di rilevante importo sostenute per compensi a terzi sicché aveva errato la CTR ad escludere la sussistenza sub specie dell’autonoma organizzazione che costituiva presupposto per la sottoposizione del medesimo all’IRAP.

3. Il motivo, a differenza di quanto sostenuto dal controricorrente, è ammissibile perché la statuizione impugnata non si inserisce nell’ambito di un orientamento nomofilattico di legittimità e non essendo stato dedotto un vizio logico di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non ricorre l’ipotesi di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c.. Quanto al profilo dell’autosufficienza si dirà in seguito esaminando il motivo di ricorso, che è comunque infondato.

4. Invero, è principio giurisprudenziale al quale deve darsi continuità, quello secondo cui “In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” (Cass. n. 22674 del 2014 e numerose successive conformi).

5. Si è quindi affermato che “In tema d’IRAP, non sono indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense, che esulano dall’assetto organizzativo della relativa attività” (Cass. n. 22695 del 2016).

6. Orbene, nel caso di specie la CTR ha accertato che gli importi erogati a titolo di compensi per collaborazioni di terzi professionisti, benché erogati a solo tre soggetti, erano di “un ammontare del tutto irrisorio (di gran lunga inferiore al 10%) rispetto ai ricavi dichiarati” e che tali compensi erano “giustificati dalla necessità di avvalersi di domiciliazioni per l’espletamento di incombenti connessi ad incarichi giudiziari in fori diversi da quello di appartenenza o a sostituzioni in udienza per concomitanti impegni professionali”, sicché ha correttamente escluso la sussistenza in capo al professionista di un’autonoma organizzazione. Peraltro, la ricorrente, che contesta tale accertamento in fatto, avrebbe dovuto dedurre un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non una violazione e falsa applicazione di norma di legge, come invece, ha fatto col mezzo di impugnazione, il quale sul punto difetta pure di autosufficienza essendo stati indicati gli importi dichiarati dal professionista a titolo di compensi corrisposti a terzi, ma non i ricavi complessivamente conseguiti dal medesimo negli anni d’imposta in questione, non essendo all’uopo utile il rinvio genericamente operato (peraltro nel primo motivo) agli allegati all’appello prodotti a corredo del ricorso in esame.

7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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